L’assicurazione auto nasce per proteggere e tutelare i guidatori in ogni situazione che può verificarsi durante uno spostamento e non solo. Il risarcimento danni sta alla base di ogni contratto e un incidente tra due veicoli in movimento è sempre coperto. Ma come risponde l’assicurazione auto quando un danno coinvolge è un veicolo fermo?
Assicurazione auto e incidente con veicolo fermo
L’assicurazione auto copre anche gli incidenti con veicolo fermo, cioè quegli eventi che coinvolgono vetture ferme sulla strada e non prevedono la presenza di un conducente. Questi incidenti possono derivare da urti provocati da altri veicoli in movimento, oppure da danni causati da fenomeni atmosferici, atti di vandalismo e altre cause esterne.
Tali incidenti sono più frequenti di quanto si possa pensare e possono verificarsi in diverse situazioni, come un’auto che perde il controllo della traiettoria e va a colpire una o più vetture ferme sul bordo della carreggiata.
Può capitare, anche se con minore probabilità, che sia la vettura parcheggiata a causare l’incidente. La causa principale riguarda i parcheggi scorretti che occupano parte della carreggiata: in questo modo, la visibilità è compromessa e i rischi per gli altri utenti della strada aumentano. Questo può creare situazioni pericolose, poiché i conducenti in arrivo potrebbero non avere il tempo necessario per reagire ed evitare l’ostacolo.
A questo proposito si è espressa la Cassazione, con la sentenza n.24622/2015, che ha stabilito che il risarcimento è possibile anche in caso di incidente causato da un veicolo fermo. La Cassazione si è pronunciata quando un autocarro con braccio meccanico urtò dei cavi dell’alta tensione causando la morte di un operaio. Per chiarire le responsabilità, la disputa finì in tribunale. Fu applicato il concetto di circolazione stradale (necessario per il risarcimento danni), anche se il veicolo suddetto era fermo. Il danno infatti fu provocato da una componente (il braccio) di un autocarro assicurato in sosta.
Non importa, quindi, se l’origine è una sola parte del veicolo, perché quest’ultimo va considerato nella sua interezza e quindi coperto in ogni sua parte.
Risarcimento con veicolo fermo: vale per le auto?
Considerando che le auto ferme su strada devono essere coperte da assicurazione, come stabilito dalla Direttiva UE 2021/2118, è normale chiedersi se la compagnia assicurativa sia tenuta a risarcire i danni in caso di sinistro che coinvolge un’auto ferma. La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 8620 del 29 aprile 2015, ha fornito una risposta positiva, confermando che l’assicurazione RC auto deve coprire i danni derivanti da incidenti che coinvolgono auto parcheggiate.
La condizione di “movimento” non è obbligatoria affinché assicurazione auto ne risponda e, questa sentenza, può essere applicata anche a un’auto ferma su una strada o su un parcheggio pubblico.
Nella sentenza, la Corte ha chiarito che il termine “circolazione” include non solo la marcia dei veicoli, ma anche le operazioni di carico e scarico, oltre a tutte le situazioni in cui il veicolo, pur essendo fermo, può costituire un ostacolo e causare danni. In altre parole, l’interpretazione dei giudici sulla circolazione è stata estesa a tutte le attività collegate all’uso del veicolo, comprese quelle che possono portare a un sinistro, anche quando il veicolo è in posizione di arresto.
Questa interpretazione garantisce che l’assicurazione copra i danni anche quando l’auto è parcheggiata, confermando così il dovere dell’assicurazione di intervenire in caso di incidenti che coinvolgono veicoli in sosta.
Per questo, la normativa e la giurisprudenza attuale obbligano i proprietari di veicoli a mantenere una copertura assicurativa anche quando l’auto è ferma, assicurando la protezione contro i rischi derivanti sia dall’uso attivo del veicolo che da situazioni che si possono verificare a veicolo fermo.
Come funziona il risarcimento e come richiederlo
Il risarcimento assicurativo è rilevante sia per i veicoli fermi su strade pubbliche sia per quelli in aree di parcheggio aperte al traffico pubblico, come nei parcheggi di attività commerciali. Tuttavia, se l’incidente avviene in un’area privata non aperta al pubblico, l’assicurazione potrebbe non intervenire.
La Corte di Cassazione ha chiarito che il rischio di pericolosità stradale esiste anche durante le soste o le fermate, poiché i veicoli parcheggiati possono comunque interferire con il movimento di altri veicoli o pedoni. Quando un veicolo è coinvolto in un sinistro mentre è fermo, la compagnia assicurativa è tenuta al risarcimento in tre casi:
- se un’auto parcheggiata blocca il normale flusso del traffico diventando una possibile causa di incidenti per gli altri utenti della strada;
- se i danni si verificano durante le operazioni di parcheggio o durante la ripartenza;
- per qualsiasi azione tipica dell’uso del veicolo, come l’apertura delle portiere o altre operazioni che possono causare danni.
Il modo più veloce e sicuro per riuscire a ottenere il rimborso è risalire con certezza al responsabile del sinistro, perché altrimenti l’assicurazione non può procedere al risarcimento. Non è nemmeno possibile fare ricorso al Fondo di Garanzia per le vittime della strada, salvo che non si verifichino specifiche condizioni previste dalla legge.
La presenza di testimoni al momento dell’incidente può facilitare l’identificazione del responsabile. Questi testimoni dovrebbero prendere nota del numero di targa del veicolo che ha causato il danno. In un secondo tempo, è possibile risalire al proprietario del veicolo tramite una visura al PRA. Per ottenere il risarcimento, è necessario dimostrare l’entità del danno e le spese sostenute, presentando fatture del carrozziere o preventivi di riparazione.