Il terrore di ogni automobilista? Le multe autovelox. Non sempre però queste sanzioni sono corrette. Vediamo i passaggi per contestare una multa autovelox e fare ricorso.
Non è un gran momento quando arriva una multa e soprattutto non fa mai piacere pagare un verbale quando credi che sia ingiusto. Ma non devi mai farti trovare impreparato: una buona informazione è l’arma migliore per contrastare gli abusi e per far valere i tuoi diritti.
Ci sono molte fonti utili per approfondire il tema autovelox, informazioni che ti possono aiutare a decidere se contestare il verbale oppure no. A volte il risparmio si nasconde proprio nel pagare quel che è giusto, o nell'evitare una multa semplicemente rispettando i limiti di velocità.
Autovelox: caratteristiche tecniche
Gli autovelox non sono tutti uguali, ma devono avere determinate caratteristiche altrimenti le multe non sono valide. Ecco perché spesso diventano oggetto di cronaca locale circa gli abusi delle amministrazioni comunali al fine di “fare cassa”. In sintesi devono rispettare i seguenti valori:
Segnalati anche se sono autovelox mobili in dotazione a una pattuglia;
Tarati, collaudati e verificati;
Riconoscibili anche di notte;
Utilizzati solo dagli organi che svolgono funzioni polizia stradale.
Le segnalazioni devono essere posizionate in modo da permettere all'automobilista di rallentare e devono essere visibili, quindi non nascoste o coperte da oggetti o vegetazione. Al massimo, i cartelli che segnalano la presenza dell’autovelox possono trovarsi 4 km prima dell’apparecchio.
La segnaletica deve essere sistemata a una distanza adeguata. Per questo, i limiti minimi sono differenti a seconda del tipo di strada:
80 metri sulle strade urbane;
250 metri sulle extraurbane e sulle autostrade;
150 metri sulle extraurbane secondarie e sulle strade urbane di scorrimento.
L'autovelox deve essere tarato?
La questione della taratura dell'autovelox è stata a lungo discussa dai Tribunali, i quali di recente sembravano aver sposato la teoria della non necessità, respingendo i ricorsi di quegli automobilisti che lamentavano l'assenza di verificazione del corretto funzionamento dell'apparecchio.
Forse proprio per questa incertezza è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza 11 maggio 2016 n. 9645. La Corte ha stabilito che le apparecchiature di rilevazione automatica della velocità devono tassativamente essere sottoposte a tarature e verifiche del buon funzionamento, con cadenza periodica e senza eccezioni.
Questo in considerazione del fatto che l’accertamento da cui scaturisce la multa non è ripetibile (per cui ci vuole una ragionevole certezza della sua precisione) e che le conseguenze negative per l’automobilista sono di non poco conto.
Alla Corte è sembrato giustamente paradossale che, mentre una bilancia da mercato viene sottoposta a controlli e aggiustamenti, una sistema di rilevazione della velocità possa essere legittimamente utilizzato senza accertamenti o quando la validità degli stessi è scaduta.
Affinché la multa sia valida, quindi, è necessario che l’autovelox sia stato tarato al massimo un anno prima del momento della rilevazione. Se sospetti che siano scaduti i termini per la taratura, puoi presentare un’istanza di accesso agli atti amministrativi e richiedere di visualizzare il verbale rilasciato dalla società che ha svolto l’operazione. Fai attenzione però, perché quest’istanza non interrompe i termini per poter presentare il ricorso.
L’autovelox deve essere segnalato?
Per quanto riguarda la segnalazione dello strumento di rilevazione della velocità, ci sono diverse sentenze che danno ragione agli automobilisti: gli autovelox devono essere ben visibili grazie anche ad una segnaletica posizionata correttamente.
La Suprema Corte però, con la sentenza n. 10199 del 30/04/13, ha stabilito che è valida la multa fatta con l’autovelox installato sulla volante della polizia (modello ProVida) anche se la presenza dell’apparecchio non è segnalata.
Inoltre il Ministero dei Trasporti ha da poco dato il via libera (parere 2071 del 6 maggio 2015) allo Scout Speed, l’autovelox per il controllo dinamico della circolazione che non ha bisogno di segnalazione.
Questo significa che la Polizia potrà utilizzare, senza preavviso, un autovelox installato a bordo e fotografare le targhe delle auto che superano il limite di velocità in entrambe le direzioni di marcia. La nota ministeriale specifica che le foto dovranno garantire la privacy dei passeggeri e del guidatore, soprattutto per quanto riguarda gli scatti frontali.
Gli autovelox fissi si trovano principalmente lungo le strade urbane di scorrimento. In questo caso, le multe sono valide se c’è l’autorizzazione del Prefetto e se la strada possiede determinate caratteristiche (semafori a ogni incrocio, piazzole di sosta, almeno due corsie separate per senso di marcia).
Sul tema della segnalazione degli autovelox è intervenuta anche la direttiva Minniti. Il provvedimento stabilisce che devono essere eliminati i cartelli che segnalano la possibile presenza di autovelox in quelle strade in cui i controlli non vengono svolti.
Come evitare le multe dell'autovelox
Parlando ditutor e autoveloxabbiamo confezionato una lista puntata con tutti i consigli per risolvere il problema alla radice evitando di prendere delle multe:
Rispettare i limiti ed evitare di rompersi il collo per arrivare dieci minuti prima;
Controllare il sito della Polizia di Stato: viene segnalata la presenza dei rilevatori di velocità;
Utilizzare i navigatori satellitari che forniscono la localizzazione di molte postazioni fisse lungo strade e autostrade;
Usare le app che informano il conducente della presenza di autovelox fissi e mobili.
Poi ci sono gli avvisatori o gli intercettatori, strumenti elettronici da montare sul cruscotto o sul muso dell’automobile: sono stati pensati per evitare di essere rilevati dagli autovelox ma sono illegali. Per questo motivo te li sconsiglio vivamente.
Elementi della multa
Uno dei punti fondamentali per contestare la multa di un autovelox è la verifica. Per essere valido, il verbale deve contenere alcune informazioni basilari:
Il modello dell’apparecchio utilizzato e la relativa omologazione rilasciata dal Ministero dei Trasporti;
La tollerabilità in percentuale dello strumento, ricordando che alla velocità rilevata va applicata a favore del trasgressore una percentuale di riduzione del 5%, con un minimo di 5km/h;
La verifica della funzionalità del rilevatore;
Tipo di postazione utilizzata;
La modalità di utilizzo del rilevatori (in particolare per i Telelaser);
Il provvedimento del Prefetto che indica le strade dove non è possibile fermare il guidatore per la contestazione, poiché l’infrazione deve essere contestata dalla pattuglia. Oltre alle autostrade, infatti, anche su alcune strade extraurbane non è possibile organizzare posti di blocco a causa della pericolosità in caso di intimazione a fermarsi per le auto in corsa.
Ci sono poi degli elementi comuni con altri tipi di multe che invalidano il verbale: mancata indicazione del giorno, del luogo o della località dell’infrazione, della targa o della norma violata.
Puoi presentare il ricorso anche se ritieni che sulla strada non ci sia la segnaletica necessaria o che i segnali non rispettino le distanze minime e massime richieste dalla legge. Anche la scarsa visibilità dell’autovelox è una motivazione a cui puoi appellarti per non pagare la multa. La direttiva Minniti chiarisce che:
Per gli autovelox fissi è necessario che venga riportato il simbolo o l’indicazione dell’organo di polizia che effettua il controllo;
Per gli autovelox mobili è necessaria la presenza dell’agente in divisa e, se possibile, dell’auto con colori istituzionali.
Ricorso multe per stato di necessità: come fare?
Diversi lettori ci hanno chiesto se è possibile presentare ricorso contro una multa presa per eccesso di velocità mentre si correva in ospedale. In teoria la risposta è sì, dal momento che la legge riconosce questa possibilità.
L’articolo 4 della L.669/1981 stabilisce che:
Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.
Presentando il ricorso, bisognerà dimostrare che il superamento dei limiti di velocità è stato dovuto alla necessità di salvare qualcuno o dalla volontà di evitare un danno grave e imminente a una persona.
Multe autovelox: come fare ricorso
Hai controllato tutti questi elementi? Credi che ci sia stato un abuso? Ritieni che le sanzioni applicate siano ingiuste, oppure viziate nella forma? Puoi contestare il verbale presentando ricorso:
Se il verbale è stato consegnato su strada, i termini decorrono dal giorno successivo alla data dell’infrazione;
Se il verbale è stato spedito per posta, i termini decorrono dal giorno successivo alla data in cui il verbale si considera notificato.
Per il ricorso ci si può rivolgere al Prefetto oppure al Giudice di Pace, ricordando che:
Non si può fare ricorso ad entrambi:
Non devi pagare la multa se vuoi fare ricorso;
I residenti in Italia hanno 30 giorni per presentare il ricorso al Giudice di Pace, mentre i residenti all’estero ne hanno 60;
I termini per presentare ricorso al Prefetto sono 60 giorni sia per i residenti in Italia, sia per i residenti all’estero.
Tutto chiaro? Devi rispettare i termini e soprattutto non devi pagare la multa se vuoi fare ricorso. Una volta pagata non puoi tornare indietro. Dettagli importanti: il ricorso con il Giudice di Pace prevede un costo di 43 euro per le multe fino a 1.033 euro, mentre per multe fino a 1.100 euro occorre aggiungere il costo del bollo da 27 euro (i costi per contributi e bollo crescono al crescere dell’importo della sanzione), ma possono essere restituite nel caso in cui il ricorso venga accettato.
Il ricorso al Prefetto, invece, è gratuito ma la multa raddoppia se il ricorso non viene accettato
Pagare o fare ricorso?
Ora conosci le caratteristiche dell’autovelox, quelle della multa e le modalità per fare ricorso. Ora si fa strada la solita questione, il solito dubbio dell’automobilista multato: pago o faccio ricorso? Di seguito una carrellata di suggerimenti emersi dalle domande che abbiamo raccolto nei commenti.
Nei casi dubbi, quando credi che ci siano spazi per il ricorso, puoi contattare un’associazione dei consumatori che ha già trattato un caso simile con i legali;
Leggi la multa per individuare eventuali buchi e appigli per il ricorso;
Ti hanno beccato? Memorizza ogni dettaglio o prendi appunti: potrebbero esserci state delle modifiche alla segnaletica dopo l’episodio e devi cercare le delibere per dimostrare di avere ragione;
Valuta l’importo della multa, la possibilità di proporre ricorso e il tempo necessario: a volte conviene pagare.
Come vedi i nostri articoli crescono grazie alle tue domande e alle tue esperienze. Se hai pagato una multa ingiusta, o credi che ci siano gli estremi per contestare il verbale, lascia la tua opinione nei commenti e racconta la tua storia.
buongiorno in localita’ boara di fe , un tutor della zona , di sera con un buio pesto e con una pioggia torrenziale mi ha fotografato una mia presunta violazione per eccesso di velocita’ di 7 km.. (2 per legge). Un mese dopo a casa mi arriva un verbale di 45 euro circa se pago subito con lo sconto, vado a vedere la foto nel sito della polizia, dove si vede soltanto una targa e nient’altro, neanche il piu’ esperto d’auto non saprebbe dire se e’ una bici, una moto, oppura una targa persa. devo pagare o posso contestare? il brutto e’ che comunque come vada , io dovrei per presentare ricorso , spendere circa 37 euro piu’ raccomandata e viaggi in auto nella citta’ dell’infrazione avvenuta, senza la possibilita’ (anche in caso di ragione ) di recuperare la somma anticipata dei 37 euro.Ma come e’ possibile che non ci sia piu’ giustizia ? Cosa devo fare ? pagare in silenzio, contestare pagando comunque, senza possibile recupero? ..e’ nato prima l’uovo o la gallina ? Grazie per chi mi puo’ REALMENTE CONSIGLIARE
purtroppo a me è appena capitata una cosa simile… su statale.. limite 90 km/h… multa per eccesso di velocità. .. andavo alla folle velocità di 99 km/h.. ben 4,2 km/h oltre al limite di legge. . 54.47 €… purtroppo per far ricorso ed altro.. le spese sono superiori all’importo da pagare.. mi toccherà pagare anche se in questi casi.. sia una truffa e una bastardata per così poca differenza. .
scusa. ma cone posso vedere la foto del l’infrazione sul sito della polizia?
Purtroppo la verità è questa: a volte conviene pagare. L’unica cosa che posso consigliare è quella di chiedere consiglio a un’associazione di consumatori prima che scadano i termini.
Caro Mauro, sappiamo molto bene che le sanzioni amministrative avverso la violazione del codice della strada sono create ad hoc per fare cassa. Sarebbe ridicolo pensare che, invece, siano state concepite per la nostra sicurezza. Del resto, il modo con cui hanno costruito il tutto è palesemente indirizzato a multarci in continuazione e ad impedirci qualsiasi forma di tutela…dobbiamo pagare e stare zitti! Di fatto, ci è stato tolto qualsiasi strumento di difesa, rendendo troppo oneroso il ricorso al GdP, tra spese di avvocato, contributo unificato e raccomandata, non vale la pena provare a difendersi. E questa si chiama giustizia!!! Senza dire che, oggi, con tutti gli autovelox e telecamere varie, siamo controllati in ogni momento come dei criminali (mentre i veri delinquenti stanno al potere e sono profumatamente pagati con il nostro duro e mal retribuito lavoro). L’indignarsi di pochi, purtroppo, non porta ad alcun risulato, ma se fossimo in tanti a ribellarci a questo sistema dittatoriale, forse, si potrebbe fare qualcosa. Io qualche volta ho provato a fare ricorso al Prefetto, ma è quasi impossibile vincere (ovviamente!!!), in più, ti arriva da pagare il doppio, naturalmente!!! È una vergogna, ma non ci sono altre strade fattibili, oltre che, se possibile, evitare di circolare in auto. Io sono costretta a fare molta strada per motivi di lavoro e di famiglia, quindi, spesso subisco questa schifosa ingiustizia.
Il problema andrebbe risolto a monte con leggi più giuste e con la possibilità di difendersi senza dover sopportare spese enormi.
Un caro saluto.
SACROSANTA VERITA!!! NON VOGLIO STARE QUI A FAR POLITICA MA CREDO CHE SOLO LE STELLE (5) POSSANO SALVARCI. PARLIAMO CON CHI SI ASTIENE DAL VOTO SE VOGLIAMO CAMBIARE QUALCOSA. P.S. MI TROVO A SCRIVERE QUI PERCHE, DALLA SVIZZERA, ERO ENTRATO IN ITALIA PER FARMI UN GIRO NEL MIO AMATO PAESE E DOPO QUALCHE GIORNO MI E ARRIVATA A CASA, IN SVIZZERA, LA MULTA DI EURO 72.40 PER AVER SUPERATO IL LIMITE DI 6,8 KM ORARI… VI DICO INOLTRE CHE OGNI VOLTA CHE RIENTRO IN ITALIA DIETRO DI ME SI CREA UNA FILA LUNGHISSIMA DI TEDESCHI E OLANDESI CON LA SMANIA DELLA FORMULA 1 MA IO, ESSENDO ORMAI ABITUATO ALLE REGOLE ELVETICHE, CERCO SEMPRE DI NON SUPERARE I LIMITI. EBBENE, SAPETE UNA COSA? I TEDESCHI E OLANDESI SE NE FREGANO DEL NOSTRO CODICE DELLA STRADA PERCHE, ANCHE SE L ITALIA GLI SPEDISCE UNA MULTA A CASA, NON HANNO L OBBLIGO DI PAGAMENTO IN QUANTO, IN QUEGLI STATI, L ITALIA NON HA DIRITTO DI PIGNORAMENTO. IL NOSTRO PAESE STA MORENDO… E NON POSSIAMO CERTO INCOLPARE QUALCUN ALTRO SE NON IL NOSTRO POPOLO, SOPRATTUTTO CHI NON VOTA. SI SALVI CHI PUO.
Ieri sera in località Olmo (AR) ho visto un flash di una macchina fotografica 200 mt prima che passassi con la macchina.Premetto la macchinetta era montata accanto ad una macchina della polizia stradale ma non era segnalata.Quando sono passato davanti alla volante non mi hanno fermato.
In caso mi arrivasse la multa a casa è valida o la posso contestare?
Grazie
Ho concesso a mio figlio ed a due suoi amici, tutti patentati, la mia auto per un viaggio. Pochi giorni fa è arrivata una contestazione autovelox. I ragazzi si sono alternati alla guida e non sono in grado di dire chi guidasse in quel momento. Come comportarsi? La legge non può imporre a nessuno di autodenunciarsi falsamente, perché è un reato.
Buongiorno un cavolo! Ho appena ricevuto una multa per eccesso di velocità in un tratto extraurbano, la velocità consentita era di 90 kmh, lautovelox ha segnalato 95 kmh, ho possibilità di portare a buon fine il ricorso?
Ho preso una multa con autovelox di 167 €, pagata, ora devo pagare altri 267€ perchè non mi sono presentata dai vigili con la patente per dimostrare che alla guida c’ero io, in questo modo non tolgono i punti.
Ma è vero???
Ho preso una multa con autovelox presso il comune di Pugliano non so bene se si tratta di autovelox fisso o mobile, comunque volevo sapere se potevo fare ricorso visto che la stessa lo presa per motivi gravi praticamente 3 ore dopo e venuta a mancare la moglie di mio padre cioè la mia matrigna.
Ho tutti i documenti che possono confermare tutto
Mi dispiace ma non è una motivazione accettabile. I limiti di velocità vanno rispettati comunque; Anche in caso di emergenza! Tieni conto che i mezzi di soccorso devono rispettare i limiti.
Non credo assolutamente che anche i mezzi di soccorso debbano rispettare i limiti di velocità, anche se fosse vero si tratta di un obbligo assolutamente teorico e mai contestato: ho sempre visto le autoambulanze, automezzi dei pompieri ecc. correre a velocità elevatissime a sirene spiegate, superare con la doppia riga, passare col semaforo rosso (rischiando spesso incidenti gravi) ecc. D’altra parte chi si assume la responsabilità di contestare questo tipo di infrazioni ad un mezzo in movimento nel traffico stradale dalla cui tempestività dell’intervento può dipendere la vita di una o più persone?
Buongiorno a tutti, post molto utilee interessante. Vorrei chiedervi se per una multa presa nel comune di carpiano, in.piena notte, per superamento limiti di velocita con autovelox non segnalato e arrivata via posta nel 2013, posso cmq fare ricorso anche se la cartella di equiralia é scaduta. Grazie
X favore.. Datemi delle info!
L’anno scorso ho pagato una multa di un velox di €214 .. Qualche giorno fa mi è arrivata la stessa multa da ripagare Xche in pratica non avevo spedito il tagliandino con scritto chi guidav l’autoveicolo… Io ho ancora la ricevuta della multa pagata! Ma quel tagliandino, non pensavo fosse indispensabile !! Per fortuna non sono abituata a prender multe!
Aiutoooo!
Resto che nel 2014 siamo ancora a perdere tempo per la burocrazia delle sentenze per far cassa , si capisce ch tutti possiamo correre un po di piu dei 50 famosi chi è che A imposto di mettere proprio quel limite facciamo anche noi come in Germania sulle strade e poi che fanno cassa con l’inganno certi Comuni è da sempre, per il mio punto di vista andremo sempre peggio facendo perder giornate per una multa ,non parliamo di quelli che (la patente)l’anno ritirata per un gingerino tagliato con un po di vino che magari fa l’autista o altro per vivere non ci sentiamo piu fra poco sicuri di muoversi per PAURA DI TUTTO peggio se sono Autisti stranieri che girano senza assicurazione e non vedono il problea perche loro non le pagano le multe al suo paese Auguri a tutti di Non inbattersi in Sanzioni Ciao Da Verona
Ciao a tutti guardate come è strana la nostra giustizia per chi beve anche una birra gli ritirano la patente per 2/3 Anni ( pericoloso assassino ecc) per la socetà non deve essere che vada in macchina,Perdendo il Lavoro nel frattempo : per quelli Stranieri senza dire La Nazzionalità ma si capisce di quale stiamo parlando che ci stanno invadendo con Aglio Se UBRIACHI e ti Uccidono i figli causa per incidenti non gli danno nemmeno un mese danno gli arresti domicigliari nemmeno la Sanzione .Sapete perchè Perchè Loro non Perdono Nulla rispeto GLI Italiani che mettono Pure L’orgoglio di esserlo e pagano .Per le sanzioni leggete bene tutto quando vi arriva una Multa-
Mi e pervenuta una multa da Milano per una entrata della ZTL premetto che non sono mai andato a Milano quel periodo con tanto di cartella ESATTORIALE sapete cosa abbiamo dovuto fare due giorni di iter burocratico perdere tempo per cercare l’errore nella foto non era il nostro mezzo ma il Vigile che guardava il monitor aveva rilevato la targa errata , nel contesto abbiamo dovuto perdere due giornate per trasmettere i documenti che non era il nostro mezzo Capite la Burocrazia che sbaglia ai Preposti e ammesso con tanto di Laura Spero .
io sono incavolata nera con l’italia. ho preso una multa con una macchina a noleggio ma siccome sono all’estero 8 mesi all’anno non ho potuto ritirare la notifica in posta .morale multa di 183 euro .mi hanno detto che devo pagarla 366 piu la mancata dichiarazione di chi conduceva per un totale di 666euro!!!!ma voi italiani siete tutti impazziti???? nessuno reclama?e poi per che cavolo le agenzie di noleggio vogliono la carta di crédito se non ti avvisano che hai preso una multa e potrebbero trattenerla dalla tua carta senza aspettare che ti si triplichi?
Tutti i verbali hanno delle falle. I ricorsi fatti bene nella maggior parte dei casi vengono accolti. Poi molto dipende dal G.D.P. se esamina il ricorso.
sto ricevendo multe a raffica (finora n. 8 + 4 da ritirare….) per i 9 gg centrali di agosto dove, per ovviare alla riduzione dei treni (1 all’ora) sono andata a lavorare in auto. E’ possibile fare ricorso? Mi sembra assurdo infierire così su persone che lavorano in pieno agosto!!! E, se è pur vero che andavo a 85/h sul ponte Ghisallo o in Via E.Fermi era in assenza di traffico! E allora che non tolgano nemmeno i 5E per entrare in città. Un furto legalizzato!!! Grazie a chi mi può aiutare.
Ho ricevuto giovedì 27 novembre 2014 una multa presa con l’autovelox il 15 giugno 2014. Vorrei fare ricorso perché a mio avviso sono scaduti i termini di notifica ,come devo fare?
ho ricevute 6 multe autovelox nel giro di pochi giorni per limite di velocità (rilevata 88 effettiva 83) dopo 150 gg,
dal comune di Milano, già pagato le multe entro i 5 giorni, vorrei fare il ricorso al giudice di pace è ancora possibile. Grazie a chi mi può aiutare
Una multa presa con autovelox può essere annullata se contestata per motivi di emergenza con relativi certificati medici che attestano che in quel momento a bordo c’era una necessaria emergenza medica?
E dopo quanto tempo và in prescrizione una multa contestata al Prefetto?
Sono disperato, mi hanno notificato 11 multe tutte fatte il 19/04/2015 la prima alle 6.12 / 6.17 / 6.27 / cosi’ fino a Cassino alle ore 7.37 per un totale di 9 multe tutte per limite di velocità per aver superato di 10km/15km ridicolo una da 28,68 per velocità di 133,8. Mi chiedo e’ normale? Devo pagare tutte queste multe, 9 in un’ora e mezza? Solo a Salerno 3 verbali qualcuno mi dica cosa fare? Non ho mai preso una multa in 55 anni, me l’hanno inviate tutte in una volta. Chiedo consigli, grazie !
I punti? Il trasgressore non e’ identificato! Meno male.
Ciao Natale,
l’unico consiglio che sento di darti è di leggere attentamente le multe e controllare che rispettino tutto quanto indicato nell’articolo sopra. Magari ci sono i margini per proporre ricorso.
Questo è il mio ricorso al G. di P. che ho vinto. Credo che la sua pubblicazione possa essere utile.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Ill.mo Sig. Giudice di Pace,
Il sottoscritto Alferazzi Giambattista, nato a Vasto (CH) il 18.10.1947, residente a Montesilvano (c.a.p. 65015) in Via Sinni n. 19 ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio,
(ricorrente)
ricorre
contro il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale a P.le del Viminale 00184 Roma,
(controparte)
avverso
il verbale di contestazione non immediata n. ATX0001010083 del reg. gen. n.149114 (All. n. 1), redatto dalla Sezione di Polizia Stradale di Pescara il 4.2.2009, notificato a mezzo del servizio postale in data 6.3.2009 all’odierno ricorrente quale proprietario/obbligato in solido dell’autovettura tg. DP446FP, per l’infrazione all’art. 142, comma 8 del C. d. S., accertata a carico di sconosciuto il giorno 6.11.2008 nel territorio comunale di Pescara sulla strada “SS16 DIRC SS16 DIRAMAZ. C- DEL PORTO DI PESCARA” in località “carreggiata MONTI-MARE” , che si impugna per i motivi in fatto ed in diritto di seguito esposti.
1) Incertezza assoluta di uno degli elementi essenziali di riscontro dell’infrazione
L’atto impugnato non consente di raggiungere certezza circa il luogo dell’accertamento della violazione.
Infatti la relazione di notificazione (foglio 1 dell’atto) e l’allegata fotocopia del verbale di contestazione (foglio 2 dell’atto), da considerarsi atto unico, tant’è che la prima contiene l’attestazione di conformità della seconda con il verbale originale archiviato agli atti dell’organo accertatore, relativamente alla progressione chilometrica riportano rispettivamente le differenti e contraddittorie indicazioni “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 8” e “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 0,800”.
Da ciò risulta pregiudicata l’individuazione del luogo ove l’infrazione sarebbe avvenuta e, quindi, il diritto di difesa dello scrivente.
Poiché il vizio sopra considerato cade su un aspetto essenziale dell’accertamento, quale si rivela appunto il luogo in cui la condotta di guida avrebbe costituito violazione del C.d.S., viene a mancare ogni certezza sulla effettività della violazione medesima che costituisce presupposto del procedimento sanzionatorio in esame.
Pertanto, ad avviso dello scrivente, l’atto in questione, redatto in difformità di legge, posto che l’art. 201, comma 1 del C.d.S. prevede che nel caso in cui l’infrazione non sia immediatamente contestata il verbale debba riportare gli estremi chiari, precisi e dettagliati della violazione (tra cui la indicazione delle coordinate spaziali dell’avvenuto accertamento), è illegittimo.
2) Insussistenza della fede privilegiata ex art. 2700 Cod. civ. relativamente al verbale di contestazione n. ATX0001010083
La redazione del verbale avvenuta in data 4.2.2009, e cioè ben 90 giorni dopo la rilevazione della presunta violazione (6.11.2008) mediante apparecchio autovelox (in grado di segnalare l’infrazione al momento stesso della sua commissione attraverso la triplice dotazione di display, emettitore di segnale acustico e di stampante), è stata effettuata da parte di persona non presente al momento della commissione della violazione, diversa da quella che, gestendo l’apparecchio di rilevamento, aveva modo di accertare de visu, attraverso l’esame dello strumento, il superamento del limite di velocità (manca, infatti, l’attestazione da parte del verbalizzante che il fatto costitutivo dell’infrazione sia avvenuto in sua presenza).
Pertanto, avendo il pubblico ufficiale rogante attestato tale circostanza pur se non avvenuta in sua presenza, ma aliunde appresa, ne consegue che il verbale in questione non possa godere della fede privilegiata riservata a tale tipo di atto come disposto dall’art. 2700 cod. civ., e ciò è ulteriormente avvalorato dalle contraddizioni emergenti al punto 1) del presente ricorso che già di per sé rendono inattendibile l’atto di contestazione.
Quanto sopra trova conforto sia nella dottrina che nella costante e consolidata giurisprudenza che sul punto ricalcano il dettato del citato art. 2700 Cod. civ. secondo cui l’ordinamento riserva la massima attendibilità a quanto riferito dal pubblico ufficiale nel verbale, ma a condizione che lo stesso riferisca circostanze oggettive avvenute in sua presenza; ne consegue che non può delegarsi, quasi per una sorta di proprietà transitiva, l’onere di verbalizzare i fatti cui l’accertatore ha assistito, pena il venire meno della suddetta fede privilegiata.
3) Erronea registrazione cronologica del verbale
Pur essendo assorbenti le eccezioni di cui sopra si deduce, inoltre, che il verbale opposto reca il numero 149114 di registro generale, senza fare alcuna menzione dell’anno solare di riferimento.
Al riguardo si osserva che l’art. 383 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) al comma 3° stabilisce che “ I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, … …Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.”
Orbene, non vi è dubbio che l’inosservanza degli elementi che ex art. 383 del D.P.R. n 495/92 devono essere inseriti in un verbale di contestazione di infrazione stradale, rendono il medesimo illegittimo.
4) Erronea individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto per le comunicazioni richieste dall’art.126 bis, 2 comma del C.d.S.
La relazione di notificazione, al paragrafo Ulteriori avvisi importanti – Decurtazione di punti dalla patente recita testualmente: “Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la decurtazione di punti dalla patente (art. 126 CDS), entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione di notifica, la S.V. è invitata a comunicare i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata…Il destinatario del presente atto è tenuto a comunicare entro 60 giorni i dati personali e, se conosciuti, quelli della patente di guida della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.”
Al riguardo si osserva che, come è noto, con sent. n. 27 del 24.1.2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art 126 bis, 2° comma del C.d.S. per violazione del principio di ragionevolezza nella parte in cui “…assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale”. Nella stessa sentenza viene chiaramente enunciato, anche se incidentalmente, il principio secondo cui “…in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione” dovendosi intendere “definita” la contestazione “…quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
Del resto, la stessa norma recita: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
Sulla scorta del sopra richiamato principio enunciato dal Giudice delle Leggi, delle conformi pronunce giurisprudenziali (in ultimo la sentenza n. 147/09 del Giudice di Pace di Roma, Sez. II: “…Il proprietario del mezzo non è tenuto a rilevare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione….”), nonché di una corretta valutazione sistematica di tutto l’assetto normativo in materia e ribadito che lo stesso art. 126 bis C.d.S. dispone che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, deve ritenersi che la pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi o addirittura, come nel caso che ne occupa, l’avvenuta proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione privi quest’ultimo della necessaria definitività che matura soltanto con lo spirare del termine utile al ricorso o dalla pubblicazione della eventuale sentenza di rigetto non ulteriormente impugnata, circostanze dalle quali dovrebbero decorrere i termini che impongono al proprietario del mezzo di rilevare e comunicare i dati del conducente.
5) Assenza di corretta omologazione
Il dispositivo misuratore di velocità mod. 104/C2, omologato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Min. Infrastr. e Trasporti) – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale n.2483 del 10.11.1993, in quanto strumento di misura di valenza legale (così come le bilance a funzionamento automatico, i contatori di acqua e gas, gli analizzatori di gas di scarico etc), avrebbe dovuto essere omologato dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato – Ufficio Metrico Centrale, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 12 Agosto 1982, n. 798 recante “Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico”. Il predetto Ufficio Metrico Centrale è l’unico Ente che, comprovandone la validità tecnica, è competente in materia di omologazione di strumenti di misura. In assenza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura, e quindi anche il mod. 104/C2, non può essere utilizzato per rilievi di carattere metrico-legale. Pertanto l’omologazione del misuratore di velocità mod. 104/C2 da parte del Ministero LL.PP. non è altro che una approvazione di utilizzo, e non ha valore ai fini della sicurezza e valenza metrologica dello strumento misuratore.
6) Mancata prova in ordine alla corretta taratura dell’apparecchio con cui è stata rilevata l’infrazione
Nel verbale di accertamento in questione si contesta la circolazione ad una velocità di Km/h 111 (eccedente Km/h 21 quella limite fissata in Km/h 90), rilevata con Autovelox della soc. “Sodi Scientifica S.p.A.” mod.104/C-2, matricola 51876, di cui vengono forniti gli estremi della omologazione ma non anche i dati relativi alla taratura.
I termini “omologazione” e “taratura” (o, meglio, “conferma metrologica”) non sono certamente sinonimi, dovendosi intendere per il primo, la convalida – peraltro limitata ad uno o più prototipi (non, quindi, riferita alla singola macchina messa in commercio ed adoperata dagli agenti rilevatori)- e la conseguente autorizzazione all’uso da parte dell’autorità competente di strumenti di misurazione identici a quello omologato, ritenuti tali sulla base di dichiarazioni di conformità rese dalla ditta costruttrice all’ente acquirente; per il secondo, l’operazione di manutenzione periodica in grado di rilevare eventuali errori sistematici dello strumento medesimo (intervenuti durante l’uso per le cause più diverse: urti, vibrazioni, shock termici, variazioni della tensione di alimentazione, immagazzinamento in ambiente umido, invecchiamento dei componenti etc.) e di correggerli al fine di evitarne l’applicazione errata, così da conferirgli rigorosa e piena attendibilità. In pratica significa controllare uno strumento utilizzandone come riferimento un altro, più accurato, che fa da campione; un po’ come quando si controlla il proprio orologio con l’ora esatta del televideo o di altro campione di riferimento.
L’accesso presso la Sezione della P.d.S. di Pescara finalizzato all’assunzione di informazioni relative alla taratura dell’apparecchiatura mod.104/C-2, matricola 51876, non ha sortito effetti poiché l’addetto della Sez. della P.d.S. ha negato la necessità di un documento attestante la taratura dello strumento, senza nulla specificare riguardo alla sua esistenza o meno.
Orbene, a prescindere dal fatto che una verifica del genere dovrebbe essere sempre possibile da parte del cittadino interessato, pena lo scadere nell’arbitrio e la lesione del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 24 della Costituzione, è appena il caso di far presente che la norma di cui all’art. 142, comma 8 del C.d.S. stabilisce che “…chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto a sanzione amministrativa…”.
Appare, pertanto, chiaro come, in base alla espressa previsione codicistica, l’esatta misurazione della velocità sia pregnante per una corretta individuazione della condotta del conducente del veicolo che può, a seconda dei casi, essere ritenuta regolare, ovvero sanzionabile ai sensi del sopra richiamato comma 8 o, addirittura, censurabile in modo più severo nelle ipotesi di velocità superiore di 40 Km/h rispetto ai limiti consentiti.
Del resto l’art. 345 del regolamento di attuazione del C.d.S., concernente le caratteristiche dei dispositivi per la misurazione della velocità dei veicoli, prevede che “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile…”. Orbene, proprio l’inciso “in modo chiaro ed accertabile”, è sintomatico della necessità che l’accertamento delle violazioni affidate ad un apparecchio elettronico avvenga, in ossequio ai principi di certezza del diritto, in modo preciso ed inequivoco, nel rispetto delle previsioni legislative nazionali e non (Legge 11.8.1991 n. 273 e norme UNI 30012), tese a garantire l’affidabilità degli strumenti di misurazione.
La suddetta normativa tecnica europea UNI EN 30012 (ora integrata nella norma UNI EN 10012) relativa al sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazione (ove per conferma metrologica intende “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista”), afferma la necessità “…di una taratura periodica…” e, nella parte conclusiva, stabilisce che “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”.
Detta taratura, necessaria ed obbligatoria in applicazione della citata normativa internazionale, comunemente osservata in ambito militare, industriale e civile nei paesi della Comunità Europea,, è regolata anche dalla normativa nazionale contenuta negli artt. 2 (Istituti metrologici primari) e 4 (Centri di taratura) della citata L. 273/91 recante “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura”, introdotta al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici.
L’applicazione pratica della legge coinvolge l’Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso il quale si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ) effettuano la taratura degli strumenti con emissione dei relativi certificati.
Dal combinato disposto delle suddette normative scaturisce la necessità e l’obbligo di sottoporre a taratura periodica gli apparati utilizzati nel rilevamento della velocità, soprattutto dopo l’introduzione della facoltà della contestazione non immediata e, ancor di più, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
Né può confutarsi che nel caso di specie sia sufficiente l’attestazione fatta sul verbale con la consueta formula stereotipata “ L’apparecchiatura di misura, della quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento…”.
Tale operazione, infatti, non può sostituirsi a quella di taratura, dato che la verifica (autotest o simili) eseguita dalla pattuglia operante, cui le norme in vigore non riconoscono le necessarie competenze tecniche in tema di verifiche metrologiche, può al più essersi limitata all’osservazione di condizioni di autodiagnosi (del tipo di quelle presenti in tante apparecchiature elettroniche) per accertare il corretto funzionamento dei componenti interni dello strumento, ma non può offrire la garanzia che le misure ottenute con quello strumento siano corrette, al pari di una idonea procedura di taratura.
Sul punto, inoltre, va aggiunto che nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste.
Pertanto, allo stato dei fatti la taratura dell’apparecchio Autovelox Sodi Scientifica S.p.A. mod.104/C-2, matricola 51876 è da ritenersi non eseguita.
Tenuto conto della possibilità di errore, sempre presente in apparati elettronici sensibili abilitati alla rilevazione della velocità, ne discende che una rilevazione quale quella che ha dato origine al verbale di contestazione che qui si oppone, eseguita con apparecchiatura non preventivamente tarata, non garantisce che la velocità segnalata corrisponda a quella effettivamente tenuta dal veicolo; pertanto, non potendosi ritenerla attendibile, essa non offre la certezza della violazione del limite di velocità e rende così privo di efficacia il verbale di contestazione che ne è scaturito.
A conforto delle sù esposte argomentazioni vi è anche il prevalente indirizzo giurisprudenziale che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità ritiene non potersi considerare fonti di prova le risultanze di strumenti elettronici solamente omologati all’origine e testati nell’imminenza dell’installazione, reputando necessario, invece, che tali risultanze provengano da apparecchiature sottoposte a preventive periodiche tarature, certificate dagli enti preposti e dirette all’accertamento della loro funzionalità tecnico-strumentale per eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza della misurazione che, altrimenti, sarebbe inattendibile e, perciò, inidonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Diversamente opinando, l’apparecchiatura, una volta omologata, sarebbe assistita da una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità di risalire a posteriori alla sua corretta funzionalità.
Tali enunciazioni di principi che prendono le mosse dalla sentenza n. 363 del 22.5.2000 del Tribunale di Lodi, sono contenute in numerose altre decisioni di cui qui si citano soltanto le più emblematiche:
G. di P. di Teano 18.12.2000; G. di P. di Gonzaga 9.12.2003 sent. n. 222; G. di P. di Rovigo 23.9.2004 sent. n. 642; G. di P. di Taranto 27.10.2004; G. di P. di Porretta Terme 6.12.2004 sent. n. 108; G. di P. di Civitavecchia 8.3.2005; G. di P. di Lendinara 13.4.2005; G. di P. di Lecce 15.4.2005, 10.6.2005, 12.12.2005; G. di P. di Bari 7.7.2005; G. di P. di S. Pietro Vernotico 20.7.2005; G. di P. di Lagonegro 3.10.2005; G. di P. di Portogruaro 14.10.2005; G. di P. di Moncalvo 17.12.2005; G. di P. di Ovada 3.3.2006; G. di P. di Pozzuoli 29.3.2006; G. di P. di Recco 7.6.2006; G. di P. di Catania 28.5.2007; G. di P. di Ancona 27.7.2007; G. di P. di Taranto 21.11.2007; G. di P. di Mileto 18.1.2008 n. 9; G.di P. di Galatina 20.9.2008; G. di P. di Lecce 12.1.2009 e 21.1.2009.
Per tutto quanto sopra esposto voglia codesto Ill.mo Sig. Giudice di Pace, previa sospensione degli effetti del verbale di contestazione, accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento opposto.
Allegati:
1) Verbale di contestazione ATX0001010083
2) Fotocopia carta di identità
Vi suggerisco un modo efficace per non prendere alcuna multa.INCOMINCIATE A RISPETTARE I SEGNALI E RISPARMIERETE TEMPO E DENARO,e non fate innervosire chi vi sta davanti a 50km/h e volete a tutti i costi sorpassarlo,perche’ non vedete o non volete vedere che il limite e’ di 50Km/h,forse state anche telefonando?Ricordate che qualsiasi mezzo di trasporto e’ un(ARMA) che puo’ procurare danni irreversibili:Auguri
Caro Armando, ho appena ritirato due multe per eccesso di velocità (in una marciavo a 68 Km/h nell’altra a 51 Km/h) emesse sulla base delle rilevazioni di un autovelox posizionato 10 metri PRIMA del cartello che indica il confine del comune, su una strada dove il limite di velocità è 70 Km/h e dove il traffico è spesso tale da non consentire neppure di arrivare a tale velocità (così si spiegano i 51 km/h). Vieni tu a pagare la mia multa, visto che il limite lo stavo rispettando? O paghi tu per me il costo del ricorso?
Qualunque cosa fai, comunque ti comporterai, prima o dopo una multa sempre prenderai.
Siamo in Italia, il “paese” dove la persona, onesta o disonesta che sia, é vista dalle “Forze dell’ordine” come forza potenziale da sfruttare fino alla fine dei suoi giorni.
Ci sono comuni che usano l’autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l’autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.
Ci sono comuni che usano l’autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe da parte del comune di Settala. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l’autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.
Ho ricevuto nel 2012 un avviso di pagamento dal Comune di Spoltore per una multa con autovelox a cui ho pagato immediatamente.
Adesso a distanza d 3 anni mi arriva questa ingiunzione di pagamento.
E’ legale? cosa posso fare?
Premesso che da un commento è difficile valutare una situazione che può avere mille sfumature, puoi controllare di avere all’epoca pagato tutto (cioè sanzione, eventuali spese di notifica, eventuali interessi, ecc) e di averli pagati entro i termini fissati dal comune.
Devi anche controllare, in caso di multa con decurtazione dei punti, di aver fatto la comunicazione su chi era alla guida. Se tutto questo è stato fatto, potrebbe trattarsi di un errore del comune. Può allora scrivere una lettera (racc. A/r anticipata via fax) spiegando l’errore, allegando i documenti che provano il pagamento fatto all’epoca della multa.
In ogni caso può chiedere maggiori informazioni a un’associazione di consumatori.
Buonasera,
Mi hanno messo la multa perché ho parcheggiato l auto lungo la strada ma la multa non e’ stata compilata , non c’è data, ne numero protocolo,ne crocetta su violazione e importo da pagare… Nel retro del foglio c’è scritto che non si può proporre ricorso contro il preavviso … E’ necessario attendere la notifica del verbale. Ma è’ valida?… Cosa devo fare?
Buongiorno Lucrecia,
da quanto scrivi credo tu abbia trovato soltanto un preavviso di contravvenzione, che dovrebbe servire unicamente ad informarti della procedura e a darti la possibilità di pagare in una forma ridotta entro un termine breve. Se ritieni di avere motivi validi per impugnare la multa, puoi aspettare la notifica a casa del verbale vero e proprio.
ho ricevuto una multa per limite di velocità di 5 kmh con velomatic 512 D matr. 04818 entro 5 gg. ridotta del 30% per le spese di notifica € 14,00 una raccomandata a/r costa circa€ 5,00 perchè ha lievitato di 9€uro perchè devo pagare 14,00€uro per la notifica per posta
Buongiorno Anna Maria,
la notifica dei verbali non è una semplice raccomandata e ha pertanto costi diversi dai prodotti postali che conosci. Nessuna lievitazione, quindi, si tratta dei costi previsti per la formalità eseguita.
Salve,
mi viene notificata ieri (23 Novembre 2015) a casa dei miei genitori (mia precedente residenza) una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox a Ottobre 2015 e i miei genitori la ritirano firmando.
Il mio cambio di residenza risale a Luglio 2015 e mi è arrivato già da tempo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Mi chiedo se la notifica effettuata ad una residenza precedente (errata) possa essere considerata una ragione di annullamento anche nel caso in cui effettivamente la notifica è stata effettuata, con firma di un parente.
Grazie e complimenti,
Salve Fabio,
la notifica eseguita presso vecchia residenza, successivamente al cambio annotato nei pubblici registri, è irregolare e quindi non vale ad interrompere i termini per la notifica della multa. Tuttavia, nel tuo caso si pone il problema del ritiro da parte dei tuoi genitori e del modo in cui questo potrebbe essere letto. Inoltre, da quanto riporti, non è ancora trascorso del tutto il termine che hanno per notificarti la multa. Ancora, impugnare la multa potrebbe portare il Giudice a ritenere la notifica sanata dalla dimostrazione che a te l’atto è effettivamente pervenuto, tramite i tuoi parenti, nonostante l’indirizzo sbagliato. Dunque, se non ci sono altri motivi di contestazione, penso che le alternative siano due: pagare il dovuto entro i termini, oppure lasciare scadere la multa e tentare l’impugnazione della futura cartella, sostenendo proprio l’errata notifica. In caso di perdita, ti troveresti però a pagare una somma maggiore, con interessi e spese di notifica. Spero di essere stata chiara, grazie a te dei complimenti!
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità, rilevata con autovelox fisso dalla polizia municipale del Comune di Rimini.
LA foto, visionabile on line sul sito della PM – RN , riportava solo la targa della mia macchina e non gli altri dati relativi alla contestazione.
Telefonicamente l’ufficio mi ha spiegato che:
– il programma consente solo all’ufficio, ma non all’utente, di visionare quei dati, perchè il programma è proprio fatto così e il verbale viene fatto in automatico dalla P.M. sulla base dei dati dell’autovelox e non c’è motivo di dubitarne-
Comunque, abitando io a circa 100 Km da Rimini, dopo richieste telefoniche e per email, finalmente e oltre i 5 giorni dalla notifica del verbale, mi hanno inviato la foto con sovrimpressi giorno e ora. Mancano però i dati relativi alla velocità.
Alla mia richiesta di chiarimenti, mi è stato spiegato che l’ ufficio rileva la velocità in automatico dalla strumentazione. Quanto a me, la posso leggere nel verbale!
Così oggi ho scritto altra email chiedendo che mi inviino fotogramma/rilievo da cui risultino anche i dati relativi alla velocità.
Vi chiedo cortesemente:
E’ mio diritto avere foto completa di tutti i dati riferentisi all’infrazione contestata e cioè targa, luogo, giorno, ora, velocità, o possono i vigili, con motivazioni varie (strumentazione automatica ?), disattendere le mie richieste di visionamento completo e dirmi che, se voglio vedere tutti i dati, questi sono scritti nel verbale?
Salve. Oggi nella ss131 Cagliari PTorres in una piazzola di sosta una pattuglia della polizia stradale faceva rilevamenti con metodo telelaser. Per farla breve credo di essere stato beccato a 105km/h in una zona a 80 o 90km/h max. Non sono stato fermato al momento. Mi devo aspettare la multa a casa con raccomandata come con autovelox? Grazie mille buon lavoro. Italo
Salve. In caso di velocità rilevata con telelaser da una piazzola di sosta dalla pattuglia della polizia stradale, gli agenti devono fermarti subito per contestarti l’infrazione o può arrivare a casa come per l autovelox mobile e fisso? Grazie mille. Italo
Buonasera a tutti
Oggi pomeriggio sono passato ad una velocità oltre il limite davanti un autovelox mobile della Polizia Municipale di Roma in una strada urbana: premettendo che ho le prove video inerenti al fatto che non vi era la presenza di nessun agente di polizia a presiedere vicino alla macchina dell’autovelox, poiché gli agenti erano all’interno dell’autovettura, è possibile fare ricorso ottenendo così la revoca di una probabile multa?
Grazie mille per la disponibilità!
ritengo tale comportamento non regolare perché prima del fermo macchina dovevano mandarmi una R/R con l’avvertenza che, trascorsi inutilmente 30 gg., si sarebbe provveduto al fermo macchina. Finalmente, dopo mille richieste, sono entrato in possesso, tramite email, delle foto comprovante l’avvenuto eccesso di velocità. Non posso chiedere il perché non mi era stato contestato de visu l’avvenuta infrazione in quanto il Prefetto aveva approvato questa eccezione. Però, dalla lettura della risposta ad una mia precedente, risulta che il tipo di misuratore della velocita (marca e tipo) è stato omologato dal Ministero competente in data successiva alla avvenuta infrazione. Cosa dovrei fare? Potrei chiedere alla Provincia di Alessandria un provvedimento di autotutela che annulli il provvedimento ora notificato. Grazie, oscar roncaglia
Mi hanno notificato oggi una multa con autovelox 105se scattata a Firenze, nella foto c è la mia auto in corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale un pulman, in questa foto non.si vedono targhe poi sopra , altra foto con la mia auto con targa in evidenza.
La parte anteriore della mia auto è affiancata per circa un metro alla parte posteriore del pulman.
Ci potrebbero essere i presuppusti per un ricorso?
Pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare ho preso una multa perchè andavo
ad 80 Km/h su un tratto di strada dove il limite è 90 Km/h,udite udite e stato abbassato il limite
di velocità a 70km/h perchè sulla strada si sono formate delle buche rendendola pericolosa.
Ncull e chi ve muort invece di ripararle le strade!!!!!
Buon giorno a tutti. Tutto ciò che ho letto è vero e sacrosanto, purtroppo l’utente finale ha poche armi a disposizione e per la stra maggioranza si finisce sempre a pagare anche nei casi di ingiustizia. Giambattista Alferazzi; nel suo ricorso si evince una preparazione legale che lo mette al sicuro da ogni “colpo di coda”. Nostra (di famiglia) esperienza: multa presa con T-Red da mio figlio alle 5 del mattino (passato con il giallo/rosso) = ammontare del verbale £. 465.000. il T-Red in questione era quello di Cornaredo (il primo caso di alterazione delle tarature accertato e, se non ricordo male, con la sospensione dal servizio dal capo dei vigili)….insomma per farla breve…vado allo sportello di Equitalia (la riscossione della multa era di loro competenza) evidenzio che la multa è frutto di una truffa accertata; mi propongono comunque di pagare (offrono una formula di pagamento rateizzata), fare ricorso presso il Giudice di Pace di Rho….siccome l’ufficio preposto non comunica l’esito del ricorso…dovremmo eleggere residenza legale presso avv. del posto oppure recarsi tutti i giorni presso l’ufficio del G. di P. per vedere se il ricorso è stato accettato….nel caso che il ricorso non avesse avuto buon fine…avremmo dovuto pagare le spese accessorie….Al fine….abbiamo fatto due conti….abbiamo pagato…ci è costato meno ma ci ha lasciato un’amaro…e una sfiducia verso le istituzioni che ora è diventata cronica.
Buonasera, nel tratto della galleria di Monte Giove a Terracina hanno attivato dall’inizio dell’estate nelle due direzioni di marcia e in ingresso e in uscita dalla galleria i tutor per la rilevazione della velocità media. Purtroppo la cartellonistica di avviso posizionata in prossimità e sul punto di rilevazione non fa menzione del tipo di rilevatore (safety tutor appunto) ma semplicemente indica CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITà.
Pertanto al passaggio dei punti di rilevazione, pur rispettando i limiti nel tratto intermedio, ho superato il limite della velocità media e per questo ho ricevuto già 4 multe e probabilmente ne riceverò altre.
Nei verbali inoltre non è indicato la tipologia di rilevatore (safety tutor appunto) ma si deduce solo perchè si cita il superamento dei limiti XX procedendo alla velocità media YY.
Secondo voi ci sono gli elementi per fare ricorso soprattutto per il fatto che non è indicato e non si cita che si tratti di un safety tutor?
Mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità, sulla multa risulta solo la targa del mio veicolo senza alcun fotogramma nè tipo di autoveicolo. Io però in quel luogo non sono mai stato nè altri usano la mia macchina . I carabinieri non hanno voluto accettare la mia denuncia dicendomi di rivolgermi al giudice di pace. Come posso difendermi se qualcuno ha camuffato la mia targa? Cosa devo fare?
Grazie
Salve, voglio ringraziare Gianbattista per il ricorso che ha messo on line, l’ho usato per presentare un ricorso al prefetto per una multa presa con autovelox, mi sono fidato di lui e di quello che dice speriamo di aver fatto bene.
Ho ricevuto nel giro di un mese 2 multe con date diverse per eccesso di velocità nello stesso posto alla stessa velocità 116,1 km/h dove c’è un limite di 70 km/h.
Alla prima avevo dei dubbi in quanto tendo a rispettare i limiti, ma alla seconda diciamo che i dubbi sono aumentati anche perchè conoscevo la posizione dell’ autovelox e mi è stata contestata la stessa velocità della prima multa 116,1 km/h.
Ci sono i presupposti per fare ricorso ?
Grazie delle risposte.
Cordialità, andrea
Ho ricevuto una multa con autovelox…l’ho pagata entro cinque giorni …pero’ ho ritardato di due giorni l’invio dei documenti che attestavano chi conduceva l’auto….ora dopo quasi due mesi mi e’ arrivato un verbale con contocorrente da pagare 215,00 euro …come se non avessi inviato i documenti per la decurtazione dei punti….io non trovo giusto perche’ la multa l’ho pagata in tempo e i documenti anche se iviati in ritardo di due giorni erano in loro possesso e avevano il nominativo giusto …..
mi e’ stata sanzionata una multa riguardante eccesso di velocita da autovelox con postazione fissa. la multa e’ di 46,00 euro in quanto ho superato i limiti di velocita’ x soli 8 km da 80 a 88 . la cosa strana e’ che l autovelox era posto come da foto da me visionata sul sito nella corsia opposta e quindi non ero in possibilità di vedere l apparecchio in questione anche xche avrei visto solo la parte posteriore dello stesso e quindi come facevo a capire che fosse un autovelox. lo stesso doveva essere posto sulla mia corsia di marcia e quindi ben visibile . lei cosa ne pensa posso fare ricorso? o mi conviene pagare? grazie e saluti
Grazie per l’articolo, ho una domanda da porre:
sulla statale SS637, nel tratto tra Ceccano e Castro dei Volsci, è presente una palina con un sistema di rilevazione di velocità e traffico di ultima generazione (wireless) installata su un suolo privato senza nessuna segnalazione ed orientata verso la strada. Ammesso che non sia ancora per fini sanzionatori, ma si può puntare una camera su di un suolo pubblico senza l’adeguata segnalazione di zona video-controllata?
Da quella posizione potrebbe riprendere tranquillamente l’interno delle auto e quindi la legge sulla privacy non sarebbe applicata.
Grazie per l’attenzione.
buongiorno, ho preso un multa sull ss.714 nel comune di Spoltore con autovelox 104C-2 , per caso qualcuno ha idea se la polizia stradale ha il certificato di taratura di questo autovelox. avete avuto qualche caso simile di ricorso avverso questo tipo di autovelox .sarei tentate di fare ricorso.grazie
Su via del Sassone, comune di Ciampino c’è una postazione fissa AUTOVELOX e il relativo cartello che ne avvisa della presenza in questi giorni è coperto dal ramo di un albero di olivo e quindi non visibile. Occhio perchè la multa non dovrebbe essere valida, vero??? a disposizione di chi ne avesse bisogno foto e video.
Buongiorno…ho appena ricevuto due verbali per eccesso di velocità per lo stesso giorno ad un minuto di distanza l’uno dall’altro…a 13 mt di distanza..posso provare a contestare la seconda o devo pagare? Il limite era 70 km/h io ho fatto rispettivamente 100 e 91 km/h…
In data odierna 05/09/2018 mi è stato notificato un Verbale di Accertamento di violazione del codice della strada commessa in data 06/04/2018.
Il verbale è stato spedito in data 04/09/2018.
Posso fare ricorso (Considerato che sono trascorsi più di 120 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione) o sono costretto a pagare la multa?
Buongiorno,
sono italiano residente in Zagabria e ho ricevuto quattro multe dalla Polizia municipale comune di Pistoia, notificatemi il 25.09.18; si tratta di due infrazioni (il 9 e 15.12.17) per accesso in ZTL, una (4.12.17) per circolazione in corsia riservata e una (22.10.17) per eccesso di velocità su Raccordo con autostrada. Mi risulta che i termini di notifica siano però di 150gg…posso fare ricorso al giudice di pace? Ho anche dubbi sul fatto che il misuratore di velocità (omologato) sia comunque stato sottoposto a verifica annuale come richiesto dalla legge. Grazie
Io volevo chiedere una cosa, con velo ok, bussolotti color arancio ben visibili e segnalato, ho ricevuto una multa, perché con lo scatto dei 5 km raggiungevo i 52 km orari, però nn sono. Stata fermata perché erano dalla parte opposta e nel verbale hhano scritto che Nn Nn sono stata fermata perché Nn c erano le condizioni di sicurezza… È legale che si mettano dall altra parte e poi ti dicano che Nn ha potuto fermarti, certamente se sei contromano
giorno 06/11/2018 ore 13:40 via Brescia-comune di Cologne il conducente del veicolo MOTOCICLO targa dw85835 ha violato l’art 141/2-11 del c.d.s. poiché: ometteva di conservare il controllo del veicolo e di essere in condizione di sicurezza per l’arresto tempestivo del veicolo
La violazione non e stata immediatamente contestata causa: violazione accertata in uffico
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: NESSUNA
Gli accertatori:++++
Respo/data immissione dati(art.3,comma 2, d.lgs.12/02/39): +++ 7/11/2018
La multa in questione fa riferimento ad un incidente( macchine in colonna sorpassato a sinistra con il mio motociclo una macchina svoltava a sinistra con freccia inserita non vedendola ho frenato cadendo da un lato, senza minimamente sfiorare la macchina)
Incidente avvenuto in data 22/08/2018 ore 15:37
Vengo a sapere che la multa fa riferimento al questa data solo recandomi al corpo della polizia, convinta di non aver causato nessuna violazione nella data scritta loro(dal verbale) mi sono recata all’ Aci in mattinata(prima di recarmi dalla polizia) per capire come mai ricevo una multa di un infrazione avvenuta 10 giorni fa su di un veicolo radiato(fatto radiale in data 27/09/18) loro(pagando 10 euro) mi confermano Dell avvenuta radiazione corretta del veicolo in tale data, mi recò dalla polizia e loro mi confermano ciò detto sopra… Questa multa e annullabile? Ho gli estremi per vincerà con la prefettura?
Ho preso un verbale da un multavelox alle 5,25 del mattino, ma in quel momento ero a circa 8o km che mi apprestavo ad entrare in autostrada A4 al casello di Desenzano s/Garda. Dove vi sono entrato alle 6,00. Ho interpellato Autostrade ed ho avuto come risposta che quando il telepass agisce in regola non rimangono rilevamenti fotografici ne in entrata ne in uscita. Il GdP vuole una dimostrazione e non accetta la FATTURA DEL TELEPASS. Cosa dovrei fare, a parte di mettere una bomba sotto ogni multavelox che incontro?
Anni fa mi arrivò una multa dal comune di Monzuno (BO) per un divieto di sosta, pur non essendoci mai stato, feci ricorso al Prefetto che me lo bocciò dicendo che avrei potuto prestare la macchina a terzi, andai dal giudice di pace parcheggiando in un posto ove da sempre tutti parcheggiavano e mi fecero la multa adduce do che di cartello di divieto di sosta era valido quello messo 500 mt prima lungo le mura di Urbino. Pagai intanto la multa raddoppiata per non farla quadruplicare dopo di che scrissi al suddetto comune dichiarando di non essere comunque mai stato lí, e loro mi risposero candidi come la neve che per loro la pratica era chiusa dato che avevo pagato. Pagai l’altra e mandai affanculo tutte le colleghe del lavoro che non vollero testimoniare che la mia auto era regolarmente parcheggiata davanti al luogo di lavoro come ogni giorno per non “mettersi nei casini” a detta loro. Sta di fatto che per un errore dei vigili o una clonazione di targa io ho pagato tre multe più tutte le raccomandate pratiche e tempo buttato. Da allora ho sempre pagato tutto.
Buongiorno, mi è appena stata recapitata una multa
Di 140euro per 10km/h in più, ma chiedo io non sono passata davanti all autovelox ho girato prima è una cosa corretta mettermi la multa?
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Informativa IVASS
• In ottemperanza all'art. 56 comma 2 e 3 del Reg. IVASS 40/2018, dichiaro di avere salvato o stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo gli Allegati 3, e 4 TER. In ottemperanza all'art. 9 comma 4 del Reg. IVASS 23/2008, dichiaro altresì di avere stampato, letto, compreso ed archiviato su supporto duraturo la tabella contenente le informazioni sui livelli provvigionali percepiti dalle compagnie assicurative con cui 6sicuro brand di Howden ha rapporti di affari nel ramo RCA.
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buongiorno in localita’ boara di fe , un tutor della zona , di sera con un buio pesto e con una pioggia torrenziale mi ha fotografato una mia presunta violazione per eccesso di velocita’ di 7 km.. (2 per legge). Un mese dopo a casa mi arriva un verbale di 45 euro circa se pago subito con lo sconto, vado a vedere la foto nel sito della polizia, dove si vede soltanto una targa e nient’altro, neanche il piu’ esperto d’auto non saprebbe dire se e’ una bici, una moto, oppura una targa persa. devo pagare o posso contestare? il brutto e’ che comunque come vada , io dovrei per presentare ricorso , spendere circa 37 euro piu’ raccomandata e viaggi in auto nella citta’ dell’infrazione avvenuta, senza la possibilita’ (anche in caso di ragione ) di recuperare la somma anticipata dei 37 euro.Ma come e’ possibile che non ci sia piu’ giustizia ? Cosa devo fare ? pagare in silenzio, contestare pagando comunque, senza possibile recupero? ..e’ nato prima l’uovo o la gallina ? Grazie per chi mi puo’ REALMENTE CONSIGLIARE
purtroppo a me è appena capitata una cosa simile… su statale.. limite 90 km/h… multa per eccesso di velocità. .. andavo alla folle velocità di 99 km/h.. ben 4,2 km/h oltre al limite di legge. . 54.47 €… purtroppo per far ricorso ed altro.. le spese sono superiori all’importo da pagare.. mi toccherà pagare anche se in questi casi.. sia una truffa e una bastardata per così poca differenza. .
scusa. ma cone posso vedere la foto del l’infrazione sul sito della polizia?
Purtroppo la verità è questa: a volte conviene pagare. L’unica cosa che posso consigliare è quella di chiedere consiglio a un’associazione di consumatori prima che scadano i termini.
Un altro caso concreto: Pago o faccio ricorso? https://www.6sicuro.it/news/autovelox-multa
Caro Mauro, sappiamo molto bene che le sanzioni amministrative avverso la violazione del codice della strada sono create ad hoc per fare cassa. Sarebbe ridicolo pensare che, invece, siano state concepite per la nostra sicurezza. Del resto, il modo con cui hanno costruito il tutto è palesemente indirizzato a multarci in continuazione e ad impedirci qualsiasi forma di tutela…dobbiamo pagare e stare zitti! Di fatto, ci è stato tolto qualsiasi strumento di difesa, rendendo troppo oneroso il ricorso al GdP, tra spese di avvocato, contributo unificato e raccomandata, non vale la pena provare a difendersi. E questa si chiama giustizia!!! Senza dire che, oggi, con tutti gli autovelox e telecamere varie, siamo controllati in ogni momento come dei criminali (mentre i veri delinquenti stanno al potere e sono profumatamente pagati con il nostro duro e mal retribuito lavoro). L’indignarsi di pochi, purtroppo, non porta ad alcun risulato, ma se fossimo in tanti a ribellarci a questo sistema dittatoriale, forse, si potrebbe fare qualcosa. Io qualche volta ho provato a fare ricorso al Prefetto, ma è quasi impossibile vincere (ovviamente!!!), in più, ti arriva da pagare il doppio, naturalmente!!! È una vergogna, ma non ci sono altre strade fattibili, oltre che, se possibile, evitare di circolare in auto. Io sono costretta a fare molta strada per motivi di lavoro e di famiglia, quindi, spesso subisco questa schifosa ingiustizia.
Il problema andrebbe risolto a monte con leggi più giuste e con la possibilità di difendersi senza dover sopportare spese enormi.
Un caro saluto.
Hai detto le cose come stanno, questo è un paese sempre più suicida.
SACROSANTA VERITA!!! NON VOGLIO STARE QUI A FAR POLITICA MA CREDO CHE SOLO LE STELLE (5) POSSANO SALVARCI. PARLIAMO CON CHI SI ASTIENE DAL VOTO SE VOGLIAMO CAMBIARE QUALCOSA. P.S. MI TROVO A SCRIVERE QUI PERCHE, DALLA SVIZZERA, ERO ENTRATO IN ITALIA PER FARMI UN GIRO NEL MIO AMATO PAESE E DOPO QUALCHE GIORNO MI E ARRIVATA A CASA, IN SVIZZERA, LA MULTA DI EURO 72.40 PER AVER SUPERATO IL LIMITE DI 6,8 KM ORARI… VI DICO INOLTRE CHE OGNI VOLTA CHE RIENTRO IN ITALIA DIETRO DI ME SI CREA UNA FILA LUNGHISSIMA DI TEDESCHI E OLANDESI CON LA SMANIA DELLA FORMULA 1 MA IO, ESSENDO ORMAI ABITUATO ALLE REGOLE ELVETICHE, CERCO SEMPRE DI NON SUPERARE I LIMITI. EBBENE, SAPETE UNA COSA? I TEDESCHI E OLANDESI SE NE FREGANO DEL NOSTRO CODICE DELLA STRADA PERCHE, ANCHE SE L ITALIA GLI SPEDISCE UNA MULTA A CASA, NON HANNO L OBBLIGO DI PAGAMENTO IN QUANTO, IN QUEGLI STATI, L ITALIA NON HA DIRITTO DI PIGNORAMENTO. IL NOSTRO PAESE STA MORENDO… E NON POSSIAMO CERTO INCOLPARE QUALCUN ALTRO SE NON IL NOSTRO POPOLO, SOPRATTUTTO CHI NON VOTA. SI SALVI CHI PUO.
Crede davvero che i 5 stelle abolirebbero gli autovelox?
Ieri sera in località Olmo (AR) ho visto un flash di una macchina fotografica 200 mt prima che passassi con la macchina.Premetto la macchinetta era montata accanto ad una macchina della polizia stradale ma non era segnalata.Quando sono passato davanti alla volante non mi hanno fermato.
In caso mi arrivasse la multa a casa è valida o la posso contestare?
Grazie
Ho concesso a mio figlio ed a due suoi amici, tutti patentati, la mia auto per un viaggio. Pochi giorni fa è arrivata una contestazione autovelox. I ragazzi si sono alternati alla guida e non sono in grado di dire chi guidasse in quel momento. Come comportarsi? La legge non può imporre a nessuno di autodenunciarsi falsamente, perché è un reato.
Buongiorno un cavolo! Ho appena ricevuto una multa per eccesso di velocità in un tratto extraurbano, la velocità consentita era di 90 kmh, lautovelox ha segnalato 95 kmh, ho possibilità di portare a buon fine il ricorso?
Ho preso una multa con autovelox di 167 €, pagata, ora devo pagare altri 267€ perchè non mi sono presentata dai vigili con la patente per dimostrare che alla guida c’ero io, in questo modo non tolgono i punti.
Ma è vero???
si è vero, però se paghi i 267euro i punti non li tolgono in quanto non è stata accertata la guida.
Ho preso una multa con autovelox presso il comune di Pugliano non so bene se si tratta di autovelox fisso o mobile, comunque volevo sapere se potevo fare ricorso visto che la stessa lo presa per motivi gravi praticamente 3 ore dopo e venuta a mancare la moglie di mio padre cioè la mia matrigna.
Ho tutti i documenti che possono confermare tutto
Mi dispiace ma non è una motivazione accettabile. I limiti di velocità vanno rispettati comunque; Anche in caso di emergenza! Tieni conto che i mezzi di soccorso devono rispettare i limiti.
Non credo assolutamente che anche i mezzi di soccorso debbano rispettare i limiti di velocità, anche se fosse vero si tratta di un obbligo assolutamente teorico e mai contestato: ho sempre visto le autoambulanze, automezzi dei pompieri ecc. correre a velocità elevatissime a sirene spiegate, superare con la doppia riga, passare col semaforo rosso (rischiando spesso incidenti gravi) ecc. D’altra parte chi si assume la responsabilità di contestare questo tipo di infrazioni ad un mezzo in movimento nel traffico stradale dalla cui tempestività dell’intervento può dipendere la vita di una o più persone?
Cazzata grande come una casa…i mezzi di emergenza usano i fispositivi che le vetture cibili non hanno
Buongiorno a tutti, post molto utilee interessante. Vorrei chiedervi se per una multa presa nel comune di carpiano, in.piena notte, per superamento limiti di velocita con autovelox non segnalato e arrivata via posta nel 2013, posso cmq fare ricorso anche se la cartella di equiralia é scaduta. Grazie
X favore.. Datemi delle info!
L’anno scorso ho pagato una multa di un velox di €214 .. Qualche giorno fa mi è arrivata la stessa multa da ripagare Xche in pratica non avevo spedito il tagliandino con scritto chi guidav l’autoveicolo… Io ho ancora la ricevuta della multa pagata! Ma quel tagliandino, non pensavo fosse indispensabile !! Per fortuna non sono abituata a prender multe!
Aiutoooo!
Resto che nel 2014 siamo ancora a perdere tempo per la burocrazia delle sentenze per far cassa , si capisce ch tutti possiamo correre un po di piu dei 50 famosi chi è che A imposto di mettere proprio quel limite facciamo anche noi come in Germania sulle strade e poi che fanno cassa con l’inganno certi Comuni è da sempre, per il mio punto di vista andremo sempre peggio facendo perder giornate per una multa ,non parliamo di quelli che (la patente)l’anno ritirata per un gingerino tagliato con un po di vino che magari fa l’autista o altro per vivere non ci sentiamo piu fra poco sicuri di muoversi per PAURA DI TUTTO peggio se sono Autisti stranieri che girano senza assicurazione e non vedono il problea perche loro non le pagano le multe al suo paese Auguri a tutti di Non inbattersi in Sanzioni Ciao Da Verona
Ciao a tutti guardate come è strana la nostra giustizia per chi beve anche una birra gli ritirano la patente per 2/3 Anni ( pericoloso assassino ecc) per la socetà non deve essere che vada in macchina,Perdendo il Lavoro nel frattempo : per quelli Stranieri senza dire La Nazzionalità ma si capisce di quale stiamo parlando che ci stanno invadendo con Aglio Se UBRIACHI e ti Uccidono i figli causa per incidenti non gli danno nemmeno un mese danno gli arresti domicigliari nemmeno la Sanzione .Sapete perchè Perchè Loro non Perdono Nulla rispeto GLI Italiani che mettono Pure L’orgoglio di esserlo e pagano .Per le sanzioni leggete bene tutto quando vi arriva una Multa-
Mi e pervenuta una multa da Milano per una entrata della ZTL premetto che non sono mai andato a Milano quel periodo con tanto di cartella ESATTORIALE sapete cosa abbiamo dovuto fare due giorni di iter burocratico perdere tempo per cercare l’errore nella foto non era il nostro mezzo ma il Vigile che guardava il monitor aveva rilevato la targa errata , nel contesto abbiamo dovuto perdere due giornate per trasmettere i documenti che non era il nostro mezzo Capite la Burocrazia che sbaglia ai Preposti e ammesso con tanto di Laura Spero .
io sono incavolata nera con l’italia. ho preso una multa con una macchina a noleggio ma siccome sono all’estero 8 mesi all’anno non ho potuto ritirare la notifica in posta .morale multa di 183 euro .mi hanno detto che devo pagarla 366 piu la mancata dichiarazione di chi conduceva per un totale di 666euro!!!!ma voi italiani siete tutti impazziti???? nessuno reclama?e poi per che cavolo le agenzie di noleggio vogliono la carta di crédito se non ti avvisano che hai preso una multa e potrebbero trattenerla dalla tua carta senza aspettare che ti si triplichi?
C’è qualcuno per favore che mi puo dire se è legale che una multa si raddoppi ? nei verbali non vedo scritto ciò
Tutti i verbali hanno delle falle. I ricorsi fatti bene nella maggior parte dei casi vengono accolti. Poi molto dipende dal G.D.P. se esamina il ricorso.
sto ricevendo multe a raffica (finora n. 8 + 4 da ritirare….) per i 9 gg centrali di agosto dove, per ovviare alla riduzione dei treni (1 all’ora) sono andata a lavorare in auto. E’ possibile fare ricorso? Mi sembra assurdo infierire così su persone che lavorano in pieno agosto!!! E, se è pur vero che andavo a 85/h sul ponte Ghisallo o in Via E.Fermi era in assenza di traffico! E allora che non tolgano nemmeno i 5E per entrare in città. Un furto legalizzato!!! Grazie a chi mi può aiutare.
Come si possa rilevare che l’autovelox stia rilevando il vero?
Ho ricevuto giovedì 27 novembre 2014 una multa presa con l’autovelox il 15 giugno 2014. Vorrei fare ricorso perché a mio avviso sono scaduti i termini di notifica ,come devo fare?
ho ricevute 6 multe autovelox nel giro di pochi giorni per limite di velocità (rilevata 88 effettiva 83) dopo 150 gg,
dal comune di Milano, già pagato le multe entro i 5 giorni, vorrei fare il ricorso al giudice di pace è ancora possibile. Grazie a chi mi può aiutare
Una multa presa con autovelox può essere annullata se contestata per motivi di emergenza con relativi certificati medici che attestano che in quel momento a bordo c’era una necessaria emergenza medica?
E dopo quanto tempo và in prescrizione una multa contestata al Prefetto?
Sono disperato, mi hanno notificato 11 multe tutte fatte il 19/04/2015 la prima alle 6.12 / 6.17 / 6.27 / cosi’ fino a Cassino alle ore 7.37 per un totale di 9 multe tutte per limite di velocità per aver superato di 10km/15km ridicolo una da 28,68 per velocità di 133,8. Mi chiedo e’ normale? Devo pagare tutte queste multe, 9 in un’ora e mezza? Solo a Salerno 3 verbali qualcuno mi dica cosa fare? Non ho mai preso una multa in 55 anni, me l’hanno inviate tutte in una volta. Chiedo consigli, grazie !
I punti? Il trasgressore non e’ identificato! Meno male.
Ciao Natale,
l’unico consiglio che sento di darti è di leggere attentamente le multe e controllare che rispettino tutto quanto indicato nell’articolo sopra. Magari ci sono i margini per proporre ricorso.
Questo è il mio ricorso al G. di P. che ho vinto. Credo che la sua pubblicazione possa essere utile.
UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI PESCARA
Ill.mo Sig. Giudice di Pace,
Il sottoscritto Alferazzi Giambattista, nato a Vasto (CH) il 18.10.1947, residente a Montesilvano (c.a.p. 65015) in Via Sinni n. 19 ove elegge domicilio ai fini del presente giudizio,
(ricorrente)
ricorre
contro il Ministero dell’Interno, nella persona del Ministro pro-tempore, con sede presso il Viminale a P.le del Viminale 00184 Roma,
(controparte)
avverso
il verbale di contestazione non immediata n. ATX0001010083 del reg. gen. n.149114 (All. n. 1), redatto dalla Sezione di Polizia Stradale di Pescara il 4.2.2009, notificato a mezzo del servizio postale in data 6.3.2009 all’odierno ricorrente quale proprietario/obbligato in solido dell’autovettura tg. DP446FP, per l’infrazione all’art. 142, comma 8 del C. d. S., accertata a carico di sconosciuto il giorno 6.11.2008 nel territorio comunale di Pescara sulla strada “SS16 DIRC SS16 DIRAMAZ. C- DEL PORTO DI PESCARA” in località “carreggiata MONTI-MARE” , che si impugna per i motivi in fatto ed in diritto di seguito esposti.
1) Incertezza assoluta di uno degli elementi essenziali di riscontro dell’infrazione
L’atto impugnato non consente di raggiungere certezza circa il luogo dell’accertamento della violazione.
Infatti la relazione di notificazione (foglio 1 dell’atto) e l’allegata fotocopia del verbale di contestazione (foglio 2 dell’atto), da considerarsi atto unico, tant’è che la prima contiene l’attestazione di conformità della seconda con il verbale originale archiviato agli atti dell’organo accertatore, relativamente alla progressione chilometrica riportano rispettivamente le differenti e contraddittorie indicazioni “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 8” e “… in località CARREGGIATA MONTI-MARE al Km 0,800”.
Da ciò risulta pregiudicata l’individuazione del luogo ove l’infrazione sarebbe avvenuta e, quindi, il diritto di difesa dello scrivente.
Poiché il vizio sopra considerato cade su un aspetto essenziale dell’accertamento, quale si rivela appunto il luogo in cui la condotta di guida avrebbe costituito violazione del C.d.S., viene a mancare ogni certezza sulla effettività della violazione medesima che costituisce presupposto del procedimento sanzionatorio in esame.
Pertanto, ad avviso dello scrivente, l’atto in questione, redatto in difformità di legge, posto che l’art. 201, comma 1 del C.d.S. prevede che nel caso in cui l’infrazione non sia immediatamente contestata il verbale debba riportare gli estremi chiari, precisi e dettagliati della violazione (tra cui la indicazione delle coordinate spaziali dell’avvenuto accertamento), è illegittimo.
2) Insussistenza della fede privilegiata ex art. 2700 Cod. civ. relativamente al verbale di contestazione n. ATX0001010083
La redazione del verbale avvenuta in data 4.2.2009, e cioè ben 90 giorni dopo la rilevazione della presunta violazione (6.11.2008) mediante apparecchio autovelox (in grado di segnalare l’infrazione al momento stesso della sua commissione attraverso la triplice dotazione di display, emettitore di segnale acustico e di stampante), è stata effettuata da parte di persona non presente al momento della commissione della violazione, diversa da quella che, gestendo l’apparecchio di rilevamento, aveva modo di accertare de visu, attraverso l’esame dello strumento, il superamento del limite di velocità (manca, infatti, l’attestazione da parte del verbalizzante che il fatto costitutivo dell’infrazione sia avvenuto in sua presenza).
Pertanto, avendo il pubblico ufficiale rogante attestato tale circostanza pur se non avvenuta in sua presenza, ma aliunde appresa, ne consegue che il verbale in questione non possa godere della fede privilegiata riservata a tale tipo di atto come disposto dall’art. 2700 cod. civ., e ciò è ulteriormente avvalorato dalle contraddizioni emergenti al punto 1) del presente ricorso che già di per sé rendono inattendibile l’atto di contestazione.
Quanto sopra trova conforto sia nella dottrina che nella costante e consolidata giurisprudenza che sul punto ricalcano il dettato del citato art. 2700 Cod. civ. secondo cui l’ordinamento riserva la massima attendibilità a quanto riferito dal pubblico ufficiale nel verbale, ma a condizione che lo stesso riferisca circostanze oggettive avvenute in sua presenza; ne consegue che non può delegarsi, quasi per una sorta di proprietà transitiva, l’onere di verbalizzare i fatti cui l’accertatore ha assistito, pena il venire meno della suddetta fede privilegiata.
3) Erronea registrazione cronologica del verbale
Pur essendo assorbenti le eccezioni di cui sopra si deduce, inoltre, che il verbale opposto reca il numero 149114 di registro generale, senza fare alcuna menzione dell’anno solare di riferimento.
Al riguardo si osserva che l’art. 383 del D.P.R. 16.12.1992 n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del Codice della Strada) al comma 3° stabilisce che “ I verbali devono essere registrati cronologicamente su apposito registro da cui risultano i seguenti dati: numero di registrazione, … …Il numero di registrazione deve essere progressivo per anno solare.”
Orbene, non vi è dubbio che l’inosservanza degli elementi che ex art. 383 del D.P.R. n 495/92 devono essere inseriti in un verbale di contestazione di infrazione stradale, rendono il medesimo illegittimo.
4) Erronea individuazione del dies a quo da cui far decorrere il termine previsto per le comunicazioni richieste dall’art.126 bis, 2 comma del C.d.S.
La relazione di notificazione, al paragrafo Ulteriori avvisi importanti – Decurtazione di punti dalla patente recita testualmente: “Poiché una o più violazioni contenute nel verbale comporta la decurtazione di punti dalla patente (art. 126 CDS), entro 60 giorni dal momento in cui ha ricevuto la presente relazione di notifica, la S.V. è invitata a comunicare i dati relativi alla persona che conduceva il veicolo nel momento in cui la violazione è stata accertata…Il destinatario del presente atto è tenuto a comunicare entro 60 giorni i dati personali e, se conosciuti, quelli della patente di guida della persona che si trovava alla guida al momento della commessa violazione.”
Al riguardo si osserva che, come è noto, con sent. n. 27 del 24.1.2005 la Corte Costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art 126 bis, 2° comma del C.d.S. per violazione del principio di ragionevolezza nella parte in cui “…assoggetta il proprietario del veicolo alla decurtazione dei punti della patente quando ometta di comunicare all’Autorità amministrativa procedente le generalità del conducente che abbia commesso l’infrazione alle regole della circolazione stradale”. Nella stessa sentenza viene chiaramente enunciato, anche se incidentalmente, il principio secondo cui “…in nessun caso il proprietario è tenuto a rivelare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali o amministrativi per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione” dovendosi intendere “definita” la contestazione “…quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
Del resto, la stessa norma recita: “L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne da’ notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi.”
Sulla scorta del sopra richiamato principio enunciato dal Giudice delle Leggi, delle conformi pronunce giurisprudenziali (in ultimo la sentenza n. 147/09 del Giudice di Pace di Roma, Sez. II: “…Il proprietario del mezzo non è tenuto a rilevare i dati personali e della patente del conducente prima della definizione dei procedimenti giurisdizionali per l’annullamento del verbale di contestazione dell’infrazione….”), nonché di una corretta valutazione sistematica di tutto l’assetto normativo in materia e ribadito che lo stesso art. 126 bis C.d.S. dispone che la sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente possa essere applicata soltanto dopo l’esaurirsi della procedura giudiziaria, deve ritenersi che la pendenza dei termini per l’esperimento dei rimedi giurisdizionali o amministrativi o addirittura, come nel caso che ne occupa, l’avvenuta proposizione del ricorso avverso il verbale di contestazione privi quest’ultimo della necessaria definitività che matura soltanto con lo spirare del termine utile al ricorso o dalla pubblicazione della eventuale sentenza di rigetto non ulteriormente impugnata, circostanze dalle quali dovrebbero decorrere i termini che impongono al proprietario del mezzo di rilevare e comunicare i dati del conducente.
5) Assenza di corretta omologazione
Il dispositivo misuratore di velocità mod. 104/C2, omologato con Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Min. Infrastr. e Trasporti) – Ispettorato Generale Circolazione e Sicurezza Stradale n.2483 del 10.11.1993, in quanto strumento di misura di valenza legale (così come le bilance a funzionamento automatico, i contatori di acqua e gas, gli analizzatori di gas di scarico etc), avrebbe dovuto essere omologato dal Ministero dell’Industria del Commercio e dell’Artigianato – Ufficio Metrico Centrale, secondo quanto prescritto dal D.P.R. 12 Agosto 1982, n. 798 recante “Attuazione della direttiva CEE n. 71/316 relativa alle disposizioni comuni agli strumenti di misura ed ai metodi di controllo metrologico”. Il predetto Ufficio Metrico Centrale è l’unico Ente che, comprovandone la validità tecnica, è competente in materia di omologazione di strumenti di misura. In assenza di tale omologazione, un qualsiasi strumento di misura, e quindi anche il mod. 104/C2, non può essere utilizzato per rilievi di carattere metrico-legale. Pertanto l’omologazione del misuratore di velocità mod. 104/C2 da parte del Ministero LL.PP. non è altro che una approvazione di utilizzo, e non ha valore ai fini della sicurezza e valenza metrologica dello strumento misuratore.
6) Mancata prova in ordine alla corretta taratura dell’apparecchio con cui è stata rilevata l’infrazione
Nel verbale di accertamento in questione si contesta la circolazione ad una velocità di Km/h 111 (eccedente Km/h 21 quella limite fissata in Km/h 90), rilevata con Autovelox della soc. “Sodi Scientifica S.p.A.” mod.104/C-2, matricola 51876, di cui vengono forniti gli estremi della omologazione ma non anche i dati relativi alla taratura.
I termini “omologazione” e “taratura” (o, meglio, “conferma metrologica”) non sono certamente sinonimi, dovendosi intendere per il primo, la convalida – peraltro limitata ad uno o più prototipi (non, quindi, riferita alla singola macchina messa in commercio ed adoperata dagli agenti rilevatori)- e la conseguente autorizzazione all’uso da parte dell’autorità competente di strumenti di misurazione identici a quello omologato, ritenuti tali sulla base di dichiarazioni di conformità rese dalla ditta costruttrice all’ente acquirente; per il secondo, l’operazione di manutenzione periodica in grado di rilevare eventuali errori sistematici dello strumento medesimo (intervenuti durante l’uso per le cause più diverse: urti, vibrazioni, shock termici, variazioni della tensione di alimentazione, immagazzinamento in ambiente umido, invecchiamento dei componenti etc.) e di correggerli al fine di evitarne l’applicazione errata, così da conferirgli rigorosa e piena attendibilità. In pratica significa controllare uno strumento utilizzandone come riferimento un altro, più accurato, che fa da campione; un po’ come quando si controlla il proprio orologio con l’ora esatta del televideo o di altro campione di riferimento.
L’accesso presso la Sezione della P.d.S. di Pescara finalizzato all’assunzione di informazioni relative alla taratura dell’apparecchiatura mod.104/C-2, matricola 51876, non ha sortito effetti poiché l’addetto della Sez. della P.d.S. ha negato la necessità di un documento attestante la taratura dello strumento, senza nulla specificare riguardo alla sua esistenza o meno.
Orbene, a prescindere dal fatto che una verifica del genere dovrebbe essere sempre possibile da parte del cittadino interessato, pena lo scadere nell’arbitrio e la lesione del diritto costituzionalmente garantito di cui all’art. 24 della Costituzione, è appena il caso di far presente che la norma di cui all’art. 142, comma 8 del C.d.S. stabilisce che “…chiunque supera di oltre 10 km/h e di non oltre 40 km/h i limiti massimi di velocità è soggetto a sanzione amministrativa…”.
Appare, pertanto, chiaro come, in base alla espressa previsione codicistica, l’esatta misurazione della velocità sia pregnante per una corretta individuazione della condotta del conducente del veicolo che può, a seconda dei casi, essere ritenuta regolare, ovvero sanzionabile ai sensi del sopra richiamato comma 8 o, addirittura, censurabile in modo più severo nelle ipotesi di velocità superiore di 40 Km/h rispetto ai limiti consentiti.
Del resto l’art. 345 del regolamento di attuazione del C.d.S., concernente le caratteristiche dei dispositivi per la misurazione della velocità dei veicoli, prevede che “le apparecchiature destinate a controllare l’osservanza dei limiti di velocità devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocità del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile…”. Orbene, proprio l’inciso “in modo chiaro ed accertabile”, è sintomatico della necessità che l’accertamento delle violazioni affidate ad un apparecchio elettronico avvenga, in ossequio ai principi di certezza del diritto, in modo preciso ed inequivoco, nel rispetto delle previsioni legislative nazionali e non (Legge 11.8.1991 n. 273 e norme UNI 30012), tese a garantire l’affidabilità degli strumenti di misurazione.
La suddetta normativa tecnica europea UNI EN 30012 (ora integrata nella norma UNI EN 10012) relativa al sistema di conferma metrologica di apparecchi per misurazione (ove per conferma metrologica intende “l’insieme di operazioni richieste per assicurare che una funzione di un apparecchio per misurazione sia in uno stato di conformità ai requisiti per l’utilizzazione prevista”), afferma la necessità “…di una taratura periodica…” e, nella parte conclusiva, stabilisce che “Alla presente norma europea deve essere attribuito lo status di norma nazionale, o mediante pubblicazione di un testo identico o mediante notifica di adozione, entro aprile 1994, e le norme nazionali in contrasto devono essere ritirate entro aprile 1994”.
Detta taratura, necessaria ed obbligatoria in applicazione della citata normativa internazionale, comunemente osservata in ambito militare, industriale e civile nei paesi della Comunità Europea,, è regolata anche dalla normativa nazionale contenuta negli artt. 2 (Istituti metrologici primari) e 4 (Centri di taratura) della citata L. 273/91 recante “Istituzione del Sistema Nazionale di Taratura”, introdotta al fine di assicurare attendibilità e certezza alla taratura degli strumenti elettronici.
L’applicazione pratica della legge coinvolge l’Istituto Nazionale per la Ricerca Metrologica (INRIM), presso il quale si elaborano le grandezze di riferimento su cui, successivamente, i Centri SIT (Servizio di Taratura in Italia ) effettuano la taratura degli strumenti con emissione dei relativi certificati.
Dal combinato disposto delle suddette normative scaturisce la necessità e l’obbligo di sottoporre a taratura periodica gli apparati utilizzati nel rilevamento della velocità, soprattutto dopo l’introduzione della facoltà della contestazione non immediata e, ancor di più, della sanzione accessoria della decurtazione dei punti dalla patente.
Né può confutarsi che nel caso di specie sia sufficiente l’attestazione fatta sul verbale con la consueta formula stereotipata “ L’apparecchiatura di misura, della quale è stata preventivamente verificata la corretta installazione ed il buon funzionamento…”.
Tale operazione, infatti, non può sostituirsi a quella di taratura, dato che la verifica (autotest o simili) eseguita dalla pattuglia operante, cui le norme in vigore non riconoscono le necessarie competenze tecniche in tema di verifiche metrologiche, può al più essersi limitata all’osservazione di condizioni di autodiagnosi (del tipo di quelle presenti in tante apparecchiature elettroniche) per accertare il corretto funzionamento dei componenti interni dello strumento, ma non può offrire la garanzia che le misure ottenute con quello strumento siano corrette, al pari di una idonea procedura di taratura.
Sul punto, inoltre, va aggiunto che nessuna tolleranza forfetaria (cioè il 5% stabilito dalla legge) può sostituire la taratura, unica operazione in grado di rilevare e correggere eventuali errori sistematici e di confermare la conformità dello strumento alle caratteristiche metrologiche richieste.
Pertanto, allo stato dei fatti la taratura dell’apparecchio Autovelox Sodi Scientifica S.p.A. mod.104/C-2, matricola 51876 è da ritenersi non eseguita.
Tenuto conto della possibilità di errore, sempre presente in apparati elettronici sensibili abilitati alla rilevazione della velocità, ne discende che una rilevazione quale quella che ha dato origine al verbale di contestazione che qui si oppone, eseguita con apparecchiatura non preventivamente tarata, non garantisce che la velocità segnalata corrisponda a quella effettivamente tenuta dal veicolo; pertanto, non potendosi ritenerla attendibile, essa non offre la certezza della violazione del limite di velocità e rende così privo di efficacia il verbale di contestazione che ne è scaturito.
A conforto delle sù esposte argomentazioni vi è anche il prevalente indirizzo giurisprudenziale che in tema di determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità ritiene non potersi considerare fonti di prova le risultanze di strumenti elettronici solamente omologati all’origine e testati nell’imminenza dell’installazione, reputando necessario, invece, che tali risultanze provengano da apparecchiature sottoposte a preventive periodiche tarature, certificate dagli enti preposti e dirette all’accertamento della loro funzionalità tecnico-strumentale per eliminare qualsiasi dubbio sulla certezza della misurazione che, altrimenti, sarebbe inattendibile e, perciò, inidonea a provare la fondatezza dell’accertamento amministrativo.
Diversamente opinando, l’apparecchiatura, una volta omologata, sarebbe assistita da una presunzione di buon funzionamento non verificabile in alcun modo, data anche l’irripetibilità dell’accertamento e l’impossibilità di risalire a posteriori alla sua corretta funzionalità.
Tali enunciazioni di principi che prendono le mosse dalla sentenza n. 363 del 22.5.2000 del Tribunale di Lodi, sono contenute in numerose altre decisioni di cui qui si citano soltanto le più emblematiche:
G. di P. di Teano 18.12.2000; G. di P. di Gonzaga 9.12.2003 sent. n. 222; G. di P. di Rovigo 23.9.2004 sent. n. 642; G. di P. di Taranto 27.10.2004; G. di P. di Porretta Terme 6.12.2004 sent. n. 108; G. di P. di Civitavecchia 8.3.2005; G. di P. di Lendinara 13.4.2005; G. di P. di Lecce 15.4.2005, 10.6.2005, 12.12.2005; G. di P. di Bari 7.7.2005; G. di P. di S. Pietro Vernotico 20.7.2005; G. di P. di Lagonegro 3.10.2005; G. di P. di Portogruaro 14.10.2005; G. di P. di Moncalvo 17.12.2005; G. di P. di Ovada 3.3.2006; G. di P. di Pozzuoli 29.3.2006; G. di P. di Recco 7.6.2006; G. di P. di Catania 28.5.2007; G. di P. di Ancona 27.7.2007; G. di P. di Taranto 21.11.2007; G. di P. di Mileto 18.1.2008 n. 9; G.di P. di Galatina 20.9.2008; G. di P. di Lecce 12.1.2009 e 21.1.2009.
Per tutto quanto sopra esposto voglia codesto Ill.mo Sig. Giudice di Pace, previa sospensione degli effetti del verbale di contestazione, accogliere il presente ricorso annullando il provvedimento opposto.
Allegati:
1) Verbale di contestazione ATX0001010083
2) Fotocopia carta di identità
Pescara _________________________________________
(Giambattista Alferazzi)
Grazie per la segnalazione Giambattista!
Vi suggerisco un modo efficace per non prendere alcuna multa.INCOMINCIATE A RISPETTARE I SEGNALI E RISPARMIERETE TEMPO E DENARO,e non fate innervosire chi vi sta davanti a 50km/h e volete a tutti i costi sorpassarlo,perche’ non vedete o non volete vedere che il limite e’ di 50Km/h,forse state anche telefonando?Ricordate che qualsiasi mezzo di trasporto e’ un(ARMA) che puo’ procurare danni irreversibili:Auguri
Caro Armando, ho appena ritirato due multe per eccesso di velocità (in una marciavo a 68 Km/h nell’altra a 51 Km/h) emesse sulla base delle rilevazioni di un autovelox posizionato 10 metri PRIMA del cartello che indica il confine del comune, su una strada dove il limite di velocità è 70 Km/h e dove il traffico è spesso tale da non consentire neppure di arrivare a tale velocità (così si spiegano i 51 km/h). Vieni tu a pagare la mia multa, visto che il limite lo stavo rispettando? O paghi tu per me il costo del ricorso?
Caro Giambattista complimenti,
ma se ci postassi anche la sentenza, te ne saremmo molto grati.
Mitico!
Qualunque cosa fai, comunque ti comporterai, prima o dopo una multa sempre prenderai.
Siamo in Italia, il “paese” dove la persona, onesta o disonesta che sia, é vista dalle “Forze dell’ordine” come forza potenziale da sfruttare fino alla fine dei suoi giorni.
Ci sono comuni che usano l’autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l’autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.
Ci sono comuni che usano l’autovelox per fare cassa. Puoi andare lentissimo, sulla nuova Rivoltana , ti arriveranno lo stesso grandi multe da parte del comune di Settala. E come si può contestarle? I tuoi testimoni, contro l’autovelox apposta tarato sbagliato, non puoi farci niente. Avranno sempre ragione loro, anche se hanno torto marcio.
Ho ricevuto nel 2012 un avviso di pagamento dal Comune di Spoltore per una multa con autovelox a cui ho pagato immediatamente.
Adesso a distanza d 3 anni mi arriva questa ingiunzione di pagamento.
E’ legale? cosa posso fare?
Ciao Guido,
Premesso che da un commento è difficile valutare una situazione che può avere mille sfumature, puoi controllare di avere all’epoca pagato tutto (cioè sanzione, eventuali spese di notifica, eventuali interessi, ecc) e di averli pagati entro i termini fissati dal comune.
Devi anche controllare, in caso di multa con decurtazione dei punti, di aver fatto la comunicazione su chi era alla guida. Se tutto questo è stato fatto, potrebbe trattarsi di un errore del comune. Può allora scrivere una lettera (racc. A/r anticipata via fax) spiegando l’errore, allegando i documenti che provano il pagamento fatto all’epoca della multa.
In ogni caso può chiedere maggiori informazioni a un’associazione di consumatori.
Buonasera,
Mi hanno messo la multa perché ho parcheggiato l auto lungo la strada ma la multa non e’ stata compilata , non c’è data, ne numero protocolo,ne crocetta su violazione e importo da pagare… Nel retro del foglio c’è scritto che non si può proporre ricorso contro il preavviso … E’ necessario attendere la notifica del verbale. Ma è’ valida?… Cosa devo fare?
Buongiorno Lucrecia,
da quanto scrivi credo tu abbia trovato soltanto un preavviso di contravvenzione, che dovrebbe servire unicamente ad informarti della procedura e a darti la possibilità di pagare in una forma ridotta entro un termine breve. Se ritieni di avere motivi validi per impugnare la multa, puoi aspettare la notifica a casa del verbale vero e proprio.
ho ricevuto una multa per limite di velocità di 5 kmh con velomatic 512 D matr. 04818 entro 5 gg. ridotta del 30% per le spese di notifica € 14,00 una raccomandata a/r costa circa€ 5,00 perchè ha lievitato di 9€uro perchè devo pagare 14,00€uro per la notifica per posta
Buongiorno Anna Maria,
la notifica dei verbali non è una semplice raccomandata e ha pertanto costi diversi dai prodotti postali che conosci. Nessuna lievitazione, quindi, si tratta dei costi previsti per la formalità eseguita.
Salve,
mi viene notificata ieri (23 Novembre 2015) a casa dei miei genitori (mia precedente residenza) una multa per eccesso di velocità rilevata con autovelox a Ottobre 2015 e i miei genitori la ritirano firmando.
Il mio cambio di residenza risale a Luglio 2015 e mi è arrivato già da tempo l’aggiornamento della carta di circolazione.
Mi chiedo se la notifica effettuata ad una residenza precedente (errata) possa essere considerata una ragione di annullamento anche nel caso in cui effettivamente la notifica è stata effettuata, con firma di un parente.
Grazie e complimenti,
Salve Fabio,
la notifica eseguita presso vecchia residenza, successivamente al cambio annotato nei pubblici registri, è irregolare e quindi non vale ad interrompere i termini per la notifica della multa. Tuttavia, nel tuo caso si pone il problema del ritiro da parte dei tuoi genitori e del modo in cui questo potrebbe essere letto. Inoltre, da quanto riporti, non è ancora trascorso del tutto il termine che hanno per notificarti la multa. Ancora, impugnare la multa potrebbe portare il Giudice a ritenere la notifica sanata dalla dimostrazione che a te l’atto è effettivamente pervenuto, tramite i tuoi parenti, nonostante l’indirizzo sbagliato. Dunque, se non ci sono altri motivi di contestazione, penso che le alternative siano due: pagare il dovuto entro i termini, oppure lasciare scadere la multa e tentare l’impugnazione della futura cartella, sostenendo proprio l’errata notifica. In caso di perdita, ti troveresti però a pagare una somma maggiore, con interessi e spese di notifica. Spero di essere stata chiara, grazie a te dei complimenti!
Ho ricevuto una multa per eccesso di velocità, rilevata con autovelox fisso dalla polizia municipale del Comune di Rimini.
LA foto, visionabile on line sul sito della PM – RN , riportava solo la targa della mia macchina e non gli altri dati relativi alla contestazione.
Telefonicamente l’ufficio mi ha spiegato che:
– il programma consente solo all’ufficio, ma non all’utente, di visionare quei dati, perchè il programma è proprio fatto così e il verbale viene fatto in automatico dalla P.M. sulla base dei dati dell’autovelox e non c’è motivo di dubitarne-
Comunque, abitando io a circa 100 Km da Rimini, dopo richieste telefoniche e per email, finalmente e oltre i 5 giorni dalla notifica del verbale, mi hanno inviato la foto con sovrimpressi giorno e ora. Mancano però i dati relativi alla velocità.
Alla mia richiesta di chiarimenti, mi è stato spiegato che l’ ufficio rileva la velocità in automatico dalla strumentazione. Quanto a me, la posso leggere nel verbale!
Così oggi ho scritto altra email chiedendo che mi inviino fotogramma/rilievo da cui risultino anche i dati relativi alla velocità.
Vi chiedo cortesemente:
E’ mio diritto avere foto completa di tutti i dati riferentisi all’infrazione contestata e cioè targa, luogo, giorno, ora, velocità, o possono i vigili, con motivazioni varie (strumentazione automatica ?), disattendere le mie richieste di visionamento completo e dirmi che, se voglio vedere tutti i dati, questi sono scritti nel verbale?
Salve. Oggi nella ss131 Cagliari PTorres in una piazzola di sosta una pattuglia della polizia stradale faceva rilevamenti con metodo telelaser. Per farla breve credo di essere stato beccato a 105km/h in una zona a 80 o 90km/h max. Non sono stato fermato al momento. Mi devo aspettare la multa a casa con raccomandata come con autovelox? Grazie mille buon lavoro. Italo
Salve. In caso di velocità rilevata con telelaser da una piazzola di sosta dalla pattuglia della polizia stradale, gli agenti devono fermarti subito per contestarti l’infrazione o può arrivare a casa come per l autovelox mobile e fisso? Grazie mille. Italo
Buonasera a tutti
Oggi pomeriggio sono passato ad una velocità oltre il limite davanti un autovelox mobile della Polizia Municipale di Roma in una strada urbana: premettendo che ho le prove video inerenti al fatto che non vi era la presenza di nessun agente di polizia a presiedere vicino alla macchina dell’autovelox, poiché gli agenti erano all’interno dell’autovettura, è possibile fare ricorso ottenendo così la revoca di una probabile multa?
Grazie mille per la disponibilità!
ritengo tale comportamento non regolare perché prima del fermo macchina dovevano mandarmi una R/R con l’avvertenza che, trascorsi inutilmente 30 gg., si sarebbe provveduto al fermo macchina. Finalmente, dopo mille richieste, sono entrato in possesso, tramite email, delle foto comprovante l’avvenuto eccesso di velocità. Non posso chiedere il perché non mi era stato contestato de visu l’avvenuta infrazione in quanto il Prefetto aveva approvato questa eccezione. Però, dalla lettura della risposta ad una mia precedente, risulta che il tipo di misuratore della velocita (marca e tipo) è stato omologato dal Ministero competente in data successiva alla avvenuta infrazione. Cosa dovrei fare? Potrei chiedere alla Provincia di Alessandria un provvedimento di autotutela che annulli il provvedimento ora notificato. Grazie, oscar roncaglia
Mi hanno notificato oggi una multa con autovelox 105se scattata a Firenze, nella foto c è la mia auto in corsia di sorpasso e sulla corsia di marcia normale un pulman, in questa foto non.si vedono targhe poi sopra , altra foto con la mia auto con targa in evidenza.
La parte anteriore della mia auto è affiancata per circa un metro alla parte posteriore del pulman.
Ci potrebbero essere i presuppusti per un ricorso?
Se la postazione autovelox non è visibile lontana dalla volante e non segnalata posso fare ricorso?
Pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare,pagare ho preso una multa perchè andavo
ad 80 Km/h su un tratto di strada dove il limite è 90 Km/h,udite udite e stato abbassato il limite
di velocità a 70km/h perchè sulla strada si sono formate delle buche rendendola pericolosa.
Ncull e chi ve muort invece di ripararle le strade!!!!!
Buon giorno.
Buon giorno a tutti. Tutto ciò che ho letto è vero e sacrosanto, purtroppo l’utente finale ha poche armi a disposizione e per la stra maggioranza si finisce sempre a pagare anche nei casi di ingiustizia. Giambattista Alferazzi; nel suo ricorso si evince una preparazione legale che lo mette al sicuro da ogni “colpo di coda”. Nostra (di famiglia) esperienza: multa presa con T-Red da mio figlio alle 5 del mattino (passato con il giallo/rosso) = ammontare del verbale £. 465.000. il T-Red in questione era quello di Cornaredo (il primo caso di alterazione delle tarature accertato e, se non ricordo male, con la sospensione dal servizio dal capo dei vigili)….insomma per farla breve…vado allo sportello di Equitalia (la riscossione della multa era di loro competenza) evidenzio che la multa è frutto di una truffa accertata; mi propongono comunque di pagare (offrono una formula di pagamento rateizzata), fare ricorso presso il Giudice di Pace di Rho….siccome l’ufficio preposto non comunica l’esito del ricorso…dovremmo eleggere residenza legale presso avv. del posto oppure recarsi tutti i giorni presso l’ufficio del G. di P. per vedere se il ricorso è stato accettato….nel caso che il ricorso non avesse avuto buon fine…avremmo dovuto pagare le spese accessorie….Al fine….abbiamo fatto due conti….abbiamo pagato…ci è costato meno ma ci ha lasciato un’amaro…e una sfiducia verso le istituzioni che ora è diventata cronica.
MULTE T-RED IL 1° SCANDALO ITALIANO a Cornaredo. Abbiamo pagato £. 465.000 per una truffa accertata.
Buonasera, nel tratto della galleria di Monte Giove a Terracina hanno attivato dall’inizio dell’estate nelle due direzioni di marcia e in ingresso e in uscita dalla galleria i tutor per la rilevazione della velocità media. Purtroppo la cartellonistica di avviso posizionata in prossimità e sul punto di rilevazione non fa menzione del tipo di rilevatore (safety tutor appunto) ma semplicemente indica CONTROLLO ELETTRONICO DELLA VELOCITà.
Pertanto al passaggio dei punti di rilevazione, pur rispettando i limiti nel tratto intermedio, ho superato il limite della velocità media e per questo ho ricevuto già 4 multe e probabilmente ne riceverò altre.
Nei verbali inoltre non è indicato la tipologia di rilevatore (safety tutor appunto) ma si deduce solo perchè si cita il superamento dei limiti XX procedendo alla velocità media YY.
Secondo voi ci sono gli elementi per fare ricorso soprattutto per il fatto che non è indicato e non si cita che si tratti di un safety tutor?
Mi è stata notificata una multa per eccesso di velocità, sulla multa risulta solo la targa del mio veicolo senza alcun fotogramma nè tipo di autoveicolo. Io però in quel luogo non sono mai stato nè altri usano la mia macchina . I carabinieri non hanno voluto accettare la mia denuncia dicendomi di rivolgermi al giudice di pace. Come posso difendermi se qualcuno ha camuffato la mia targa? Cosa devo fare?
Grazie
Salve, voglio ringraziare Gianbattista per il ricorso che ha messo on line, l’ho usato per presentare un ricorso al prefetto per una multa presa con autovelox, mi sono fidato di lui e di quello che dice speriamo di aver fatto bene.
Ho ricevuto nel giro di un mese 2 multe con date diverse per eccesso di velocità nello stesso posto alla stessa velocità 116,1 km/h dove c’è un limite di 70 km/h.
Alla prima avevo dei dubbi in quanto tendo a rispettare i limiti, ma alla seconda diciamo che i dubbi sono aumentati anche perchè conoscevo la posizione dell’ autovelox e mi è stata contestata la stessa velocità della prima multa 116,1 km/h.
Ci sono i presupposti per fare ricorso ?
Grazie delle risposte.
Cordialità, andrea
Ho ricevuto una multa con autovelox…l’ho pagata entro cinque giorni …pero’ ho ritardato di due giorni l’invio dei documenti che attestavano chi conduceva l’auto….ora dopo quasi due mesi mi e’ arrivato un verbale con contocorrente da pagare 215,00 euro …come se non avessi inviato i documenti per la decurtazione dei punti….io non trovo giusto perche’ la multa l’ho pagata in tempo e i documenti anche se iviati in ritardo di due giorni erano in loro possesso e avevano il nominativo giusto …..
mi e’ stata sanzionata una multa riguardante eccesso di velocita da autovelox con postazione fissa. la multa e’ di 46,00 euro in quanto ho superato i limiti di velocita’ x soli 8 km da 80 a 88 . la cosa strana e’ che l autovelox era posto come da foto da me visionata sul sito nella corsia opposta e quindi non ero in possibilità di vedere l apparecchio in questione anche xche avrei visto solo la parte posteriore dello stesso e quindi come facevo a capire che fosse un autovelox. lo stesso doveva essere posto sulla mia corsia di marcia e quindi ben visibile . lei cosa ne pensa posso fare ricorso? o mi conviene pagare? grazie e saluti
Paga e ti togli il fastidio…Saluti
Grazie per l’articolo, ho una domanda da porre:
sulla statale SS637, nel tratto tra Ceccano e Castro dei Volsci, è presente una palina con un sistema di rilevazione di velocità e traffico di ultima generazione (wireless) installata su un suolo privato senza nessuna segnalazione ed orientata verso la strada. Ammesso che non sia ancora per fini sanzionatori, ma si può puntare una camera su di un suolo pubblico senza l’adeguata segnalazione di zona video-controllata?
Da quella posizione potrebbe riprendere tranquillamente l’interno delle auto e quindi la legge sulla privacy non sarebbe applicata.
Grazie per l’attenzione.
buongiorno, ho preso un multa sull ss.714 nel comune di Spoltore con autovelox 104C-2 , per caso qualcuno ha idea se la polizia stradale ha il certificato di taratura di questo autovelox. avete avuto qualche caso simile di ricorso avverso questo tipo di autovelox .sarei tentate di fare ricorso.grazie
Su via del Sassone, comune di Ciampino c’è una postazione fissa AUTOVELOX e il relativo cartello che ne avvisa della presenza in questi giorni è coperto dal ramo di un albero di olivo e quindi non visibile. Occhio perchè la multa non dovrebbe essere valida, vero??? a disposizione di chi ne avesse bisogno foto e video.
Buongiorno…ho appena ricevuto due verbali per eccesso di velocità per lo stesso giorno ad un minuto di distanza l’uno dall’altro…a 13 mt di distanza..posso provare a contestare la seconda o devo pagare? Il limite era 70 km/h io ho fatto rispettivamente 100 e 91 km/h…
scontrino autovelox mobile senza targa orario sbagliato e senza la via è regolare ?se è per accertare la veloxità la risposta è no
In data odierna 05/09/2018 mi è stato notificato un Verbale di Accertamento di violazione del codice della strada commessa in data 06/04/2018.
Il verbale è stato spedito in data 04/09/2018.
Posso fare ricorso (Considerato che sono trascorsi più di 120 giorni dalla data di accertamento dell’infrazione) o sono costretto a pagare la multa?
quanto vale un decreto prefettizio per identificare tratti di strada dove non è necessaria contestazione immediata?
gradirei ricevere modulo per fare ricorso al prefetto di milano per multa autovelox notificata oltre 90gg dalla data infrazione grazie
Buongiorno,
sono italiano residente in Zagabria e ho ricevuto quattro multe dalla Polizia municipale comune di Pistoia, notificatemi il 25.09.18; si tratta di due infrazioni (il 9 e 15.12.17) per accesso in ZTL, una (4.12.17) per circolazione in corsia riservata e una (22.10.17) per eccesso di velocità su Raccordo con autostrada. Mi risulta che i termini di notifica siano però di 150gg…posso fare ricorso al giudice di pace? Ho anche dubbi sul fatto che il misuratore di velocità (omologato) sia comunque stato sottoposto a verifica annuale come richiesto dalla legge. Grazie
Io volevo chiedere una cosa, con velo ok, bussolotti color arancio ben visibili e segnalato, ho ricevuto una multa, perché con lo scatto dei 5 km raggiungevo i 52 km orari, però nn sono. Stata fermata perché erano dalla parte opposta e nel verbale hhano scritto che Nn Nn sono stata fermata perché Nn c erano le condizioni di sicurezza… È legale che si mettano dall altra parte e poi ti dicano che Nn ha potuto fermarti, certamente se sei contromano
giorno 06/11/2018 ore 13:40 via Brescia-comune di Cologne il conducente del veicolo MOTOCICLO targa dw85835 ha violato l’art 141/2-11 del c.d.s. poiché: ometteva di conservare il controllo del veicolo e di essere in condizione di sicurezza per l’arresto tempestivo del veicolo
La violazione non e stata immediatamente contestata causa: violazione accertata in uffico
Dalle violazioni suddette consegue la sanzione accessoria: NESSUNA
Gli accertatori:++++
Respo/data immissione dati(art.3,comma 2, d.lgs.12/02/39): +++ 7/11/2018
Trasgressore: nato+++ residente+++
Obbligato:+++ nato++++il+++ residente++++
La multa in questione fa riferimento ad un incidente( macchine in colonna sorpassato a sinistra con il mio motociclo una macchina svoltava a sinistra con freccia inserita non vedendola ho frenato cadendo da un lato, senza minimamente sfiorare la macchina)
Incidente avvenuto in data 22/08/2018 ore 15:37
Vengo a sapere che la multa fa riferimento al questa data solo recandomi al corpo della polizia, convinta di non aver causato nessuna violazione nella data scritta loro(dal verbale) mi sono recata all’ Aci in mattinata(prima di recarmi dalla polizia) per capire come mai ricevo una multa di un infrazione avvenuta 10 giorni fa su di un veicolo radiato(fatto radiale in data 27/09/18) loro(pagando 10 euro) mi confermano Dell avvenuta radiazione corretta del veicolo in tale data, mi recò dalla polizia e loro mi confermano ciò detto sopra… Questa multa e annullabile? Ho gli estremi per vincerà con la prefettura?
Come faccio a controllare la foto sul sito della polizia?
Ho preso un verbale da un multavelox alle 5,25 del mattino, ma in quel momento ero a circa 8o km che mi apprestavo ad entrare in autostrada A4 al casello di Desenzano s/Garda. Dove vi sono entrato alle 6,00. Ho interpellato Autostrade ed ho avuto come risposta che quando il telepass agisce in regola non rimangono rilevamenti fotografici ne in entrata ne in uscita. Il GdP vuole una dimostrazione e non accetta la FATTURA DEL TELEPASS. Cosa dovrei fare, a parte di mettere una bomba sotto ogni multavelox che incontro?
Anni fa mi arrivò una multa dal comune di Monzuno (BO) per un divieto di sosta, pur non essendoci mai stato, feci ricorso al Prefetto che me lo bocciò dicendo che avrei potuto prestare la macchina a terzi, andai dal giudice di pace parcheggiando in un posto ove da sempre tutti parcheggiavano e mi fecero la multa adduce do che di cartello di divieto di sosta era valido quello messo 500 mt prima lungo le mura di Urbino. Pagai intanto la multa raddoppiata per non farla quadruplicare dopo di che scrissi al suddetto comune dichiarando di non essere comunque mai stato lí, e loro mi risposero candidi come la neve che per loro la pratica era chiusa dato che avevo pagato. Pagai l’altra e mandai affanculo tutte le colleghe del lavoro che non vollero testimoniare che la mia auto era regolarmente parcheggiata davanti al luogo di lavoro come ogni giorno per non “mettersi nei casini” a detta loro. Sta di fatto che per un errore dei vigili o una clonazione di targa io ho pagato tre multe più tutte le raccomandate pratiche e tempo buttato. Da allora ho sempre pagato tutto.
Buongiorno, mi è appena stata recapitata una multa
Di 140euro per 10km/h in più, ma chiedo io non sono passata davanti all autovelox ho girato prima è una cosa corretta mettermi la multa?
E valida una multa con autovelox fisso con foto anteriore della macchina?
Complimenti Luana,
l’articolo è fatto bene ed è esaustivo.
Grazie.