Se è vero che spesso il cane è il miglior amico dell'uomo, a volte può diventarne il peggiore incubo. Capita soprattutto quando, con il suo comportamento non sempre prevedibile, il quadrupede di casa crea danni ad altre persone o a cose di proprietà altrui. Di chi è la responsabilità, in quel caso?
Per il Codice Civile e i Tribunali italiani non c'è dubbio: pagare spetta sempre al proprietario dell'animale, anche quando questi aveva assunto (o, meglio, credeva di aver assunto) tutte le possibili contromisure. Non resta quindi che documentarsi sulle importanti interpretazioni che la Corte di Cassazione fornisce in materia (riassunte più avanti) e stipulare una solida assicurazione animali a copertura anche degli amici a quattro zampe di casa.
Assicurazione animali: casi di responsabilità del proprietario
L'art. 2052 del Codice Civile parla chiaro: "Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall'animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito ". Difficile salvarsi dall'obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati dall'animale, al punto che abitualmente si parla in questo caso di responsabilità oggettiva. A leggerlo così, il Codice Civile sembra in realtà rassicurare: se i danni causati dall'animale sono dovuti a caso fortuito, il proprietario dorme sonni tranquilli. Ma cosa si intende per caso fortuito e quali sono in concreto i casi in cui lo si può invocare? Per caso fortuito i Tribunali italiani intendono per lo più quell'evento, del tutto eccezionale ed imprevedibile, che esula talmente dall'esperienza quotidiana da costituire da solo la ragione della condotta dell'animale e dei conseguenti danni. In questa categoria possono rientrare anche le condotte tenute da terzi, cioè da persone diverse dal proprietario, e perfino dallo stesso danneggiato. Condotte che devono ugualmente avere le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da non poter essere anticipate da chi aveva l'obbligo di tenere l'animale sotto controllo. La Corte di Cassazione, nel corso degli anni ma anche molto di recente, ha chiarito che, di fatto, gli eventi che davvero possono definirsi fortuiti sono pochissimi. Anzi, visto che ad oggi si è limitata a dire cosa non è un caso fortuito, rimane il dubbio che si tratti di un evento talmente straordinario da prevedere l'intervento di navicelle spaziali e omini dalle lunghe dita amanti del telefono. Nell'ordine, non sono stati ritenuti eventi eccezionali ed imprevedibili:- la rottura di un cancello elettrico che, rimasto aperto, ha consentito la fuga del cane dal giardino in cui era rinchiuso (Cassazione, n. 15713 del 15 aprile 2015). La sentenza ha considerato che, poiché il cancello si era guastato altre volte, non era un fatto strettamente imprevedibile e che tenere il cane libero in giardino non era misura adeguata ad evitare la fuga e le aggressioni ai passanti che ne sono seguite;
- la rottura, con conseguente fuga e aggressione a passante, della catena a cui il cane era legato (Cassazione, n. 49690/2014). Al di là del fatto che il ricorso alla catena sia vietato in molti comuni e che non sia certamente il modo adeguato tenere un animale da compagnia, la sentenza ha dichiarato essere un obbligo del proprietario tenere la postazione del cane sempre in perfetto stato di manutenzione, in modo che simili episodi non possano accadere;
- l'invasione di proprietà privata da parte di terzi estranei. Per la sentenza, il responsabile di un'aggressione ai danni di un bambino ad opera di un cane è sempre e solo il proprietario del cane stesso, nonostante il bambino si fosse intrufolato in un giardino privato, recintato e chiuso(Cassazione, n. 15895/2011).
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