La tua assicurazione auto sta per scadere e non hai ancora ricevuto l’attestato di rischio? Male! Non ti preoccupare troppo però, che poi ti viene la gastrite. Puoi richiederlo subito alla tua compagnia assicurativa e ti spieghiamo come. E se il tuo contratto scade dopo il 1 luglio 2015 c’è anche una novità che semplifica la tua dura vita di automobilista. Sempre che la proposta di regolamento IVASS venga approvata, ti terremo aggiornato.
Sai cos’è un attestato di rischio? È il documento dove sono riportate tutte le informazioni riguardanti la storia assicurativa del contraente, ovvero gli eventuali sinistri denunciati negli ultimi 5 anni e la classe di appartenenza CU (Bonus/Malus). Ogni anno, 30 giorni prima della scadenza della polizza assicurativa, la compagnia deve inviare l’attestato di rischio al cliente. Questo è importante non solo per controllare la nostra pagella di bravi automobilisti, ma anche nel caso volessimo cambiare compagnia e magari scegliere un’assicurazione online.
E adesso per la serie: fai una domanda e datti una risposta, veniamo alle questioni fondamentali.
Cosa fare se la compagnia assicurativa non mi ha inviato l’attestato di rischio?
Se la tua polizza assicurativa scade tra meno di 30 giorni e la compagnia non ti ha ancora inviato l’attestato di rischio è sufficiente che tu invii una comunicazione scritta dove contesti questa mancanza.
Ogni compagnia assicurativa ha infatti l’obbligo di spedirti questo documento, insieme anche a un’informativa che contiene tutti i dati relativi al tuo contratto.
La mancata comunicazione è una violazione del Regolamento 4/2006 dell’ISVAP (ora IVASS: l’Istituto di Vigilanza delle Assicurazioni).
Inoltre, come è riportato sul sito ufficiale dell’IVASS: “nel caso di contratti che contengono clausole di tacito rinnovo stipulati prima del 20 ottobre 2012, l’impresa deve comunicare anche la perdita di efficacia di tali clausole, ai sensi di quanto previsto dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221; il cliente è infatti libero di cambiare compagnia, senza necessità di dare disdetta.”
Visto che ti vogliamo bene, abbiamo scritto per te il fac-simile della lettera di contestazione da inviare.
Ho ricevuto l’attestato di rischio, ma le informazioni sono errate, che cosa devo fare?
Hai finalmente ricevuto il tuo attestato di rischio, lo leggi soddisfatto perché sai di essere stato un automobilista modello e poi trovi una bella sorpresa.
Il documento riporta un sinistro che non conosci o per il quale pensavi di avere ragione e ti è stato risarcito. Sei sceso verso l’Inferno delle classi di merito, il Malus si avvicina. Quando è sfiga è sfiga!
Contatta subito la tua compagnia assicurativa e segnala l’accaduto, potrebbe trattarsi di un semplice errore e una volta segnalato sarà corretto.
Devi sapere che quando si verifica un sinistro, le compagnie di assicurazione non possono applicare alcuna variazione di classe di merito prima di aver verificato l’effettiva responsabilità del contraente. Lo stabilisce il Decreto Bersani (dl 7/2007).
Se avrai difficoltà a risolvere il problema “con le buone”, allora armati di pazienza e invia alla società assicurativa un’altra raccomandata per richiedere il rilascio del documento corretto.
Qual è la validità dell’attestato di rischio?
Ora che hai tuo attestato di rischio (corretto ovviamente), puoi stare tranquillo per un po’. L’attestato di rischio ha infatti validità per un periodo di 5 anni, dopo i quali la classe CU indicata non sarà più valida per stipulare una nuova polizza assicurativa.
Arriva l’attestato di rischio elettronico
Ti abbiamo già parlato della smaterializzazione del tagliando assicurativo, ma c’è un’altra novità all’orizzonte.
L’Ivass, Istituto di vigilanza sulle Assicurazioni, ha infatti aperto in pubblica consultazione un nuovo Regolamento sulla “disciplina della banca dati attestati di rischio e dell’attestazione sullo stato del rischio di cui all’art. 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 – codice delle assicurazioni private – Dematerializzazione dell’attestato di rischio.”
Queste normative forniscono nuove garanzie a sostegno degli assicurati: l’attestato di rischio elettronico e la creazione di una Banca Dati online consultabile in tempo reale dalle compagnie assicurative, permettono non solo un risparmio economico in termini di produzione cartacea, ma anche una lotta alle frodi legate alla falsificazione degli attestati di rischio.
Attestato di rischio elettronico: cosa cambia?
Tu non dovrai fare niente, quindi sorridi. Le compagnie assicurative, invece, si dovranno dare una mossa, perché il nuovo Regolamento entrerà un vigore per i contratti in scadenza dal 1° luglio 2015, per cui la Banca Dati elettronica dovrà contenere tutti gli attestati di rischio relativi.
Il nuovo attestato di rischio elettronico avrà alcuni dati aggiuntivi:
• dovrà contenere l’indicazione della tipologia del danno pagato, specificando se trattasi di soli danni a cose, di soli danni a persone o misti (sia cose sia persone);
• sarà consegnato all’assicurato in forma elettronica e non più con comunicazione scritta. Almeno 30 giorni prima della scadenza dell’assicurazione, il cliente potrà infatti accedere ad un’area riservata del sito web dell’impresa, scaricare il suo attestato di rischio e controllare la sua posizione assicurativa;
Il contraente avrà la possibilità di richiedere anche modalità di consegna “alternative” se previste dalla compagnia: la vecchia amica posta elettronica, app per smartphone e tablet, social network.
Menomale, forse usciamo dal Neolitico. Potrebbe essere anche un’occasione di business per nuove start-up, giusto per unire l’utile al dilettevole.
La pubblica consultazione del nuovo Regolamento si è conclusa il 6 aprile 2015, attendiamo quindi ulteriori comunicazioni che saranno online sul sito dell’Ivass.
Cosa ne pensi del nuovo attestato di rischio elettronico? Credi che sarà un mezzo concreto per contrastare le frodi assicurative?