Fermo amministrativo
Bisogna pagare il bollo auto quando il mezzo è sottoposto a Fermo Amministrativo (provvedimento attraverso il quale le Amministrazioni o gli Enti competenti, come l’Agenzia delle Entrate, le Regioni, e i Comuni, procedono, attraverso i concessionari della riscossone, al recupero coattivo di tributi evasi)?
Bollo Auto
Il bollo auto è un tributo locale a favore della regione di residenza, che grava sugli autoveicoli e sui motoveicoli.
L’articolo 7 della legge n. 9 del 23 Luglio 2009 ne ha fissato definitivamente la natura di tassa sul possesso (cioè basta essere intestatario di un autoveicolo per doverlo pagare); pertanto il possessore del mezzo è tenuto a pagarlo anche quando il veicolo non circola.
In caso di fermo amministrativo il bollo si paga?
Molti sostengono che la temporanea perdita di possesso del veicolo comporta la sospensione del pagamento del bollo auto essendo quest’ultimo una tassa di proprietà fino a quando il veicolo è sottoposto a Fermo Amministrativo.
Questa confusione ha fatto in modo che le Regioni avessero discrezionalità circa l’esercitazione della richiesta del pagamento, creando disparità tra Regione a Regione. Alcune Regioni, addirittura, richiedevano il pagamento dei bolli arretrati.
Cosa dicono le Regioni, risponde il Friuli Venezia Giulia?
La nostra blogger Giada Marangone ha posto tre domande alla sua Regione, Friuli Venezia Giulia, che si è dimostrata molto disponibile ed ha risposto puntualmente in merito.
- Se il veicolo è soggetto a Fermo Amministrativo il bollo si paga?
Il “Bollo Auto”, tassa di proprietà del veicolo e non più di circolazione (D.L. n. 953 del 30/12/1982), è dovuta da tutti coloro che risultano essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria (art. 7 L. n. 99 del 23/07/2009), dal pubblico registro automobilistico (PRA), a prescindere dall’effettivo utilizzo del veicolo stesso.Tale regola subisce un’eccezione nel caso di perdita di possesso (anche temporanea) del veicolo conseguente ad un provvedimento della pubblica amministrazione oltre che dell’autorità giudiziaria (sequestro, confisca, fermo amministrativo, pignoramento). - E’ possibile chiederne esenzione?
L’art. 5 del D.L. n. 953/1982 esclude l’obbligo di pagamento del tributo a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione della perdita del possesso (anche temporanea) al PRA, indicazione indispensabile a tale fine.In caso di mancanza di attestazione della indisponibilità del veicolo si può ricorrere anche ad una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del dPR 445/2000 e ss. mm.Già la circolare n. 122 del 11/05/1998 e successivamente la circolare n. 2 del 02/01/2002 hanno annoverato tra le tipologie di atti e documenti idonei da produrre per l’esonero dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica, anche la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, fornendo precisazioni in merito alla decorrenza degli effetti. - C’è discrezionalità circa il pagamento del bollo di veicoli sottoposti a Fermo Amministrativo (ndr) a secondo degli Uffici Regionali territorialmente competenti?
Nella Regione Friuli Venezia Giulia, l’Agenzia delle Entrate ha competenza in materia di tasse automobilistiche con riguardo al recupero dell’imposta non versata e alla gestione delle esenzioni, in quanto il gettito derivante dal tributo è versato in favore dello Stato e non già della Regione stessa. Per le Regioni a Statuto Ordinario e le Province Autonome di Bolzano – Alto Adige e di Trento, la competenze è invece affidata direttamente a regioni e province (a partire dal 1° gennaio 1999).
Conclusioni
La Circolare del Ministero delle Finanze n. 2/2003 afferma che la documentazione attestante l’iscrizione di Fermo Amministrativo produce effetti retroattivi riguardo la temporanea perdita di possesso del veicolo e la conseguente esenzione dal pagamento del bollo auto.
Pertanto per evitare di pagare il bollo auto è necessario chiedere formalmente l’esenzione, recandosi presso gli Uffici Regionali preposti al servizio di riscossione dei tributi locali, fare presente che il veicolo è posto in Fermo Amministrativo, e produrre un atto sostitutivo di notorietà in cui si dichiara la temporanea perdita di possesso del veicolo conseguente all’avvenuta iscrizione di fermo amministrativo ed i relativi periodi in cui il fermo amministrativo è stato disposto.
Qualora gli uffici regionali non accettassero la dichiarazione sostitutiva come documento idoneo ad ottenere l’esenzione dal pagamento del bollo auto per temporanea perdita di possesso, bisognerà produrre una visura della targa del veicolo.
La visura della targa può essere richiesta al PRA, pagando 2,84 euro, oppure sul sito internet dell’Aci nell’apposita sezione Visure o recandosi presso una delegazione Aci o un’agenzia di pratiche auto e sostenendo i relativi costi.
In caso di non accettazione da parte degli Uffici Regionali della richiesta di esenzione del pagamento del bollo auto è possibile fare Istanza al Giudice di Pace al fine di avere un giudizio in merito alle varie interpretazioni.
A tal riguardo nella sentenza 288/2012 della Corte Costituzionale viene dichiarato illegittimo l’art. 10 della Legge Regione “Marche” datata 28/12/2011 n. 28 , che aveva escluso, con decorrenza dall’anno di imposta 2012, l’esenzione dall’obbligo di pagamento della tassa automobilistica regionale per i beni mobili registrati sottoposti a Fermo Amministrativo.
Questa sentenza quindi sancisce che gli autoveicoli gravati da Fermo Amministrativo non sono soggetti al pagamento del bollo regionale, e se le Regioni richiedono o impongono l’obbligo del pagamento del bollo auto questo viola la competenza statale in materia di tributi erariali.