Negli ultimi giorni si fa un gran parlare (pardon: un gran scrivere, soprattutto online) di multe automatiche agli automobilisti che effettuano le revisioni in ritardo, anche di un solo giorno.
Si sa che le leggi sono fatte per essere rispettate e chi cerca di fare il furbo è giusto che paghi, ma in questo caso qualcosa non è stato chiaro fin dal primo momento.
COME HA SEMPRE FUNZIONATO
Fino a luglio 2014, data dell’entrata in della legge in questione, chi non effettuava la revisione dell’auto, poteva sperare di farla franca, fino a che qualche pattuglia di Polizia non lo avesse fermato per strada. Riconosciuto come moroso, avrebbe quindi ricevuto una multa e l’obbligo alla revisione in tempi ristretti.
COSA DOVEVA CAMBIARE DA LUGLIO 2014
Grazie alla digitalizzazione dei dati della Motorizzazione Civile, la nuova legge definirebbe che non è più necessario l’intervento della Polizia: in caso di mancata revisione, grazie all’incrocio automatico dei dati, viene inviata automaticamente all’evasore una multa di 155 (centocinquantacinque) euro e viene disposto il ritiro della carta di circolazione del mezzo (in alcuni casi anche il fermo amministrativo) fino a revisione avvenuta.
La norma ha fatto però acqua in diversi punti e se ne sono accorti diversi cittadini. Ovviamente dopo l’entrata in vigore.
QUINDI COSA SUCCEDE OGGI?
Niente. Niente di diverso, intendo. Perché il processo di informatizzazione della Motorizzazione, iniziato 15 anni fa, non è ancora completo.
In un futuro prossimo, nel mondo perfetto che hanno immaginato, funzionerà così:
- l’officina/il centro di revisione prenota la revisione per il singolo veicolo e danno prova dell’avvenuto pagamento dell’operazione
- un’ora dopo la fine di accertamenti e verifiche, vengono trasmessi i risultati alla sede centrale della Motorizzazione (sempre per via telematica)
- la Motorizzazione dà il benestare per la stampa del talloncino da apporre sulla carta di circolazione.
SI, MA CHI PAGA?
In pratica, in base al codice della strada, continuerà a pagare solo ed esclusivamente chi “[…] circola con un veicolo che non sia stato presentato alla prescritta revisione […]”. Ovvero non basterà il riscontro amministrativo della mancata revisione.
La multa potrà essere subita solo nel caso in cui ci sia il rilevamento su strada, ovvero una sorta di “flagranza di reato”.
In realtà si era ipotizzato di permettere il rilevamento ai dispositivi utilizzati oggi sulle nostre strade per controllare il traffico e rilevare le targhe delle auto. L’utilizzo di questa tecnologia è già collegato alle infrazioni relative al limite di velocità e di sorpasso dal decreto legislativo n° 121 del 2002. L’ampliamento dell’uso tecnologico era stato inserito nella Legge di Stabilità 2015, all’articolo n° 44. Ma l’ipotesi è scomparsa dalla bozza di legge per dubbi di applicabilità.
Quindi alla fine “Rien ne va plus”: tutto da rifare e i cittadini che in questi giorni hanno impiegato il loro tempo a cercare (online) di chiarirsi le idee sulla questione, potranno tirare un sospiro di sollievo, almeno per il momento.