L’Antitrust dichiara legittima la clausola delle polizze RC auto che limita la facoltà del danneggiato di cedere il credito relativo al risarcimento a carrozzerie non convenzionate con la compagnia assicuratrice. Vediamo per bene cosa significa questo lungo giro di parole.
La clausola, contenuta nei modelli contrattuali sulle responsabilità civile derivate dall’ utilizzo del veicolo di alcune compagnie assicurative, prevede che in caso di sinistro stradale il credito venga ceduto esclusivamente ai carrozzieri convenzionati con l’assicurazione.
Ora nel caso in cui l’assicurato voglia servirsi di un carrozziere non convenzionato, deve farne richiesta alla compagnia che può negarne il consenso (in assenza di risposta
dopo 4 giorni tale negazione è da considerare presunta). Con il provvedimento n.24268 del 15 marzo 2013 l’autorità «rileva che la clausola oggetto di interpello, pur limitando la libertà contrattuale dell’assicurato di cedere il proprio credito risarcitorio ad un riparatore non convenzionato, senza anticipare il costo della riparazione, non integra un’ipotesi di vessatorietà». Quindi c’è una “riduzione” di libertà contrattuale per l’assicurato, ma non una perdita dei suoi diritti.
La decisione presa dall’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, nei confronti di una segnalazione di Federcarrozzieri, ha ritenuto non vessatoria la clausola in esame perché opera solo nei casi di risarcimento diretto.
Quindi, nel caso in cui il danneggiato non faccia richiesta del risarcimento diretto, la clausola che vieta la cessione del credito viene meno e l’assicurato potrà rivolgersi a qualsiasi officina. Inoltre, l’assicurato può riparare il proprio veicolo servendosi dello strumento della “delega di pagamento”. In questo caso il carrozziere incasserà, dopo aver sottoscritto un’attestazione dell’importo necessario alla riparazione e previamente concordata con il perito della compagnia, direttamente il credito.
L’Autorità ha tenuto a precisare come gli accordi – stipulati fra le compagnie e i carrozzieri – forniscono vantaggi sia per l’assicurato che per la società assicuratrice. Questa novità si tratta forse di una limitazione di libertà per l’assicurato, ma necessaria a contrastare e limitare le truffe, legate ai sinistri stradali, riducendo i costi di gestione apporta correzioni positive sui premi assicurativi.