Verbale, Comunicazione nominativo conducente: decorrenza dei termini
La Cassazione, con l'ordinanza 9569/2021, ribadisce il termine entro il quale deve essere fatta la comunicazione del nominativo del conducente in caso di verbale per violazione del Codice della Strada.
Sommario
Cos'è la comunicazione del nominativo del conducente?
Comunicazione del nominativo del conducente: la decisione della Cassazione
Entro quando bisogna fare la comunicazione del nominativo del conducente? A ribadire i termini di legge è la Cassazione, con l'ordinanza 9569/2021.
Cos'è la comunicazione del nominativo del conducente?
Se ricevi un verbale per violazione delle norme del Codice della Strada, che tra l'altro comporta la decurtazione dei punti dalla patente ai sensi dell’art. 126 bis comma 2, sei obbligato a fare la comunicazione del nominativo del conducente.
Questo perché la decurtazione dei punti è personale e riguarda il soggetto che era alla guida del veicolo al momento dell'infrazione. E se il veicolo viene utilizzato da più persone della famiglia o è stato prestato a terzi, occorre appunto comunicare l'identità del conducente.
È il caso su cui ha deliberato la Cassazione, che riguarda il proprietario di un veicolo che si è visto notificare un verbale di contestazione per non aver comunicato i dati del conducente, a seguito di una violazione delle norme del codice della strada.
L'automobilista ha contestato la decorrenza dei termini per il secondo verbale, ritenendo che i tempi per la comunicazione decorressero soltanto una volta definito il ricorso per il primo verbale e non dal momento del ricevimento dello stesso.
Ricapitolando, alla Cassazione è stato chiesto di decidere tra due punti di vista. I termini decorrono da:
la ricezione del verbale;
la definizione dell'eventuale ricorso.
Comunicazione del nominativo del conducente: la decisione della Cassazione
La Suprema Corte, con l'ordinanza 9569/2021, ha definitivamente rigettato il ricorso dell'automobilista, con le seguenti motivazioni:
il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'articolo 126 bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposto, come sostenuto dal ricorrente, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità di fornire i dati richiesti, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito.
Dunque la comunicazione dei dati del conducente va fatta entro 60 giorni dalla ricezione del verbale, altrimenti riceverai un nuovo verbale per non aver adempiuto all'obbligo.
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Ho molta fiducia nella Suprema Corte di Cassazione, ritengo,tuttavia, che questa volta abbia commesso un errore nel respingere il ricorso.
Se il ricorso fosse stato approvato, ritenuto valido, l’infrazione al cds non sussiste e, quindi l’infrazione non commessa.