Tutor, sono regolari?
Il sistema tutor potrebbe non essere regolamentare e quindi tutte le contravvenzione risulterebbero nulle per semplici vizi di forma. Diversi Giudici di Pace si sono pronunciati “negativamente” nei confronti dei sistemi di rilevamento velocità, ma a destare scalpore è la sentenza del Giudice di Pace di Pozzuoli nella causa iscritta al n.6731/12 R.G. – Affari Contenziosi Civili – avente come oggetto “Opposizione a sanzione amministrativa”, che ha messo in luce la non corretta omologazione dell’apparecchiatura SICVE-Vergilius. Ma andiamo con ordine.
Che cos’è il sistema Vergilius?
Il sistema Vergilius, che prende il nome dal poeta Publio Viriglio Marone che accompagnò Dante nel suo viaggio oltretomba, permette di monitorare la velocità lungo le strade statali e di sanzionare i più indisciplinati. La funzionalità del sistema è molto simile al più noto Tutor (SICVE), ma qualche differenza tecnica gli fornisce un plus. Il sistema infatti, non servendosi delle spire installate nel manto stradale per il rilevamento della velocità ma delle sole telecamere installate sui portali, oltre a rilevare la velocità media tra due portali è capace di multare all’istante chi supera il limite massimo. Un ibrido tra tutor e autovelox, volto ad aumentare la sicurezza sulle strade a scorrimento veloce.
I problemi sono sorti perché il “Vergilius”, pur essendo una semplice variazione/aggiornamento tecnologico del sistema SICVE, non gode di una corretta omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ma di un’estensione di quella ottenuta per il sistema SICVE (decreto n.3999 del 24/12/2004). In breve non esiste un’omologazione diretta del sistema Vergilius, che “sarebbe passato” come un semplice aggiornamento software/hardware del sistema e quindi potenzialmente coperto dall’approvazione ministeriali riservata al tutor. Ecco l’errore che potrebbe far saltare il sistema, ma non è l’unico.
Perché i Tutor/Vergilius non sono regolamentari?
La regolarità dei due sistemi in questione è messa in discussione anche dal fatto che, in base al comma 5 dell’art. 192 del Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice delle Strada l’omologazione delle tecnologie adoperate “è valida solo a nome del richiedente e non è trasmissibile a soggetti diversi”. L’unica omologazione presente è stata richiesta, e concessa, ad Autostrade per l’Italia S.p.A. ma tutte le attività e i rapporti relativi alla gestione dei sistemi di controllo della velocità vengono gestite da Autostrade Tech S.p.A. che, pur facendo parte del medesimo gruppo, ha organi societari differenti. In breve decade la validità delle omologazioni concesse.
Una situazione complessa che potrebbe chiudersi solo con un verdetto della Corte di Cassazione, ma voi cosa ne pensate?