Se è vero che spesso il cane è il miglior amico dell’uomo, a volte può diventarne il peggiore incubo. Capita soprattutto quando, con il suo comportamento non sempre prevedibile, il quadrupede di casa crea danni ad altre persone o a cose di proprietà altrui. Di chi è la responsabilità, in quel caso?
Per il Codice Civile e i Tribunali italiani non c’è dubbio: pagare spetta sempre al proprietario dell’animale, anche quando questi aveva assunto (o, meglio, credeva di aver assunto) tutte le possibili contromisure. Non resta quindi che documentarsi sulle importanti interpretazioni che la Corte di Cassazione fornisce in materia (riassunte più avanti) e stipulare una solida assicurazione animali a copertura anche degli amici a quattro zampe di casa.
Assicurazione animali: casi di responsabilità del proprietario
L’art. 2052 del Codice Civile parla chiaro: “Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito “. Difficile salvarsi dall’obbligo di risarcimento degli eventuali danni causati dall’animale, al punto che abitualmente si parla in questo caso di responsabilità oggettiva.
A leggerlo così, il Codice Civile sembra in realtà rassicurare: se i danni causati dall’animale sono dovuti a caso fortuito, il proprietario dorme sonni tranquilli. Ma cosa si intende per caso fortuito e quali sono in concreto i casi in cui lo si può invocare?
Per caso fortuito i Tribunali italiani intendono per lo più quell’evento, del tutto eccezionale ed imprevedibile, che esula talmente dall’esperienza quotidiana da costituire da solo la ragione della condotta dell’animale e dei conseguenti danni. In questa categoria possono rientrare anche le condotte tenute da terzi, cioè da persone diverse dal proprietario, e perfino dallo stesso danneggiato. Condotte che devono ugualmente avere le caratteristiche di imprevedibilità ed eccezionalità tali da non poter essere anticipate da chi aveva l’obbligo di tenere l’animale sotto controllo.
La Corte di Cassazione, nel corso degli anni ma anche molto di recente, ha chiarito che, di fatto, gli eventi che davvero possono definirsi fortuiti sono pochissimi. Anzi, visto che ad oggi si è limitata a dire cosa non è un caso fortuito, rimane il dubbio che si tratti di un evento talmente straordinario da prevedere l’intervento di navicelle spaziali e omini dalle lunghe dita amanti del telefono. Nell’ordine, non sono stati ritenuti eventi eccezionali ed imprevedibili:
- la rottura di un cancello elettrico che, rimasto aperto, ha consentito la fuga del cane dal giardino in cui era rinchiuso (Cassazione, n. 15713 del 15 aprile 2015). La sentenza ha considerato che, poiché il cancello si era guastato altre volte, non era un fatto strettamente imprevedibile e che tenere il cane libero in giardino non era misura adeguata ad evitare la fuga e le aggressioni ai passanti che ne sono seguite;
- la rottura, con conseguente fuga e aggressione a passante, della catena a cui il cane era legato (Cassazione, n. 49690/2014). Al di là del fatto che il ricorso alla catena sia vietato in molti comuni e che non sia certamente il modo adeguato tenere un animale da compagnia, la sentenza ha dichiarato essere un obbligo del proprietario tenere la postazione del cane sempre in perfetto stato di manutenzione, in modo che simili episodi non possano accadere;
- l’invasione di proprietà privata da parte di terzi estranei. Per la sentenza, il responsabile di un’aggressione ai danni di un bambino ad opera di un cane è sempre e solo il proprietario del cane stesso, nonostante il bambino si fosse intrufolato in un giardino privato, recintato e chiuso(Cassazione, n. 15895/2011).
Naturalmente, i medesimi concetti valgono a prescindere dall’animale coinvolto, sebbene le cronache e i Tribunali riportino soprattutto episodi di aggressioni da parte di cani o di danni causati da grandi animali come cavalli e mucche. I principi esposti varrebbero ugualmente se si trattasse di un prezioso vaso di porcellana rotto dal gatto dei vicini, a nulla valendo, come giustificazione, la nota libertà, di movimento e di azione, di cui godono i felini rispetto ad altri animali domestici.
Non è possibile scagionarsi da questo tipo di responsabilità né facendo appello all’imprevedibilità del comportamento dell’animale, né all’assunzione di ogni misura ragionevole per evitare il peggio. Nemmeno valgono i tanto diffusi cartelli “attenti al cane” e simili, che possono forse servire a tenere i vicini lontani dalla ringhiera del giardino, ma non sono in alcun modo utili se si tratta di evitare risarcimenti corposi all’incauto passante che abbia tentato di accarezzare il cane all’interno del giardino privato e si sia ritrovato con la mano morsicata.
Questa la ragione per cui si parla di responsabilità “oggettiva”: nel momento in cui lasci entrare un animale nella tua vita domestica, qualunque conseguenza del suo comportamento sarà di fatto una tua responsabilità, anche quando lo affidi alla custodia del pet-sitter per le vacanze.
Meglio l’assicurazione
La natura di responsabilità oggettiva dei danni causati dall’animale rende particolarmente difficile per il suo proprietario evitare l’obbligo di legge del risarcimento o della riparazione in altro modo. L’unico modo efficace di tutela rispetto a questa eventualità rimane una buona educazione e una buona cura dell’animale. Oltre, ovviamente, ad una buona copertura assicurativa.
Le possibilità di scelta oggi sono più diversificate di una volta e spaziano ormai dalla classica assicurazione “del capofamiglia”, che copre di solito la casa e i membri del nucleo familiare, quadrupedi inclusi, ai più complessi pacchetti assicurativi per animali, che tendono ad assicurare il rischio che deriva da eventuali infortuni degli animali stessi, compresi malattie, interventi chirurgici necessari e conseguenti spese mediche.
Come scegliere, in mezzo a tante opportunità? Anche i prezzi variano, a seconda del prodotto acquistato, tenendosi comunque mediamente intorno agli 80-100 euro. Conviene allora verificare preventivamente le esatte coperture offerte, leggendo attentamente le condizioni di polizza, gli eventi esclusi e quelli invece risarcibili, i limiti di risarcimento, sia nel senso di cifra massima risarcita, sia nel senso di verificare l’esistenza di una franchigia. Quasi tutte le assicurazioni animali, infatti, fanno partire la copertura a loro carico da una cifra minima di danno, che in caso di sinistro rimane a carico dell’assicurato (si tratta di somme tra i 300,00 e i 500,00 euro).
Nella moltitudine di offerte, più o meno convenienti ed estese, è opportuno tenere presente anche un differente criterio: i danni causati da un animale, che come visto vengono ricondotti alla responsabilità del proprietario in maniera pressoché automatica, possono essere di entità economica importante, soprattutto laddove si tratti di aggressione con lesioni gravi o inferte a soggetti più deboli. Meglio allora valutare anche la solidità della compagnia a cui ci si rivolge e la solvibilità in concreto della stessa, anche in questo caso assumendo tutte le informazioni necessarie e verificando le condizioni di polizza nel fascicolo informativo fornito.