La Commissione Bilancio ha approvato giovedì 11 ottobre la proposta di legge, etichettata come “mini riforma”, che andrà a modificare completamente o parzialmente alcune norme del Codice delle Strada. L’ultima “modifica” concreta al Codice della Strada risale al 2010, con l’approvazione della legge del 29 luglio, che ha cercato di portare al passo con i tempi una legislazione ferma al 1992 e risultata debole o insoddisfacente per la regolamentazione odierna. La proposta di legge di quest’anno presenta degli aggiornamenti alle regole già vigenti o la regolamentazione di categorie non incluse ancora nel Codice della Strada.
- Quali sono i punti fondamentali della “mini riforma” della strada?
Segway – Oltre a definire correttamente questo tipo di veicoli, come veicoli a bilanciamento assistito, essi vengono equiparati ai velocipedi, al pari delle biciclette a pedalata assistita. Si definiscono regolamentari i segway concepiti per il trasporto di una sola persona, di età non inferiore ai sedici anni, che raggiunge una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autoalimentazione di 6 km/h.
Caravan – L’articolo regolamenta il calcolo della massa massima di questo tipo di veicoli, che non dovrebbero superare le 3.5 tonnellate per essere guidati con la patente di categorie B. Spesso però accade che per questo tipo di mezzi sorga il problema per il peso delle apparecchiature interne (frigo, mobilio, apparecchiature elettroniche, etc.), che portano il peso complessivo sopra al limite consentito richiedendo la patente di categoria C per essere guidato. Allo stesso tempo si tenta di rispettare la normativa europea per questo tipo di veicolo, quindi la legge prevede che per il calcolo della massa max degli autocaravan non venga considerato il peso degli accessori e dell’attrezzatura di bordo se non supera complessivamente le 1.5 tonnellate.
Guida in stato di alterazione psico-fisica – Si potenziano le modalità di controllo dell’assunzione di sostanze illecite da parte dei soggetti che guidano sotto uno stato di alterazione. Si può potrà procedere ad accertamenti quando si abbia ragionevole motivo che il conducente del veicolo “abbia fatto uso” di sostanze stupefacenti o psicotrope e non quando si abbia ragionevole motivo di ritenere “sotto l’effetto conseguente all’assunzione” di tali sostanze, come previsto dalla legge fino a ora. L’analisi verrà fatta tramite campioni del fluido del cavo orale, condotti dal personale sanitario e non più dal personale sanitario ausiliario delle forze di polizia. Nei casi in cui non sia possibile effettuare il prelievo nell’immediatezza del controllo, gli agenti potranno accompagnare il conducente presso strutture sanitarie accredita per il prelievo del fluido del cavo orale o del sangue per procedere alle analisi e determinare se il conducente sia sanzionabile o meno.
Contravvenzioni – L’articolo 4 della legge prevede una riduzione del 20% del costo totale della sanzione, nel caso in cui l’automobilista paghi entro cinque giorni dalla notifica. Un provvedimento volto sia a premiare il comportamento virtuoso dei cittadini che a “diffondere” l’autovalutazione dell’automobilista e quindi la sensibilizzazione civile. Previste anche nuove modalità di pagamento delle contravvenzioni attraverso modalità elettroniche. In caso in cui l’agente sia provvisto di apparecchiature idonea, la contravvenzione potrà essere pagata in misura ridotta all’istante. Le notifiche di contravvenzioni potranno essere inoltrate tramite posta elettronica certificata, nei casi in cui il trasgressore sia abilitato all’utilizzo delle medesima, escludendo le spese di notifica previste per gli invii standard.
Revoca patente – L’ultimo articolo tende a inasprire le pene per quelle violazioni del codice della strada che determinano la commissione del reato di omicidio colposo. C’è la revoca immediata della patente, a oggi prevista per quattro anni solo nel caso in cui il tasso alcolemico fosse superiore a 1,5 g/l o di assunzione di sostante stupefacenti/psicotrope, che potrà essere nuovamente conseguito solo dopo cinque anni dalla commissione dell’omicidio colposo. In caso il alcool rilevato nel sangue sia superiore a 1.5 g/l la patente potrà essere richiesta solo dopo 15 anni, cosa che accade anche per i “pirati della strada” indipendentemente dal tasso alcolemico o dall’assunzione di sostante illegali. Gli anni di reclusione per i colpevoli di questo reati passano dai due – sette della precedente legge, ai tre – dieci dell’odierna per i colpevoli con tasso superiore 1.5 g/l o che abbia assunto sostante stupefacenti/psicotrope.
Un inasprimento di pene che ci dovrebbero rendere più consapevoli delle nostre scelte, quando ci mettiamo alla guida di un veicolo.