Dovete reimmatricolare il veicolo?
Sì, se vi state trasferendo all’estero e avete intenzione di portare con voi l’auto!
Un “lavoraccio” che recentemente la commissione Mercato Interno del Parlamento Europeo ha approvato ad “ammorbidire”. Approvata una risoluzione volta a chiedere, alle autorità nazionali competenti, una semplificazione delle procedure di reimmatricolazione degli autoveicoli. Norme che farebbero risparmiare 1,5 miliari di euro alle imprese, ai cittadini e alle autorità.
La risoluzione prevede che i cittadini trasferiti all’estero abbiano al massimo tre anni per reimmatricolare la propria vettura e chiede agli Stati membri di consentire la reimmatricolazione online e di riconoscere i certificati di controllo tecnico dei veicoli rilasciati da un altro Paese UE. Previsto un rafforzamento della cooperazione internazionale attraverso il sistema Eucaris, la banca dati europea contenente informazioni su veicoli e patenti, per limitare il contrabbando di vetture. Ma potrebbe capitarvi di reimmatricolare un veicolo anche restando in Italia!
Reimmatricolazione di un veicolo
La procedura di reimmatricolazione viene effettuata nel caso in cui uno o entrambe le targhe vengano rubate, smarrite o distrutte. È un’operazione che rilascia al soggetto intestatario nuove targhe, una nuova carta di circolazione, la nuova iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) e nuovo Certificato di Proprietà.
Furto o smarrimento di una o entrambe le targhe
In entrambi i casi il proprietario del veicolo dovrà presentare denuncia formale presso gli organi di Polizia. Trascorsi 15 giorni dalla denuncia, senza che le targhe vengano ritrovate, potrà essere richiesta la reimmatricolazione del veicolo e una nuova iscrizione al PRA. È consentita la circolazione del veicolo con una targa autoprodotta. L’intestatario dovrà apporre, nella posizione e delle dimensioni regolamentari, una pannello a fondo bianco su cui dovranno essere riportati le informazioni corrispondenti alla targa originale.
Distruzione di una o entrambe le targhe
L’intestatario del veicolo dovrà esporre denunci all’autorità di Pubblica Sicurezza e procedere immediatamente con la procedura di reimmatricolazione. In questo caso non sarà possibile circolare con targhe autocostruite.
Deterioramento di una o entrambe le targhe
Può capitare che, con il tempo, i colori e la forma delle targhe possono subire delle variazioni. Quando ciò influisce sul riconoscimento del veicolo, il soggetto può richiedere la reimmatricolazione immediatamente senza presentare denuncia alle autorità competenti. In casi particolari, dopo una verifica tecnica sulle targhe deteriorate, in cui sono accertati vizi, difetti o errori del processo di fabbricazione, la targa verrà sostituita gratuitamente con una nuova ripotante la stessa numerazione di quella che andrà a sostituire. Anche in questo caso non sarà possibile circolare con targhe autoprodotte.
Sanzioni amministrative
Il proprietario del veicolo che, in caso di smarrimento, furto o distruzione di una o di entrambe le targhe, non si attiene alla regole o circola con targa autoprodotta senza aver denunciato l’accaduto sarà soggetto a sanzione amministrativa (tra i 70€ e i 331€). Nel caso in cui il soggetto circoli con targa parzialmente o integralmente illeggibile sarà multato (tra i 38€ e i155€), mentre in caso di manomissione delle targhe si rischia il fermo amministrativo del veicolo (3 mesi) e se l’azione è reiterata il veicolo può essere confiscato.
Procedura reimmatricolazione
Il proprietario in possesso del certificato di proprietà del veicolo può effettuare la richiesta, o delegare un altro soggetto, a uno sportello Sportello Telematico dell’Automobilista (STA) per la nuova immatricolazione. Contestualmente alla richiesta verrà rinnovata anche l’iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (PRA).
I documenti necessari alla procedura sono:
- modulo di richiesta di reimmatricolazione (mod. DTT2119) in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e dell’UMC
- modulo di richiesta di rinnovo di iscrizione al PRA Mod. NP2, su cui indicare il codice fiscale dell’intestatario, stampabile dal sito o in distribuzione gratuita presso gli STA degli uffici provinciali ACI (PRA) e degli uffici provinciali della Motorizzazione Civile (UMC)
- carta di circolazione
- certificato di proprietà (CdP)
In caso di furto, smarrimento o distruzione è necessario allegare la relativa denuncia presentata agli organi di pubblica sicurezza o una dichiarazione sostitutiva di aver reso denuncia con l’indicazione della data e del luogo dove è stata presentata. - denuncia di smarrimento, furto o distruzione delle/a targhe/a resa alle autorità di Polizia o dichiarazione sostitutiva di resa denuncia
- eventuale targa rimasta (in caso di furto, smarrimento o distruzione di una sola targa) o, in caso di deterioramento, targhe deteriorate
- fotocopia del documento di identità/riconoscimento dell’intestatario
Se il documento è redatto in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana (tranne i casi in cui esistono esenzioni stabilite da leggi o accordi internazionali) certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. - dichiarazione sostitutiva di certificazione di residenza dell’intestatario, qualora la residenza non sia riportata sul documento presentato
- se l’intestatario è una persona giuridica (società, ente, associazione, etc.): dichiarazione sostitutiva resa dal legale rappresentante per attestare la sede della persona giuridica
- se l’intestatario è un cittadino extracomunitario residente in Italia: copia del permesso di soggiorno in corso di validità; oppure copia del permesso di soggiorno scaduto con allegata la copia della ricevuta postale attestante l’avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo; oppure fotocopia del documento di identità e fotocopia della ricevuta attestante la presentazione dell’istanza di primo rilascio; oppure copia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo
- se l’intestatario è un familiare extracomunitario di un cittadino dell’Unione Europea residente in Italia: copia della carta di soggiorno di familiare di un cittadino dell’Unione Europea oppure copia della carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei.
(Fonte ACI)