Rc Auto

La polizza di Responsabilità Civile Autoveicoli è un’assicurazione che tutela il responsabile di un sinistro dal risarcire danni causati a terzi. In Italia – come ci ricordano Codice civile, Codice della strada e la Legge 990 del 24 dicembre 1969 – chi possiede un veicolo deve obbligatoriamente sottoscriverne una per circolare su strade e autostrade pubbliche, oppure su aree equiparate; tale obbligo si estende a tutti i mezzi a motore, compresi filoveicoli e rimorchi, purché non circolanti su rotaie, e decade nel momento in cui un mezzo è demolito oppure radiato dal PRA (Pubblico Registro Automobilistico).

  • Guida senza assicurazione

Chi volesse aggirare tali disposizioni, tenga ben presente le sanzioni cui andrà incontro. L’articolo 193 del Codice della strada stabilisce una sanzione amministrativa compresa tra 779 e 3.119 euro, oltre al sequestro immediato del veicolo e, in caso di incidente, al pagamento diretto dei danni provocati. Per incorrere nella multa è sufficiente che il veicolo si trovi parcheggiato su una strada pubblica. Altro caso particolare: si viene sanzionati, sebbene in misura ridotta a un quarto, anche se il premio assicurativo è stato pagato con almeno quindici giorni di ritardo rispetto alla scadenza naturale della polizza. In ognuno di questi casi risponderanno del reato sia il proprietario dell’automobile o della moto, sia la persona che al momento del controllo si trovava al volante, a meno che il proprietario stesso non riesca a dimostrare l’avvenuta messa in circolazione contro la sua volontà.

  • Bonus-malus

Il funzionamento delle polizze RC Auto, almeno in Italia, è riassunto dalla formula “bonus-malus”. Il mercato delle assicurazioni auto e moto è stato infatti diviso per area geografica, età dell’assicurato, anni trascorsi dal conseguimento della patente, tipo di veicolo, cilindata, tipo e frequenza degli incidenti che avvengono nell’area geografica o regione di residenza. Tutti questi elementi concorrono a definire la classe di merito dell’assicurato. Ve ne sono 18: i neopatentati partono dalla 14, gli assicurati di lungo corso, dopo anni di guida prudente e senza incidenti, arrivano alla 1. Ad ognuno degli step intermedi sono associate tariffe diverse: così i neopatentati, proprio per la loro propensione statistica a causare più incidenti, pagheranno un premio assicurativo più alto; poi il prezzo scende man mano che si risale la china verso l’agognata “prima classe”. Ma allora perché bonus-malus? Perché quando si causa un sinistro si retrocede di una classe (malus) fino alla diciottesima; per ogni anno che passa senza sinistri, invece, l’assicurato sale di una classe (bonus). Alcune compagnie assicurative hanno pensato a particolari classi aggiuntive – chiamate 1a e 2a – che aiutano nel definire al meglio la situazione dell’assicurato e concedere premi assicurativi più bassi a chi, negli anni, si è dimostrato sicuro e attento.

  • Attestato di rischio

A tenere traccia della storia assicurativa di ognuno di noi c’è l’attestato di rischio. Un documento in cui vengono registrati tutti gli incidenti denunciati nei precedenti cinque anni da chi ha sottoscritto una polizza Rc Auto o Moto.  L’attestato di rischio indica la provenienza e la classe assegnata dalla compagnia assicurativa al proprio assicurato, tenendo conto anche di particolari “sconti” maturati negli anni. Inoltre, per garantire una maggiore trasparenza nel passaggio da una compagnia all’altra, è segnata anche una classe di merito speciale, detta classe di conversione universale (CU), valida per tutte le compagnie. Fino al 2008, ossia prima che l’Isvap – l’istituto di vigilanza delle compagnie assicurative private, oggi Ivass – deliberasse in materia, nell’attestato di rischio trovavano spazio anche tutti gli incidenti “con riserva”, in cui la ripartizione esatta della responsabilità tra i coinvolti era in via di definizione. Con il procedimento numero 2590, le cose sono cambiate. Ora sono segnati solo gli incidenti “con responsabilità principale” (almeno pari al 51%) e i sinistri “con responsabilità paritaria” (il classico caso del concorso di colpa): di questi non viene segnata la percentuale di responsabilità del conducente, e il malus si avrà solo quando la somma delle percentuali non superi il 51% nel quinquennio preso in esame dall’attestato di rischio.

La Legge prevede la conservazione dell’attestato di rischio. Ciò vuol dire che, nel caso in cui un cliente disdica la sua polizza e per vari motivi non ne sottoscriva una nuova (magari perché ha venduto l’automobile o perché per un periodo non può o non vuole acquistarne una nuova), la classe di merito viene “congelata” per un periodo massimo di cinque anni. Trascorso questo lasso di tempo, all’assicurato verrà assegnata di nuovo la classe di merito di ingresso, la quattordicesima. L’attestato di rischio, oltre a definire con chiarezza la situazione del singolo assicurato, deve contenere una serie di informazioni, tra cui il nome della compagnia assicuratrice, la firma dell’assicuratore, i dati dell’assicurato, il numero della polizza, la tariffa applicata e la data di scadenza.

  • Il massimale

I danni risarciti dalla polizza Rc Auto non possono superare il cosiddetto massimale, somma che la compagnia assicuratrice è tenuta a coprire. Dallo scorso giugno, entrato definitivamente in vigore il decreto legislativo 198/2007, i valori dei massimali sono stati raddoppiati, così come precedentemente richiesto dall’Unione Europea, e portati a 5 milioni di euro per i danni alle persone e un milione per danni a cose o animali per ogni incidente causato dall’assicurato. Obiettivo del decreto è avvantaggiare i consumatori, concedendo una tutela maggiore nei confronti di incidenti particolarmente gravi. Una misura, questa, che non ha mancato di suscitare qualche preoccupazione tra gli addetti ai lavori e le associazioni di consumatori, in quanto destinata a incidere negativamente sul costo delle polizze assicurative.

  • Le garanzie accessorie

Quando parliamo di polizza RC Auto, intendiamo un’assicurazione che copre i danni che l’assicurato causa a terzi. Ci sono moltissimi casi in cui la sola RC Auto non fornisce alcuna copertura; basta causare un incidente con colpa e il nostro portafoglio ne risentirà pesantemente. E cosa succede se l’assicurato si fa male? E se l’auto viene rubata o data alle fiamme dai vandali? E se la grandine ne danneggia vetri e carrozzeria? In tutti questi casi entrano in gioco una serie di elementi aggiuntivi, detti garanzie facoltative, che possono essere abbinate – a fronte di un costo maggiore del premio assicurativo – alla RC Auto obbligatoria per Legge. Tali garanzie permettono di personalizzare la polizza in base alle proprie esigenze. Ad esempio, per le automobili nuove o comunque di un certo valore è sempre preferibile aggiungere la clausola Furto e Incendio, mentre chi non ha la possibilità di parcheggiare la propria vettura in un box o garage custodito dovrebbe pensare seriamente alla garanzia Kasko. Senza entrare nel dettaglio, ci limitiamo a ricordare che le garanzie più in voga sono i Cristalli, gli Infortuni del conducente, l’Assistenza legale, gli Eventi socio-politici, gli Atti vandalici, la Kasko e gli Eventi atmosferici. Ognuna di queste si applica a particolari situazioni, in molti casi è perfino personalizzabile, e permette di “costruire” la polizza tutelando i propri bisogni reali.

  • Auto storiche

Tra le agevolazioni previste a livello assicurativo ce n’è una che – complice la crisi – sta riscuotendo l’interesse di molti automobilisti italiani. Stiamo parlando delle polizze dedicare alle auto storiche o d’epoca, ossia quei veicoli che hanno più di 20 anni di vita e sono caratterizzati da un particolare valore storico, industriale, culturale. Pezzi da collezione ma anche una più tradizionale Fiat 124 del 1966: insomma, tutte quelle auto che contribuiscono a mantenere alto il prestigio della casa madre e in qualche modo raccontano la storia industriale e del design di un paese. Non basta avere 20 anni per essere considerata auto d’epoca a tutti gli effetti: occorre che il proprietario richieda un certificato ufficiale all’Automotoclub storico italiano, rappresentante per l’Italia di Fiva (Féderation Internationale des Véhicules Anciens), associazione internazionale che coordina i club e rilascia l’attestato di “storicità” ai singoli veicoli. L’iscrizione al registro passa per l’affiliazione a un club di auto storiche, il quale trasmetterà la documentazione necessaria all’Asi e gestirà per conto del proprietario tutto l’iter burocratico. Ottenuta l’idoneità, arrivano le agevolazioni. Per prima, una polizza RC Auto più conveniente e staccata dal sistema bonus malus che abbiamo descritto in precedenza. Per non parlare del bollo ridotto, che di questi tempi vuol dire un bel risparmio. E per le auto che non hanno ancora 20 anni? Niente paura. In Italia esiste il Riva (Registro Italiano Veicoli Amatoriali), che si rivolge a tutti quei veicoli che hanno più di 10 anni dalla loro prima immatricolazione al Pra ma al contempo non hanno le credenziali per diventare “storici”. Iscriversi al Riva vuol dire potersi assicurare con formule agevolate con tutta una serie di compagnie convenzionate.

  • Decreto Bersani

Con tale formula si fa riferimento a una serie di disposizioni di Legge emanate a cavallo tra il 2006 e il 2007 dall’allora ministro per lo Sviluppo Economico, che contiene importanti novità in tema di liberalizzazione, tutela dei consumatori e semplificazione burocratica. Per quanto riguarda il mondo delle assicurazioni, il Decreto Bersani permette l’ereditarietà della classe di merito. Cosa vuol dire? Che la classe di merito è estendibile ai parenti di primo grado (purché residenti sotto lo stesso tetto), nel caso di acquisto di una seconda o terza auto, nuova oppure usata. Una norma, questa, che ha fatto la felicità di migliaia di neopatentati, fino a quel momento destinati a esborsi particolarmente alti al momento di assicurare la loro prima vettura. Con l’entrata in vigore del Decreto, un neopatentato assume in automatico la classe di merito di un parente di primo grado: padre, madre, figlio, fratello, sorella, convivente purché abbiano la stessa residenza (e a questo proposito fa fede lo Stato di famiglia). Non è possibile, invece, applicarlo ad auto già assicurate, anche se per poco tempo; così come non è possibile ereditare la classe di merito su veicoli di tipo diverso: il che vuol dire che una “prima classe” di un autocarro o di una moto non diventerà tale anche per un’automobile. Attenzione anche all’attestato di rischio: abbiamo già detto che “scade” dopo cinque anni. Trascorso tale periodo, si riparte dalla quattordicesima.  Stesso discorso per le auto aziendali: non rientrano nei casi contemplati dal Decreto Bersani. Quanto alla compagnia assicuratrice, essa avrà bisogno della copia dello stato di famiglia, che si può richiedere all’anagrafe del comune di residenza (anche se basta una semplice autocertificazione), dell’attestato di rischio del parente di cui vogliamo ereditare la classe di merito e del libretto di circolazione della vettura (nel caso di auto usata, occorrerà presentare il passaggio di proprietà).

  • Liberalizzazioni e novità

All’inizio del 2012, con l’approvazione del cosiddetto “decreto liberalizzazioni” da parte del governo Monti, il settore assicurativo è stato investito da alcune importanti novità. L’esecutivo, nel duplice intento di valorizzare merito e concorrenza e al contempo tutelare i consumatori, ha varato una serie di norme che mirano ad aumentare la competitività sul mercato italiano, diminuire i prezzi e combattere le frodi, fenomeno purtroppo molto diffuso nel nostro paese che contribuisce non poco a far lievitare i costi per i consumatori. Uno dei cavalli di battaglia del governo è stata l’installazione di una scatola nera a bordo dei veicoli. Una norma che – lamentano le compagnie assicurative e le associazioni di consumatori – è stata scritta con poca chiarezza, lasciando molti angoli bui che addirittura potrebbero voler dire aumenti in vista per gli assicurati. Non ci sono infatti informazioni puntuali sulle caratteristiche che la scatola nera deve possedere per essere considerata a norma (ne esistono diverse in commercio, ognuna con funzioni e costi diversi). E c’è poca chiarezza anche sul tema privacy, che nasce nel momento in cui i dati vengono registrati e salvati su supporto elettronico. In questo disegno ancora tutto da definire, gli aumenti potrebbero arrivare proprio dal costo della scatola nera: diverse compagnie assicuratrici hanno infatti iniziato a offrire particolari sconti per i clienti che decidono di installarne una. Salvo poi – ci dicono fonti ben informati – “spalmare” i costi aggiuntivi derivanti da acquisto, installazione e manutenzione dei dispositivi su tutti gli altri clienti.

Non mancano le buone notizie. Il recente Decreto Crescita ha abolito il tacito rinnovo nei contratti di assicurazione, rendendo quindi più facile cambiare compagnia. Finora, infatti, in mancanza di una disdetta da parte del cliente, da far pervenire per iscritto entro 15 giorni dalla scadenza della polizza, la stessa si considerava automaticamente rinnovata per un altro anno. Ora non è più così. E sempre per favorire la concorrenza tra operatori di mercato, il ministero dello Sviluppo economico, in concerto con l’Istituto di Vigilanza e l’Associazione Nazionale tra le Imprese Assicuratrici (Ania), stanno definendo un “contratto RC Auto base”. Si tratta di uno schema minimo di polizza standard che elenca tutte le garanzie minime che una assicurazione RC Auto deve avere. Ogni compagnia assicuratrice dovrà contemplare nella propria offerta questo contratto base per permettere al consumatore di confrontare in modo trasparente la convenienza di un prodotto assicurativo. E sempre in tema di trasparenza, se il “contratto base” non fosse sufficiente a garantirla, il Governo Monti, preso da un’incontenibile febbre da innovazione, ha sancito il cosiddetto “obbligo dei tre preventivi”, che obbliga le compagnie assicuratrici a presentare al potenziale cliente tre offerte. Oltre alla propria, quella proveniente da due compagnie concorrenti, non legate quindi da vincoli societari.

L’azione del governo si è  concentrata poi sulla prevenzione delle frodi. La prima vittima saranno i contrassegni di assicurazione, che potrebbero presto sparire dai nostri cruscotti per essere sostituiti da un “tagliando virtuale” di difficile falsificazione. Sparirà inoltre l’assegno consegnato dalla compagnia assicuratrice al proprietario dell’auto danneggiata – il cosiddetto “risarcimento per equivalente”. A seguito della denuncia di un incidente, bisognerà recarsi presso l’officina convenzionata con la propria assicurazione e far riparare la macchina: i costi verranno saranno pagati direttamente per “via specifica”. Sarà quindi la compagnia assicuratrice a mettere mano al borsellino e pagare il conto del carrozziere o del meccanico.  Non c’è un obbligo specifico a  seguire questo iter, tuttavia chi si comporterà diversamente da quanto stabilito vedrà tagliato del 30% il valore del risarcimento ottenuto.

  • Uomini e donne
L’ultima novità in ordine di tempo è il recepimento di una direttiva europea che, dal 21 dicembre prossimo, obbligherà le compagnie assicuratrici ad applicare lo stesso prezzo per uomini e donne. Finora, infatti, le quote rosa al volante hanno beneficiato di sensibili sconti dovuti alla loro maggiore prudenza e al fatto che, statisticamente e in barba ai numerosi luoghi comuni, causano meno incidenti degli uomini. Già nel 2011 la Corte di Giustizia europea aveva stabilito l’illegittimità di questa pratica, conveniente per le donne ma pur sempre uno schiaffo in faccia al principio di uguaglianza tra i sessi. Vedremo se le donne apprezzeranno il gesto galante.