In caso di sinistro puoi rifiutarti di fare la riparazione in officina convenzionata, scegliendone un'altra? I giudici dicono di no, vediamo perché.
Riparazione in officina convenzionata: come funziona in caso di sinistro?
In caso di sinistro esiste la possibilità di ricorre al risarcimento diretto, una procedura semplificata che velocizza il pagamento dei danni consentendo a chi li ha subiti, di rivolgersi direttamente alla propria compagnia assicurativa, che poi può rivalersi presso quella del responsabile dell'incidente.
Detto questo è possibile che la tua compagnia assicurativa in questo caso ti metta di fronte a due alternative:
far riparare il danno direttamente in una officina convenzionata con la compagnia, dunque non un rimborso in denaro ma sotto forma di riparazioni;
ottenere un importo equivalente al preventivo per la riparazione prodotto dalla medesima officina convenzionata.
Ed è qui che sorge il dubbio di alcuni consumatori, dal momento che in caso di corresponsione del risarcimento in denaro, la medesima riparazione presso altra officina non convenzionata ma magari di fiducia dell'automobilista, il preventivo potrebbe essere più alto. Dunque l'officina convenzionata risulterebbe essere una sorta di imposizione.
Leggi anche il nostro approfondimento Risarcimento diretto in caso di incidente: novità nel Ddl Concorrenza
Riparazione in officina convenzionata: la sentenza del Tribunale di Milano
Sulla questione si è di recente espresso il Tribunale di Milano, con la sentenza dell'11 giugno 2021, affermando che la clausola contenuta nella polizza RC auto che prevede, in caso di sinistro, il risarcimento in forma specifica, dunque con riparazione diretta in carrozzerie e centri convenzionati con la compagnia, è compatibile con le norme a tutela dei consumatori e cono il Codice Civile.
Nello specifico il Tribunale di Milano ha portato le seguenti motivazioni:
la riparazione diretta è prevista espressamente dall’art. 14 del DPR 254/2006 di attuazione della direttiva UE sull’indennizzo diretto, che recita "in presenza di clausole che prevedono il risarcimento del danno in forma specifica, nel contratto deve essere espressamente indicata la percentuale di sconto applicata";
l'art. 2058 del Codice Civile prevede che il risarcimento possa essere richiesta sotto forma di riparazione da parte del responsabile, e dal momento che del risarcimento si occupa l'assicurazione, questa può affidare i lavori ad un'officina convenzionata.
Il Tribunale ricorda infine che l'IVASS (l'istituto di vigilanza sulle attività assicurative) non esclude questo tipo di pratiche, purché chiaramente espresse nel contratto sottoscritto dall'automobilista.
Dunque accertati sempre delle clausole presenti nella tua assicurazione auto, in modo da sapere se la riparazione presso officina convenzionata è prevista oppure no, perché se lo è non potrai rifiutare l'offerta della compagnia in caso di sinistro.
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