Il 9 Febbraio 2015 è entrata in vigore con l’art. 3 del D.L. 12 settembre 2014 n. 132 (la cosiddetta riforma della giustizia civile), convertito in Legge n. 162 del 6 novembre 2014, l’obbligatorietà della procedura di negoziazione assistita in caso di controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti.
Di cosa si tratta?
Si tratta di uno accordo che va ad affiancarsi alla mediazione e agli altri strumenti di soluzione stragiudiziale delle controversie; nello specifico la negoziazione assistita è un accordo attraverso il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l’assistenza di avvocati iscritti all’albo.
Pertanto, prima di intraprendere davanti a un giudice alcune tipologie di controversie civili, sarà necessario rivolgersi agli avvocati e avviare un percorso di negoziazione strutturato.
Negoziazione assistita obbligatoria
La negoziazione diventa “condizione di procedibilità” in due casi:
- per chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti;
- quando si intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme fino a 50mila euro, escluse le materie in cui è obbligatorio tentare la mediazione.
Negoziazione assistita NON obbligatoria
La negoziazione assistita non è obbligatoria nei seguenti casi:
- quando la parte può stare in giudizio personalmente (davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non supera la somma di 1.100 euro);
- controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori;
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva (ATP) ai fini della composizione della lite (art. 696-bis del codice di procedura civile);
- procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all’esecuzione forzata;
- procedimenti in camera di consiglio;
- nell’azione civile esercitata nel processo penale;
- procedimenti per ingiunzione, inclusa l’opposizione.
Cosa fare
Per avviare la procedura di negoziazione assistita è necessario rivolgersi ad un legale e invitare la controparte a stipulare una convenzione di negoziazione assistita (da redigere in forma scritta a pena di nullità).
La convenzione deve indicare l’oggetto della controversia, la descrizione dei fatti costitutivi della domanda e i termini (che non devono essere inferiori a un mese, né superiori a tre, e potranno essere prorogabili per altri 30 giorni su consenso di entrambe le parti) concordati dalle parti per svolgere la procedura.
Nel caso in cui la procedura si chiuda senza che le parti abbiano trovato un accordo o in caso di mancata risposta all’invito entro trenta giorni dalla ricezione, la condizione di procedibilità si considera verificata e si può quindi iniziare o procedere con il processo. Se le parti, durante la negoziazione assistita, raggiungono un accordo quest’ultimo ha valore esecutivo.