Stando alla sentenza, che di certo susciterà non poche polemiche, la vittima di un incidente stradale che ha riportato danni permanenti dovrà dimostrare di avere svolto un'attività economica o di essere in possesso di qualifica professionale, anche se non ancora esercitata, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.
Risarcimento danni: la sentenza
Sei senza lavoro e resti coinvolto in un incidente stradale riportando un grave danno permanente?
«Non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa» è quanto ha stabilito con la sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015 la sesta sezione civile della Corte di Cassazione.
Che cosa significa?
Stando alla sentenza, che di certo susciterà non poche polemiche, la vittima di un incidente stradale che ha riportato danni permanenti dovrà dimostrare di avere svolto un'attività economica o di essere in possesso di qualifica professionale, anche se non ancora esercitata, per ottenere il risarcimento del danno patrimoniale.
Risarcimento danni: la sentenza
La sentenza evidenzia che l'accertamento di invalidità permanente non è un diritto "automatico" di risarcimento come danno patrimoniale. Bisogna, di fatto, dimostrare un reddito preesistente e verificarne la perdita del reddito futuro. Questa sentenza evidenzia cioè come sia necessaria la prova di un'attività lavorativa pregressa certificata.
Il caso
In questo caso il ricorso è stato rigettando dal giudice perché il danneggiato, un disoccupato, sebbene abbia riportato un danno permanente ha presentato come prova del danno patrimoniale subito solo un tesserino professionale di abilitazione dell'Associazione italiana maestri di sci, con il nome scritto a penna, non riferito a un anno preciso. Non c'era traccia né di una dichiarazione di una scuola di sci attestante la possibilità di un lavoro per l'anno successivo né di una documentazione fiscale riguardante il proprio reddito.
La documentazione presentata al giudice non è, di fatto, risultata sufficiente a dimostrare che il danno procurato, oltre ad incidere sulla salute, abbia inciso anche sulla capacità lavorativa specifica con riduzione del reddito futuro.
"L'invalidità permanente determinata da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente in un danno patrimoniale" la motivazione per la quale il giudice ha rigettato il ricorso, obbligando il ricorrente a pagare le spese processuali.
Che ne pensi?
Difficile da commentare…..da una parte penso che,se uno è vittima di un incidente stradale,senza concorso di colpa alcuno,ha diritto comunque al risarcimento danni,semplicemente per i danni subiti dalla persona stessa…..il corpo di un disoccupato varrà come quello di un lavoratore…..o no? Se non paga l’assicurazione pagherà il colpevole dell’incidente…..certo è che,se la vittima pretende anche i danni per “ridotta capacità di intraprendere un futuro lavoro”…..diventa difficile per il giudice quantificare (e monetizzare) i fatti,non avendo il richiedente pregressi d’impiego e reddituali tali da certificare l’effettiva capacità sia di procurarsi e mantenersi un lavoro sia di produrre reddito sul quale basare un’eventuale sentenza risarcitoria nei suoi confronti.
A proposito di giullari ne abbiamo fin troppi,rispetto al resto d’europa, ma la domanda è: ma se una persona è studente e non ha ancora reddito e di conseguenza non può dimostrare nessun precedente lavorativo o possibile futuro DEVE PER FORZA MORIRE??? Se è veramente così siamo veramente arrivati alla frutta … O meglio al CAFFE’!!!
Ehi, 6 dei nostri? Inserisci i tuoi dati e scopri tutti i vantaggi dell’area personale di 6sicuro.it.
Informativa IVASS
• In ottemperanza all'art. 56 comma 2 e 3 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di avere salvato o stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo gli Allegati 3, e 4 TER. In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Reg. IVASS 23/2008, dichiaro altresì di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle compagnie assicurative con cui 6sicuro brand di Howden ha rapporti di affari nel ramo RCA.
• In ottemperanza all'art. 34 del D.L. 1/2012 e dell'art. 6 del Documento di Consultazione 49/2012, dichiaro di aver preso visione delle note informative relative ai prodotti assicurativi, già predisposte e pubblicate sui siti internet aziendali delle compagnie assicurative di cui il preventivatore di 6sicuro (brand di Howden) fornisce le quotazioni e raggiungibili dalla pagina note informative.
• In ottemperanza all'art.61 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di voler ricevere tramite l’email comunicata in fase di accesso la documentazione precontrattuale, i preventivi e la documentazione contrattuale, nonché ogni altra comunicazione proveniente da Howden, con riferimento ai contratti in corso e a quelli futuri. Sono consapevole della possibilità di modificare la mia scelta in qualsiasi momento, Condizioni generali del servizio.
Siamo il Paese dei giullari (non a caso ne abbiamo uno come Presidente del Consiglio).
A questo punto rivogliamo anche i cavalieri medievali.
Difficile da commentare…..da una parte penso che,se uno è vittima di un incidente stradale,senza concorso di colpa alcuno,ha diritto comunque al risarcimento danni,semplicemente per i danni subiti dalla persona stessa…..il corpo di un disoccupato varrà come quello di un lavoratore…..o no? Se non paga l’assicurazione pagherà il colpevole dell’incidente…..certo è che,se la vittima pretende anche i danni per “ridotta capacità di intraprendere un futuro lavoro”…..diventa difficile per il giudice quantificare (e monetizzare) i fatti,non avendo il richiedente pregressi d’impiego e reddituali tali da certificare l’effettiva capacità sia di procurarsi e mantenersi un lavoro sia di produrre reddito sul quale basare un’eventuale sentenza risarcitoria nei suoi confronti.
A proposito di giullari ne abbiamo fin troppi,rispetto al resto d’europa, ma la domanda è: ma se una persona è studente e non ha ancora reddito e di conseguenza non può dimostrare nessun precedente lavorativo o possibile futuro DEVE PER FORZA MORIRE??? Se è veramente così siamo veramente arrivati alla frutta … O meglio al CAFFE’!!!