Disconoscimento sinistro

Il disconoscimento di un sinistro è una condizione con la quale le compagnie assicurative possono tutelarsi, qualora reputino di essere vittima di un falso sinistro e una richiesta indebita di risarcimento da parte del danneggiato. Ciò avviene ad esempio quando un assicurato finge di essere rimasto coinvolto in un incidente, soltanto per richiedere il rimborso dei danni al proprio assicuratore. In queste circostanze non è l’impresa di assicurazione a decidere se il sinistro è reale o fraudolento, infatti spetta a un esperto imparziale eseguire gli accertamenti. Tuttavia, la compagnia può avviare il processo di disconoscimento del sinistro, un meccanismo che porta alla designazione di un professionista incaricato di realizzare un’analisi accurata del sinistro.

Che cos’è il disconoscimento di un sinistro

In situazioni normali in caso di sinistro stradale basta compilare la constatazione amichevole, ovvero il modulo blu o CAI, inviando la richiesta di rimborso direttamente alla propria compagnia oppure a quella della controparte. Dopodiché l’assicuratore si avvale del liquidatore di sinistri, un professionista che si occupa di effettuare gli accertamenti e stabilire l’importo dell’indennizzo. La liquidazione del danno può avvenire entro 30 giorni in caso di indennizzo diretto, una procedura semplificata disponibile per gli incidenti tra due veicoli immatricolati in Italia, con danni ai mezzi e lesioni fisiche che hanno causato l’invalidità del ferito non oltre il 9%. In alternativa la compagnia ha fino a 60 giorni per erogare il rimborso, oppure fino a 90 giorni in presenza di feriti. Se invece l’assicuratore o il liquidatore di sinistri rileva alcune incongruenze, segnali che potrebbero evidenziare una truffa assicurativa, in questi casi può disconoscere il sinistro. Di fatto l’impresa di assicurazione si rifiuta di risarcire il danneggiato, in quanto convinta della sua malafede, richiedendo una valutazione più approfondita del sinistro per stabilire l’effettiva validità della domanda di indennizzo. Anche l’assicurato può segnalare un evento irregolare alla propria compagnia, attraverso una denuncia cautelativa di sinistro da inviare entro 3 giorni all’assicuratore. In questo modo è possibile segnalare all’impresa di assicurazione che si ritiene di essere rimasti coinvolti in un raggiro, informando la compagnia della necessità di indagare per accertare la validità delle comunicazioni effettuate dal truffatore.

Come funziona il disconoscimento di sinistro

Una volta avviata la procedura di disconoscimento di un sinistro viene incaricato un esperto, un professionista il cui compito sarà quello di accertare i fatti attraverso apposite indagini. Il suo ruolo deve essere imparziale rispetto alle parti in causa, assicurando la massima neutralità sia nei confronti dell’assicuratore sia rispetto all’assicurato. L’esperto può controllare la documentazione inviata dall’assicurato, verificare le testimonianze e raccoglierne di nuove, interrogare le persone che hanno indicato di aver assistito al sinistro e consultare perfino i documenti medici presentati per confermare le lesioni riportate nell’incidente dai presunti feriti. Infine, l’esperto realizza una valutazione finale, informando la compagnia assicurativa dell’esito delle sue analisi. In seguito, l’impresa di assicurazione deve fornire la sua opinione positiva o negativa nei confronti della domanda di indennizzo, di fatto accogliendo la richiesta del danneggiato oppure rifiutandola. In caso di esito positivo l’assicuratore deve versare il risarcimento entri le tempistiche di legge, nella modalità previste dal contratto tenendo conto di franchigie, scoperti e massimali. In caso contrario la compagnia deve motivare la decisione di rifiutare il risarcimento, per mettere a conoscenza l’assicurato e il contraente della polizza assicurativa delle ragioni che hanno portato a questa scelta. Qualora si ritenga impropria la decisione della compagnia è possibile fare ricorso, inviando un reclamo all’assicuratore ed eventualmente facendo ricorso rivolgendosi all’IVASS.