«Furto auto? Nessun risarcimento senza prova d’acquisto» è quanto afferma una sentenza del Tribunale di Bologna del 5 agosto 2014 secondo cui in mancanza dei documenti relativi all’atto di acquisto di un veicolo la compagnia di assicurazioni non è tenuta all’indennizzo in caso di furto.
Ma come si è giunti a tali conclusioni? Riassumiamo brevemente l’accaduto.
Il proprietario del veicolo, accortosi che il mezzo gli era stato sottratto, ha immediatamente denunciato il furto alla polizia. A seguire, come previsto dalle propria polizza assicurativa in caso di furto e incendio del veicolo, ha presentato regolare domanda di risarcimento, allegando copia della denuncia.
Qual era allora l’irregolarità che ha fatto in modo che la sentenza escludesse il pagamento del furto subito?
Stando ai fatti, sebbene l’auto risultasse regolarmente registrata al Pra, alla legittima richiesta da parte della compagnia assicuratrice di avere copia dell’atto di acquisto del veicolo assicurato, il proprietario del mezzo non ha potuto fornire la documentazione richiesta perché l’auto rubata era stata oggetto di una trattativa tra privati e il pagamento era stato effettuato in contanti. E proprio per tali motivazioni il Tribunale di Bologna ha optato per il rigetto della domanda.
Nello specifico la sentenza ha messo in evidenza che nelle clausole della polizza stipulata con la compagnia assicuratrice andavano presentate da parte del contraente, in caso di furto o rapina, l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico registro automobilistico), la carta di circolazione e il certificato di proprietà, la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento), la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato, ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa.
L’assicurato ha cercato di far valere la materiale impossibilità di dar prova dell’acquisto del veicolo sottratto. ma nulla è valsa.
Secondo voi, la sentenza, a favore dell’impresa assicuratrice, è stato giusta? O doveva essere in favore dell’assicurato?