Dopo il comparto bancario anche il settore assicurativo sembra affermarsi sempre di più sull’online, soprattutto grazie ad un nuovo regolamento, recentemente diffuso in pubblica consultazione da Salvatore Rossi, presidente dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni), riguardante la “semplificazione delle procedure” (specie per il ramo Danni). Fino ad oggi le polizze assicurative vendute online raggiungevano cifre irrisorie (5% del mercato Danni e meno dell’1% del Mercato Vita).
Quali sono le novità introdotte nel regolamento?
In sostanza, sebbene permanga – anche se il contatto è avvenuto a distanza – il diritto da parte dell’assicurato di richiedere in formato cartaceo la documentazione relativa alla propria polizza, è stata eliminata la necessaria non operosità.
Questa novità potrebbe pertanto facilitare la scelta di un’assicurazione online. La nuova normativa, a tutela della clientela, riguarderà, oltre all’obbligo da parte della compagnia assicuratrice di dotarsi di un indirizzo PEC (posta elettronica certificata), di una presentazione in una “scheda sintetica” volta a fornire al contraente una sintesi dei dati relativi alle caratteristiche, i costi e le garanzia del contratto, favorendo altresì i pagamenti e le transazioni online.
Contenuti della scheda sintetica
Nello specifico, la scheda sintetica conterrà:
1. Informazioni generali
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- Impresa di assicurazione (denominazione sociale dell’impresa, gruppo di appartenenza e capitale sociale)
- Denominazione e tipologia del contratto (nome commerciale del contratto e la finalità assicurativa che esso persegue)
- Durata e recesso (durata del contratto, le modalità del rinnovo e del recesso)
- Pagamento dei premi e costi (periodicità di pagamento dei premi e i mezzi di pagamento. Dovrà essere indicata la possibilità di frazionare il premio ed i relativi oneri aggiuntivi, se previsti)
2. Prestazioni assicurative e garanzie offerte
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- Tipologie di prestazioni (rappresentazione, in forma schematica, delle prestazioni assicurative che il contratto garantisce in forma principale e complementare. Ad esempio, per la Rc auto dovranno essere indicate la formula tariffaria e la categoria di veicolo. Inoltre, in relazione a ciascuna prestazione bisognerà indicare sinteticamente gli elementi utili a comprenderne efficacia e limiti. Ad esempio, i casi più significativi di esclusione e rivalsa, massimali di assicurazione, periodi di carenza contrattuale, eventuali scoperti, franchigie).
3. Informazioni sulle procedure liquidative
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- Denuncia sinistri e procedura liquidativa (dovranno essere indicate le modalità e i termini per la denuncia di sinistro e per la richiesta di risarcimento del danno/indennizzo, unitamente ai recapiti cui rivolgersi; i termini di prescrizione del diritto ed eventuali modalità alternative di ricevere la prestazione, come ad esempio risarcimento in forma specifica, assistenza diretta).
Evidenziando le peculiarità delle singole polizze, proprio come in passato è avvenuto con i conti bancari online, l’introduzione della nuova norma favorirà la trasparenza e il confronto dei prezzi delle diverse compagnie assicurative e un raffronto obiettivo e ponderato per la scelta della polizza migliore e più economica a seconda delle eterogenee esigenze della clientela.