Sono 3 le categorie per le quali sono previsti incentivi per la registrazione di un veicolo al PRA (Pubblico Registro Automobilistico):
Veicoli destinati ai disabili;
Veicoli storici;
Ecoincentivi.
Pertanto per tali classi si paga una IPT (imposta provinciale di trascrizione) ridotta.
Entriamo nel dettaglio.
1. Veicoli destinati ai disabili
Per questa particolare categoria è prevista l'esenzione dal pagamento dell'IPT per l'acquisto di veicoli (sia in occasione della prima iscrizione al PRA di un'auto nuova, sia nella trascrizione di un "passaggio" riguardante un'auto usata).
Beneficiari
Per godere dell’esenzione è necessario essere:
disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione (art. 8, L. 449/97);
disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento (art. 30, c. 7, L. 388/00);
disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni, a prescindere dall'adattamento del veicolo (art. 30, c. 7, L. 388/00).
Sono esclusi dall’esenzione i non vedenti e i sordi.
Il veicolo può essere intestato o al disabile o alla persona cui il disabile è fiscalmente a carico. L'esenzione si applica sia nel caso che il veicolo sia condotto dal disabile, sia nel caso in cui sia utilizzato per l'accompagnamento del disabile.
Il beneficio è previsto per un solo veicolo. Per ottenere l'esenzione di un secondo è necessario che il primo venga venduto o cancellato dal PRA. Nel caso in cui il veicolo venga venduto prima dello scadere dei due anni d'acquisto il versamento dell'IPT è dovuto, fatto salvo il caso in cui il disabile sia costretto a sostituire il veicolo a seguito di variazioni indispensabili derivanti dalla propria disabilità.
Tipologie di veicoli per i quali è prevista l’esenzione
I veicoli per i quali è prevista l’esenzione dell’IPT sono:
autovetture, autoveicoli per trasporto promiscuo, autoveicoli per trasporti specifici (cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con motore a benzina e fino a 2800 centimetri cubici se con motore diesel);
motocarrozzette;
motoveicoli per trasporto promiscuo e motoveicoli per trasporti specifici.
Documentazione da presentare per richiedere l’esenzione
Per poter usufruire dell'esenzione è necessario presentare richiesta al PRA indicando gli estremi di legge del caso (art. 8, L. 449/97 - art. 30, c. 7, L. 388/00 - art. 30, c. 7, L. 388/00).
Inoltre:
I Disabili con ridotte o impedite capacità motorie permanenti i cui veicoli siano stati adattati per la loro locomozione dovranno presentare la fotocopia della carta di circolazione, l'adattamento tecnico (modifiche ai comandi di guida, alla carrozzeria o alla sistemazione interna del veicolo per mettere il disabile in condizione di accedervi), la fotocopia della patente di guida speciale (non prevista se i disabili che non sono in grado di guidare o perché minorenni o perché portatori di handicap che non ne consente la possibilità), certificazione attestante la condizione di disabilità (il verbale di accertamento dell'handicap rilasciato da una Commissione medica pubblica, in cui sia esplicitamente indicata la natura motoria della disabilità).
I Disabili psichici o mentali di tale gravità da aver determinato il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento dovranno presentare il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla commissione medica presso la ASL (art. 4, L.104/1992) o da altre commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, il certificato di attribuzione dell'indennità di accompagnamento (L. 18/1980 e L. 508/1988) emesso dalla Commissione per l'accertamento dell'invalidità civile (L. 295/1990) o documentazione dalla quale risulti che il disabile ha preferito usufruire di altre forme di assistenza, quale il ricovero presso una struttura sanitaria a totale carico di un ente pubblico.
I Disabili con grave limitazione alla capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni dovranno presentare (a prescindere dall'adattamento del veicolo) il verbale di accertamento dell'handicap emesso dalla Commissione medica presso la ASL (art. 4, L.104/1992) o da altre Commissioni mediche pubbliche preposte all'accertamento dell'invalidità, dal quale risulti che il soggetto si trova in situazione di handicap grave derivante da patologie (ivi comprese le pluriamputazioni) che comportano una limitazione permanente della deambulazione. I pluriamputati possono presentare in caso di assenza di entrambi gli arti superiori, il verbale di commissioni mediche di unità sanitarie locali, o in caso di pluriamputati agli arti superiori che siano vittime di guerra, l'accertamento eseguito dalla Commissione medica per le pensioni di guerra.
Per tutte e tre le categorie, nel caso in cui il veicolo sia intestato al soggetto cui il disabile è fiscalmente a carico, è necessario presentare l’autocertificazione relativa all'ultima dichiarazione dei redditi in cui sia evidenziato che il disabile risulta a carico dell’intestatario del mezzo.
Per questa particolare classe è bene comunque rivolgersi agli Uffici Provinciali ACI competenti che forniranno le informazioni riguardanti le agevolazioni riguardanti l’IPT stabilite da ciascuna provincia.
2. Veicoli storici
Fanno parte di questa categoria i veicoli (autovetture e motoveicoli):
Ultratrentennali
costruiti da oltre trent'anni (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato ) non adibiti ad uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni;
di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali
costruiti da oltre vent'anni e da non più di trenta (salvo prova contraria, l'anno di costruzione coincide con l'anno di prima immatricolazione in Italia o in un altro Stato), non adibiti a uso professionale o utilizzati nell'esercizio di attività di impresa, arti o professioni o individuati annualmente con proprie determinazioni dall'Asi (Automotoclub Storico Italiano) e dalla Fmi (Federazione Motociclistica Italiana).
Veicoli Ultratrentennali
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario presentare richiesta al PRA indicando gli estremi di legge (art. 63, c. 4, L. 342/2000).
Per gli autoveicoli IPT è di 51,65 euro.
Per i motoveicoli IPT è di 25,82 euro.
Veicoli di particolare interesse storico e collezionistico ultraventennali
Per poter usufruire dell’agevolazione è necessario presentare richiesta al PRA indicando gli estremi di legge (art. 63, c. 4, L. 342/2000).
Per gli autoveicoli IPT è di 51,65 euro e va presentata attestazione Asi .
Per i motoveicoli (iscritti nell’elenco di motoveicoli storici della Fmi) IPT è di 25,82 euro.
Per i residenti in provincia di Bolzano la riduzione dell'IPTviene applicata anche per le autovetture e i motoveicoli ultraventennali, destinati al trasporto di persone ad uso privato (non è necessaria l'individuazione da parte dell'Asi e della Fmi).
mia moglie titolare di noleggio con conducente di 3 autovetture,per cambiare i libretti di circolazione a nome di mia figlia con regolare licenze n.c.c.non applicano nessuna riduzione di I.P.T.su aci portal home se non è più in vigore mi sembra di aver lettto alcuni punti che vi è riduzione “es.ditte con partita iva,ecc.da interpretare……..altra cosa che non quadra vi è scritto che il comune di firenze e milano non applicano a categoria n.c.c. che è trasporto pubblico non di linea la maggiorazione,viva l’italia ci fanno chiudere…… grazie moreno
Buongiorno Salvatore, il mio non è un commento bensì una domanda. Sono in procinto di acquisto auto trentennale (17/08/2018). Dovrò pagare l’ip per intero in data precedente a quella sopra citata? Grazie
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