Nuove norme Rc Auto e contestazioni
Secondo l’Organismo unitario dell’avvocatura italiana (OUA), le innovazioni nel campo delle assicurazioni introdotte a dicembre con Destinazione Italia, decreto legge 145/2013 in vigore dal 24 dicembre scorso, sarebbero tutt’altro che favorevoli per i clienti e per le agenzie che si occupano di Rc Auto.
RC Auto e Destinazione Italia
È quanto emerge della commissione Rc dell’OUA che è concorde nell’affermare che il nuovo decreto (in attesa che il Parlamento lo converta in legge) potrebbe addirittura aumentare i casi di contenzioso e accrescere il malcontento tra gli assicurati. La nuova misura prevede infatti l’introduzione di una scontistica del 7% sulla polizza a patto che venga installato sul veicolo assicurato un dispositivo elettronico che, in caso di incidente, rilevi una serie di informazioni come la localizzazione geografica, la velocità di percorrenza, l’accelerazione, la decelerazione, la marcia inserita, il regime di rotazione del motore e l’eventuale attivazione di airbag. I dati registrati potranno essere utilizzati in caso di contenzioso salvo che la controparte non ne dimostri il malfunzionamento.
La contestazione
Se l’ordine degli avvocati è concorde nell’introduzione, in caso di contenzioso, della “scatola nera”, non lo è altrettanto che quest’ultima venga ritenuta come piena prova (non ritiene necessario cioè che il danneggiato debba provare che le dinamiche dell’incidente siano andate diversamente da quanto certificato dalla scatola nera); sostiene inoltre che questo potrebbe addirittura far aumentare i raggiri a scapito delle agenzie di assicurazione e dei loro clienti.
L’OUA promuove invece la creazione di un’agenzia antifrode volta a contrastare il verificarsi di casi controversi e obblighi le agenzie di assicurazioni a denunciare situazioni dubbie. Con le nuove norme a perderci non sarebbero solamente gli assicuratori ma anche i piccoli carrozzieri che sono certi di essere “tagliati fuori” dagli accordi tra le assicurazioni e i grandi centri e officine convenzionati.
In “Destinazione Italia” è infatti previsto che, salvo in caso di concorso di colpa, è facoltà delle agenzie di assicurazione decidere se risarcire per equivalente (in denaro) oppure in forma specifica (far riparare il veicolo in una carrozzeria convenzionata e fornire garanzia non inferiore ai 2 anni per tutte le parti non soggette ad usura ordinaria). Nel primo caso il contraente potrà beneficiare di uno sconto del 4% sulla polizza, nel secondo del 5%. Il danneggiato può rifiutare il risarcimento in forma specifica affidandosi a un carrozziere di propria fiducia ma il costo non potrà superare quello stabilito dal rivenditori convenzionato. L’associazione degli assicuratori (Ania) ritiene che questa scontistica obbligatoria violi il principio di libertà tariffaria.
Cosa dice l’Europa?
Le norme europee stabiliscono che i premi non sono coercibili e, pertanto, secondo l’avvocatura si andrà certamente verso l’eliminazione di tali sconti e, di fatto, rimarranno in vigore solo i nuovi obblighi a carico degli assicurati come quello di presentare immediatamente i testimoni al momento della denuncia del sinistro o nel caso di prima richiesta di risarcimento danni. La commissione RC dell’Organismo unitario dell’avvocatura ritiene che questo vada a ledere i diritti al giusto processo e alla difesa perché, in caso di testimoni che a seguito di un incidente abbiano riportato lesioni gravi e/o siano costretti a soggiornare in ospedale per un periodo di tempo lungo, si vada incontro alla riduzione del termine di prescrizione (3 mesi).