Modello Unico di informativa precontrattuale

 

COMUNICAZIONE INFORMATIVA SUGLI OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO CUI GLI INTERMEDIARI SONO TENUTI NEI CONFRONTI DEI CONTRAENTI

 
Ai sensi delle disposizioni del Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”) e del Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018 in tema di regole generali di comportamento che devono essere osservate nell’esercizio dell’attività, gli intermediari:
 

  1. prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto:
    1. consegnano/trasmettono al contraente copia del documento (Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018) che contiene i dati essenziali dell’intermediario e le informazioni sulla sua attività, sulle potenziali situazioni di conflitto di interessi e sulle forme di tutela del contraente;
    2. forniscono al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentirgli di prendere una decisione informata;

     

  2. sono tenuti a proporre o consigliare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato; a tal fine acquisiscono dal contraente stesso ogni utile informazione;
     
  3. informano il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di individuare il contratto coerente con le sue richieste ed esigenze; nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque un contratto assicurativo ritenuto dall’intermediario non coerente, lo informano di tale circostanza, specificandone i motivi, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione, sottoscritta dal contraente e dall’intermediario;
     
  4. consegnano al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
     
  5. possono ricevere dal contraente, a titolo di versamento dei premi assicurativi, i seguenti mezzi di pagamento:
    1. assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità;
    2. ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1;
    3. denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto.

 

Informazioni da rendere al contraente prima della Sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, della conclusione del contratto.

Ai sensi della vigente normativa, il distributore ha l’obbligo di consegnare al contraente il presente documento, che contiene notizie sul distributore medesimo, su potenziali situazioni di conflitto di interessi e sugli strumenti di tutela del contraente. L’inosservanza dell’obbligo di consegna è punita con le sanzioni previste dall’articolo 324 del decreto legislativo n. 209/2005 Codice delle Assicurazioni Private (“Codice”).

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
“Informativa sul distributore”

Il distributore ha l’obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente documento, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure di pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. In occasione di rinnovo o stipula di un nuovo contratto il distributore consegna o trasmette le informazioni di cui all’Allegato 3 solo in caso di successive modifiche di rilievo delle stesse.

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

 
Sezione I – Informazioni generali sull’intermediario che entra in contatto con il contraente

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e del broker che intermedia il contratto:
Howden S.p.A. (Paolo Delucchi - RUI B000013280) – Responsabile dell’attività di intermediazione
Sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano
Numero iscrizione RUI: B000114899
Data di iscrizione: 16/04/2007
Telefono 02/47927991

Siti internet aziendali e attraverso cui è svolta l’attività: www.6sicuro.it e www.chiarezza.it
Indirizzo di posta elettronica: info(chiocciola)6sicuro.it
Indirizzo di posta elettronica certificata: assiteca(chiocciola)pec.assiteca.net

Autorità competente alla vigilanza dell’attività svolta: IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, Via del
Quirinale 21 – 00187 Roma.

Gli estremi identificativi e di iscrizione dell’intermediario e dei soggetti che operano per lo stesso possono essere
verificati consultando il Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l’IVASS (RUI) (www.ivass.it).

 
Sezione II – Informazioni sull’attività svolta dall’intermediario assicurativo e riassicurativo:
 
L’intermediario comunica di aver messo a disposizione nei propri locali e di aver pubblicato sul proprio sito internet i seguenti elenchi:

  • elenco (riportato anche nell’Allegato A al presente documento) recante la denominazione della o delle imprese di assicurazione con le quali l’intermediario ha rapporti d’affari, anche sulla base di una collaborazione orizzontale o di lettere di incarico;
     
  • elenco degli obblighi di comportamento cui adempiono, indicati nell’allegato 4-ter del Regolamento IVASS n. 40/2018.

Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il contraente ha la possibilità di richiedere la consegna o la trasmissione dell’elenco di cui al precedente punto 1.

 
Sezione III – Informazioni relative a potenziali situazioni di conflitto d’interessi
 
L’Intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso:

  • non sono detentori di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10 % del capitale sociale o dei diritti di voto di nessuna impresa di assicurazione;
     
  • dichiarano che nessuna impresa di assicurazione o impresa controllante un’impresa di assicurazione è detentrice di una partecipazione diretta o indiretta superiore al 10% del capitale sociale o dei diritti di voto dell’intermediario stesso.

 
Sezione IV – Informazioni sugli strumenti di tutela del contraente
 
L’Intermediario informa che:

  • l’attività di distribuzione è garantita da un contratto di assicurazione della responsabilità civile che copre i danni arrecati ai contraenti da negligenze ed errori professionali dell’intermediario o da negligenze, errori professionali ed infedeltà dei dipendenti, dei collaboratori o delle persone del cui operato l’intermediario deve rispondere a norma di legge;
     
  • il contraente ha la facoltà, ferma restando la possibilità di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria, di inoltrare reclamo per iscritto – oltre che all’impresa – all’intermediario a mezzo posta oppure email ai seguenti recapiti: Howden S.p.A. Ufficio Reclami, via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano, reclami(chiocciola)6sicuro.it.

Qualora non dovesse ritenersi soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro da parte dell’intermediario entro il termine di legge di 45 giorni, è possibile rivolgersi a: IVASS, Via del Quirinale 21, 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it (tutte le info necessarie su: www.ivass.it);

  1. il contraente ha anche la facoltà di avvalersi di altri eventuali sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie previsti dalla normativa vigente, quali:
    • per le controversie inerenti al contratto oppure relative alla stipula di polizze Vita o Danni, promuovere un Procedimento di Mediazione, interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (ai sensi dell’art. 5 D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, così come modificato dall’art. 84, comma 1, del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 e convertito nella Legge n.98 del 09 agosto 2013);
    • per le controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione la cui richiesta non sia superiore a €50.000, avviare il procedimento di Negoziazione Assistita ai sensi dell’art. 3 del D.L. 132 settembre del 2014, convertito in legge 10 novembre 2014 n.162;
    • per le controversie relative ai sinistri r.c. auto, la cui richiesta di risarcimento non sia superiore a €15.000, è possibile accedere alla procedura di Conciliazione Paritetica. L’accesso potrà essere effettuato per il tramite di una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando apposita richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: www.ivass.it ovvero www.ania.it;
    • per la risoluzione di liti transfrontaliere il reclamante con domicilio in Italia può presentare il reclamo all’Ivass o direttamente al sistema estero competente per l’attivazione della procedura FINNET, mediante accesso al sito internet all’indirizzo http://ec.europa.eu/finance/finservicesretail/redress/index_en.htm;
    • in presenza di apposita clausola contrattuale, potrà ricorrere all’Arbitrato disciplinato ai sensi dell’articolo 806 e seguenti del codice di procedura civile;
       
  2. gli assicurati hanno altresì la facoltà di rivolgersi al Fondo di Garanzia per l’attività dei mediatori di assicurazione e riassicurazione istituito presso la Consap, Via Yser 14,00198 Roma, telefono 06.857961 per chiedere, laddove ne esistano i presupposti ed il diritto a farlo, il risarcimento del danno patrimoniale loro causato dall’esercizio dell’attività di intermediazione, che non sia stato risarcito dall’intermediario stesso o non sia stato indennizzato attraverso il contratto di cui alla precedente lettera a).

 
Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
 
“Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP”
Il distributore ha l’obbligo di consegnare o trasmettere al contraente, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta o, qualora non prevista, di ciascun contratto assicurativo, il presente documento, che contiene notizie sul modello e l’attività di distribuzione, sulla consulenza fornita e sulle remunerazioni percepite.

Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e del broker che intermedia il contratto:
Howden S.p.A. (Paolo Delucchi - RUI B000013280) – Responsabile dell’attività di intermediazione
Sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano
Numero iscrizione RUI: B000114899
Data di iscrizione: 16/04/2007

PARTE I – INTERMEDIARI ASSICURATIVI E RIASSICURATIVI

 
Sezione I – Informazioni sul modello di distribuzione

L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso agiscono su incarico del cliente.

Alcuni contratti sono distribuiti in collaborazione con altri Intermediari, ai sensi dell’articolo 22, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, di seguito identificati:

  • AIS (Admiral Intermediary Services S.A.), società di intermediazione assicurativa iscritta nell’Elenco degli Intermediari assicurativi dell’Unione Europea istituito presso l’IVASS con n° UE00010496;
     
  • Prima Assicurazioni S.p.A., società di intermediazione assicurativa iscritta nel Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l’IVASS (RUI) con n° A000511660.

 
Sezione II: Informazioni sull’attività di distribuzione e consulenza
 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso:

  • forniscono consulenza ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 3, del Codice, ovvero una raccomandazione personalizzata nell’ambito dei rami danni 1 e 2 (Infortuni e Malattia) tramite consulenza telefonica personalizzata atta ad individuare le esigenze assicurative del contraente e la coerenza della soluzione assicurativa proposta;
     
  • forniscono consulenza fondata su un’analisi imparziale e personale nell’ambito del ramo auto (e dei rami ad esso collegati) ai sensi dell’articolo 119-ter, comma 4, del Codice in quanto fondata sull’analisi di un numero sufficiente di prodotti assicurativi disponibili sul mercato che gli consenta di formula una raccomandazione personalizzata secondo criteri professionali in merito al prodotto adeguato a soddisfare le esigenze del cliente;
     
  • distribuiscono contratti in assenza di obblighi contrattuali che impongano loro di offrire esclusivamente i contratti di una o più imprese di assicurazione;
     
  • rende disponibile ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall’articolo 119-bis, comma 7, del Codice.

 
Sezione III – Informazioni relative alle remunerazioni
 
La Società percepisce una commissione inclusa nel premio assicurativo e mai corrisposta direttamente dal cliente nella misura riferita al premio di polizza al netto delle imposte e degli oneri parafiscali per la sola quota relativa alla responsabilità civile secondo il dettaglio del contenuto di tale informativa indicato nel Regolamento IVASS n. 23 del 9 maggio 2008 di attuazione dell’art. 131 del Codice:

Tipologia * Denominazione Auto Moto Autocarri
C Allianz Direct Min 5,50%
Max 6,00%
Min 5,50%
Max 6,00%
n.p.
I Conte.it Min 6,00€
Max 53,00€
Min 0,00€
Max 27,00€
n.p.
M Conte.it Sat Min 6,00€
Max 53,00€
n.p. n.p.
M Direct Assicurazioni Min. 16,00€
Max 35,00€
n.p. n.p.
C Genertel Min 4,00%
Max 8,00%
Min 4,00%
Max 8,00%
Min 4,00%
Max 8,00%
M Genertel Quality Driver Min 4,00%
Max 8,00%
n.p. n.p.
M GenialClick Min 5,50%
Max 5,50%
Min 5,50%
Max 5,50%
n.p.
C Linear Min 2,00%
Max 45,00€
Min 1,00%
Max 8,00%
Min 2,00%
Max 45,00€
M Linear Autobox Min 2,00%
Max 45,00€
n.p. n.p.
I Prima.it Min 5,00%
Max 13,00%
Min 5,00%
Max 13,00%
Min 5,00%
Max 13,00%
C Quixa Min. 16,00€
Max 35,00€
Min. 8,00%
Max 8,00%
n.p.
n.p.
M Quixa Black Box Min. 16,00€
Max 35,00€
n.p. n.p.
C Verti Min 0,00%
Max 13,00%
Min 0,00%
Max 11,00%
Min 0,00%
Max 13,00%
C Zurich Connect Min 3,50%
Max 9,00%
Min 3,00%
Max 8,50%
Min 3,50%
Max 9,00%

 
* C = Compagnia; I = Intermediario; M = Marchio commerciale

 
Sezione IV – Informazioni sul pagamento dei premi
 
I premi pagati dal contraente sono sempre ed esclusivamente incassati dalle Imprese o dagli Intermediari terzi con cui l’Intermediario collabora, pertanto non è applicabile né la costituzione di un patrimonio autonomo e separato dal patrimonio dell’intermediario stesso né la stipulazione da parte dall’intermediario di una fideiussione bancaria idonea a garantire una capacità finanziaria pari al 4 per cento dei premi incassati, con un minimo di euro 18.750.
Le modalità di pagamento dei premi ammesse sono le seguenti:

  • assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati o girati all’impresa di assicurazione oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità
     
  • ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, inclusi gli strumenti di pagamento elettronici, anche nella forma on line, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati al precedente punto 1
     
  • denaro contante, esclusivamente per i contratti di assicurazione contro i danni del ramo responsabilità civile auto e relative garanzie accessorie (se ed in quanto riferite allo stesso veicolo assicurato per la responsabilità civile auto), nonché per i contratti degli altri rami danni con il limite di settecentocinquanta euro annui per ciascun contratto

 
La Società non ha richiesto alle Compagnie Partner l’autorizzazione all’incasso dei premi ai sensi dell’Articolo 118 del Codice delle Assicurazioni private, in quanto la transazione si conclude sempre e direttamente sul sito Internet e/o tramite il callcenter della Compagnia scelta dal cliente. Pertanto, l’eventuale pagamento del premio al broker o a un suo collaboratore non ha effetto liberatorio ai sensi dell’articolo 118 del Codice medesimo.

 
Allegato 4-ter al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018
 

“Elenco delle regole di comportamento del distributore”

 
Il distributore ha l’obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

 
Dati del soggetto che entra in contatto con il contraente e del broker che intermedia il contratto:
 

Howden S.p.A. (Paolo Delucchi - RUI B000013280) – Responsabile dell’attività di intermediazione
Sede legale in via Costanza Arconati, 1 – 20135 Milano
Numero iscrizione RUI: B000114899
Data di iscrizione: 16/04/2007

 
Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi
 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso ha:

  • obbligo di consegna al contraente dell’allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione della prima proposta o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione, di metterlo a disposizione del pubblico nei locali del distributore, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e di pubblicarlo sul sito internet, ove esistente;
     
  • obbligo di consegna dell’allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione;
     
  • obbligo di consegnare copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento sottoscritto dal contraente;
     
  • obbligo di proporre o raccomandare contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell’assicurato, acquisendo a tal fine, ogni utile informazione;
     
  • se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, obbligo di informare il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
     
  • obbligo di valutare se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché l’obbligo di adottare opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all’articolo 30-decies comma 5 del Codice e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
     
  • obbligo di fornire in forma chiara e comprensibile le informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente di prendere una decisione informata.

 
Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi
 
L’intermediario ed i soggetti che operano per lo stesso sono altresì soggetti ai seguenti obblighi:

  • prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto, obbligo di consegna/trasmissione al contraente copia dell’Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018;
     
  • obbligo di valutare l’adeguatezza oppure l’appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto;
     
  • in caso di vendita con consulenza, obbligo di informare il contraente se il prodotto è adeguato, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito con consulenza;
     
  • in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente se il prodotto è inappropriato, dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
     
  • in caso di vendita senza consulenza di un prodotto di investimento assicurativo, obbligo di informare il contraente della circostanza che il suo rifiuto di fornire una o più delle informazioni richieste pregiudica la capacità di accertare l’appropriatezza del prodotto d proposto, nel caso di volontà espressa dal contraente di acquisire comunque il prodotto, obbligo di informarlo di tale circostanza, specificandone i motivi e dandone evidenza in un’apposita dichiarazione;
     
  • obbligo di fornire le informazioni di cui all’articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice.

 
Howden S.p.A.
 
Gabriele Giacoma
 
Rappresentante Legale