I furbetti dell’assicurazione auto
Che l’assicurazione auto rappresenti un costo importante per le famiglie è cosa risaputa e lo è ancor più quando si risiede in una determinata zona a tariffazione “maggiorata”. Diversi infatti sono i metodi che la gente escogita per non pagare l’assicurazione auto come quello di fornire dati fasulli alla propria compagnia. Nel caso in cui vi siano dichiarazioni RC auto false e la compagnia se ne accorga, c’è il diritto di rivalsa dell’assicurazione e non si potrà mai invocare la buonafede dell’errore.
Che cos’è la rivalsa?
Con il termine rivalsa si identifica il diritto che le compagnie assicurative hanno di richiedere un rimborso all’intestatario della polizza, dopo aver risarcito i danni causati dal proprio assicurato. Una richiesta di rivalsa è attuabile solo se specificata all’interno del contratto stipulato.
L’assicurazione può prevedere delle “limitazioni” di rivalsa per alcuni casi specifici, in modo particolare per la guida in stato di ebbrezza e per la sottoscrizioni della guida esperta/esclusiva. La limitazione della rivalsa permetterà alla compagnia di intervenire nel risarcimento solo oltre una certa cifra, al di sotto della quale sarà l’assicurato a coprire i danni. In caso di accettazione della rinuncia da parte della compagnia assicuratrice, l’assicurato non sarà chiamato a coprire i danni.
Infine l’assicuratore può prevedere una rivalsa per quando l’assicurato fornisce delle informazioni imprecise e/o false nello stipulare il contratto. In queste situazioni la polizza può prevedere un risarcimento proporzionale, ovvero l’assicurazione coprirà i danni relativi a ciò che è riportato nel contratto e il restante sarà a carico dell’assicurato.
Ad esempio, supponiamo che il contraente dichiari di percorrere 9 mila km in un anno e che sua polizza abbia un costo di 90€ ovvero il 10% in meno di se ne percorresse 10 mila. Nel caso in cui l’assicurato, dopo aver percorso 10 mila km, venga coinvolto in un sinistro stradale provocando 1000€ di danni l’assicurazione coprirà solo il 90% (ovvero 900€) e il restante 10% (100€) sarà a carico dell’automobilista.
Questa “formula” si applica a molti casi, in modo particolare a quelle dichiarazioni incontrovertibili o che possono subire un modifica dopo la stipula del contratto. Esempi: lo stato civile, il titolo di studio, l’utilizzo dell’auto, i km percorsi, la professione e così via. Va precisato che non tutte le compagnie usano questi parametri per determinare il valore finale della polizza, ma il nostro consiglio è quello di dichiarare sempre il vero e sarebbe opportuno notificare gli eventuali cambiamenti che potrebbero richiedere un adeguamento del premio assicurativo.
L’importante è informarsi, utilizzando il nostro servizio gratuito di comparazione, oltre a poter scegliere, a parità di condizioni, l’assicurazione più economica è possibile visualizzare le clausole di ogni singola compagnia assicurativa cliccando sul link “dettagli” di ogni offerta proposta.
Che rivalse applicano le più importati compagnie assicurative?
Abbiamo cercato di creare una lista, di semplice consultazione, prendendo in analisi le rivalse delle maggiori compagnie. Il motivo per cui le compagnie possono prevedere una rivalsa sono diverse, nella lista seguente sono state evidenziate la rivalsa prevista per la guida sotto effetto di sostanza alcoliche e/o stupefacenti, quella per il non rispetto della guida esperta – che prevede che a guidare il mezzo sia un soggetto che abbia un’età minima di 26 anni, ma attenzione: ogni compagnia ha il suo e mediamente è 26 anni, ma ci sono importanti eccezioni (es. Genialloyd auto = 23; Genialloyd moto = 30) – e della guida esclusiva (in cui si dichiara che il sottoscrivente della polizza è l’unico conducente del mezzo).
- Conte
- Non viene tutelata minimamente la guida in stato di ebbrezza e chi provoca danni sarà costretto a risarcire completamente l’assicurazione.
- Rivalsa illimitata anche per guida non conforme con quanto dichiarato alla stipula del contratto.
- Dialogo
- Rivalsa illimitata per chi provoca danni sotto l’effetto di alcool.
- Rivalsa limitata a 2.500€ per la guida esperta e 5.000€ per la guida esclusiva.
- Direct Line
- Un po’ di tolleranza per per chi “alza il gomito” prima di mettersi alla guida: rivalsa limitata al 10% per un massimo di 2.500€.
- Rivalsa illimitata per chi non si attiene a quanto dichiarato nella sottoscrizione della polizza.
- Genialloyd
- Rivalsa limitata a 2.500€ per i danni causati sotto l’effetto dell’alcol.
- Rivalsa limitata a 5.000€ per chi non rispetta la guida esclusiva e/o esperta.
- Linear
- Rivalsa limitata nei confronti del conducente e/o proprietario del mezzo al 10% del danno con il massimo di 500€.
- Non è prevista nessuna rivalsa nei casi in cui non vengano rispettate le norme contrattuali per quanto riguarda esclusività e esperienza.
- Quixa
- Rivalsa fissata ad un massimo di 5.000€ sia per la guida in stato di ebbrezza, che per non aver rispettato l’esclusività o aver mentito sulla guida esperta.
- Tua
- Rivalsa di soli 500€ per chi guida ubriaco, mentre di 5.000€ per un guidatore non conforme ai parametri dichiarati.
- Zurich Connect
- Rivalsa limitata a 2.500€ per gli eventuali danni causati dall’automobilista ubriaco e per chi ha mentito sulla guida esperta ed esclusività.
I casi in cui si applica rivalsa illimitata
Questi casi sono generali e quasi identici per ogni compagnia, ma basta aprire una nota informativa qualunque per farsi un’idea più precisa. L’Assicurazione non è operante:
- se il conducente non è abilitato alla guida a norma delle disposizioni in vigore;
- nel caso di autoveicolo adibito a scuola guida, durante la guida dell’allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della legge vigente;
- nel caso di autoveicolo dato a noleggio con conducente, se il noleggio è effettuato senza l’osservanza delle disposizioni in vigore che ne disciplinano l’utilizzo;
- per i danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti od alle indicazioni della Carta di circolazione;
- in caso di dolo del conducente;
- nel caso di circolazione dell’autoveicolo all’interno degli autodromi nelle zone riservate a prove (anche libere), competizioni sportive e gare.
- nel caso di modifiche apportate alle caratteristiche dell’autoveicolo assicurato non indicate sulla carta di circolazione o sulla dichiarazione di idoneità alla circolazione ove prevista.