«Furto auto? Nessun risarcimento senza prova d'acquisto» è quanto afferma una sentenza del Tribunale di Bologna del 5 agosto 2014 secondo cui in mancanza dei documenti relativi all'atto di acquisto di un veicolo la compagnia di assicurazioni non è tenuta all'indennizzo in caso di furto.
Ma come si è giunti a tali conclusioni? Riassumiamo brevemente l'accaduto.
Il proprietario del veicolo, accortosi che il mezzo gli era stato sottratto, ha immediatamente denunciato il furto alla polizia. A seguire, come previsto dalle propria polizza assicurativa in caso di furto e incendio del veicolo, ha presentato regolare domanda di risarcimento, allegando copia della denuncia.
Qual era allora l'irregolarità che ha fatto in modo che la sentenza escludesse il pagamento del furto subito?
Stando ai fatti, sebbene l'auto risultasse regolarmente registrata al Pra, alla legittima richiesta da parte della compagnia assicuratrice di avere copia dell'atto di acquisto del veicolo assicurato, il proprietario del mezzo non ha potuto fornire la documentazione richiesta perché l'auto rubata era stata oggetto di una trattativa tra privati e il pagamento era stato effettuato in contanti. E proprio per tali motivazioni il Tribunale di Bologna ha optato per il rigetto della domanda.
Nello specifico la sentenza ha messo in evidenza che nelle clausole della polizza stipulata con la compagnia assicuratrice andavano presentate da parte del contraente, in caso di furto o rapina, l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico registro automobilistico), la carta di circolazione e il certificato di proprietà, la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento), la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato, ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa.
L'assicurato ha cercato di far valere la materiale impossibilità di dar prova dell’acquisto del veicolo sottratto. ma nulla è valsa.
Secondo voi, la sentenza, a favore dell'impresa assicuratrice, è stato giusta? O doveva essere in favore dell'assicurato?
Nell’articolo non è chiaro se il cliente ha fatto o meno la trascrizione della proprietà, se così non fosse
la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifiutare all’origine di assicurare il veicolo, ma …. quando si tratta di incassare vanno poco per il sottile mentre quando debbono rimborsare….
mah.. le assicurazioni trovano mille modi per non risarcire
se ti pago una polizza per furto su una vettura, a te cosa interessa come l’ho avuta? I documenti sono regolari, possono anche avermela regalata. Ora è mia ed ha un valore, che io decido di assicurare con te. Non vedo perchè non devi rimborsarmela se me la rubano…
Questa è la prova tangibile di quando sono criminali le compagnie di assicurazioni. Perchè non si sono accertati prima di stipulare il contratto contri il furto?.
Non voglio continuare in merito ai Giudici, che si permettono di interpretare le stesse leggi ognuno come le pare e si lamentano sempre quando il Governo prova a mettere un pò di ordine in quella che io definirei anarchia Giuridica.
bisogna leggere i contratti prima di sottoscriverli, certo non è bello che questa persona non debba essere pagata in virtù di un fatto certo…IL FURTO DEL PROPRIO VEICOLO! cmq non la vedo pienamente giusta questa sentenza, il giudice avrebbe potuto fargli risarcire il valore commerciale , visto che non vi è la prova solo del costo effettivo.
E’ la compagnia assicuratrice che come contraente del contratto doveva chiedere preventivamente la documentazione necessaria a comprovare la proprietà del veicolo. Dopo la stipula del contratto e la conseguente accettazione del primo pagamento ha accettato che la proprietà fosse esplicita o comunque congrua ai termini del contratto, altrimenti trovandosi in difetto di tale certificazione non doveva porre in essere la consistenza dell’accordo contrattuale, in altre parole se hai preso i soldi implicitamente vuol dire che il contratto (assicurazione) era valido e soddisfatto in ogni sua relativa informazione/certificazione.
L’assicurazione può chiedere ulteriori informazioni relative al contenzioso ma solo se tali informazioni sono relative a fatti o cose avvenute dopo la stipula del contratto al fine di verificare se le condizioni iniziali sono mutate ed influiscono sui termini del contratto.
Anche a me il 2014 si sono rubato l’auto e alleanza assicurazioni non a ritenuto il pagamento e non mi a fornito informazioni ne a me e ne l’avvocato. Come mi devo comportare?
sono un avvocato e non credo assolutamente a questa barzelletta…la compagnia è obbligata a risarcire il danneggiato con o senza assegno o qualsivoglia prova di tracciabilita’del pagamento..ho proceduto in centinaia di casi identici a quello riportato sopra,per una miriade di clienti,lungo il corso della mia carriera,ed ho ottenuto il risarcimento auto-moto-camion-trattori movimento terra-imbarcazioni-e addirittura velivoli…(fino ad una settimana fa’mai avuto problemi..oggi siamo in agosto 2017 e mai avuto alcun tipo di problema con decine e decine di compagnie assicuratrici operanti in italia) l’assegno o qualsivoglia prova di pagamento non hanno nulla a ke fare con risarcimento..alla motorizzazione ed al pra,importante ke la vettura sia intestata al danneggiato …si controlla la quotazione sul quattroruote e/o Eurotax e si procede al risarcimento…nel caso in cui questa strana favola fosse vera,e nel caso in cui qualke giudice fuori di testa,avesse emesso una sentenza simile,basto soltanto appellarsi ed opporsi a tale sentenza,ed andare dritti fino in cassazione a roma…prima o poi il danneggiato sara’risarcito
Ehi, 6 dei nostri? Inserisci i tuoi dati e scopri tutti i vantaggi dell’area personale di 6sicuro.it.
Informativa IVASS
• In ottemperanza all'art. 56 comma 2 e 3 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di avere salvato o stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo gli Allegati 3, e 4 TER. In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Reg. IVASS 23/2008, dichiaro altresì di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle compagnie assicurative con cui 6sicuro brand di Howden ha rapporti di affari nel ramo RCA.
• In ottemperanza all'art. 34 del D.L. 1/2012 e dell'art. 6 del Documento di Consultazione 49/2012, dichiaro di aver preso visione delle note informative relative ai prodotti assicurativi, già predisposte e pubblicate sui siti internet aziendali delle compagnie assicurative di cui il preventivatore di 6sicuro (brand di Howden) fornisce le quotazioni e raggiungibili dalla pagina note informative.
• In ottemperanza all'art.61 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di voler ricevere tramite l’email comunicata in fase di accesso la documentazione precontrattuale, i preventivi e la documentazione contrattuale, nonché ogni altra comunicazione proveniente da Howden, con riferimento ai contratti in corso e a quelli futuri. Sono consapevole della possibilità di modificare la mia scelta in qualsiasi momento, Condizioni generali del servizio.
Nell’articolo non è chiaro se il cliente ha fatto o meno la trascrizione della proprietà, se così non fosse
la compagnia assicuratrice avrebbe dovuto rifiutare all’origine di assicurare il veicolo, ma …. quando si tratta di incassare vanno poco per il sottile mentre quando debbono rimborsare….
Un vero scandalo, una cosa assurda.
E se l’atto d’acquisto e’ nell’auto?
Come fai a fornirlo?
Non ci sono parole…. Complimenti al giudice!!!
mah.. le assicurazioni trovano mille modi per non risarcire
se ti pago una polizza per furto su una vettura, a te cosa interessa come l’ho avuta? I documenti sono regolari, possono anche avermela regalata. Ora è mia ed ha un valore, che io decido di assicurare con te. Non vedo perchè non devi rimborsarmela se me la rubano…
Questa è la prova tangibile di quando sono criminali le compagnie di assicurazioni. Perchè non si sono accertati prima di stipulare il contratto contri il furto?.
Non voglio continuare in merito ai Giudici, che si permettono di interpretare le stesse leggi ognuno come le pare e si lamentano sempre quando il Governo prova a mettere un pò di ordine in quella che io definirei anarchia Giuridica.
e uno si assicura se stare sereno !!!!!
bisogna leggere i contratti prima di sottoscriverli, certo non è bello che questa persona non debba essere pagata in virtù di un fatto certo…IL FURTO DEL PROPRIO VEICOLO! cmq non la vedo pienamente giusta questa sentenza, il giudice avrebbe potuto fargli risarcire il valore commerciale , visto che non vi è la prova solo del costo effettivo.
prima leggere,poi chiedere e farsi mettere le risposte per iscritto,e poi firmare, è un contratto, che sempre si firma senza leggere
E’ la compagnia assicuratrice che come contraente del contratto doveva chiedere preventivamente la documentazione necessaria a comprovare la proprietà del veicolo. Dopo la stipula del contratto e la conseguente accettazione del primo pagamento ha accettato che la proprietà fosse esplicita o comunque congrua ai termini del contratto, altrimenti trovandosi in difetto di tale certificazione non doveva porre in essere la consistenza dell’accordo contrattuale, in altre parole se hai preso i soldi implicitamente vuol dire che il contratto (assicurazione) era valido e soddisfatto in ogni sua relativa informazione/certificazione.
L’assicurazione può chiedere ulteriori informazioni relative al contenzioso ma solo se tali informazioni sono relative a fatti o cose avvenute dopo la stipula del contratto al fine di verificare se le condizioni iniziali sono mutate ed influiscono sui termini del contratto.
Le assicurazioni non accettino di assicurare l’auto priva di certificato di proprietà
È anomalo riscuotere il premio e non pagare per un cavillo
Anche a me il 2014 si sono rubato l’auto e alleanza assicurazioni non a ritenuto il pagamento e non mi a fornito informazioni ne a me e ne l’avvocato. Come mi devo comportare?
sono un avvocato e non credo assolutamente a questa barzelletta…la compagnia è obbligata a risarcire il danneggiato con o senza assegno o qualsivoglia prova di tracciabilita’del pagamento..ho proceduto in centinaia di casi identici a quello riportato sopra,per una miriade di clienti,lungo il corso della mia carriera,ed ho ottenuto il risarcimento auto-moto-camion-trattori movimento terra-imbarcazioni-e addirittura velivoli…(fino ad una settimana fa’mai avuto problemi..oggi siamo in agosto 2017 e mai avuto alcun tipo di problema con decine e decine di compagnie assicuratrici operanti in italia) l’assegno o qualsivoglia prova di pagamento non hanno nulla a ke fare con risarcimento..alla motorizzazione ed al pra,importante ke la vettura sia intestata al danneggiato …si controlla la quotazione sul quattroruote e/o Eurotax e si procede al risarcimento…nel caso in cui questa strana favola fosse vera,e nel caso in cui qualke giudice fuori di testa,avesse emesso una sentenza simile,basto soltanto appellarsi ed opporsi a tale sentenza,ed andare dritti fino in cassazione a roma…prima o poi il danneggiato sara’risarcito