Dal 30 giugno è entrato in vigore il decreto approvato il 13 dicembre 2023 che impone l’assicurazione anche ai veicoli che sono fermi o che circolano in aree private. Questo aggiornamento della normativa è stato effettuato per adeguarsi alla direttiva europea 2021/2118.

La nuova legge impone l'obbligo di assicurazione per tutti i veicoli, a prescindere dal loro utilizzo o dalla loro posizione. Di conseguenza, anche i veicoli parcheggiati in garage o utilizzati soltanto in proprietà private devono essere coperti da una polizza di responsabilità civile. Questo cambiamento mira a migliorare la sicurezza generale, riducendo i rischi di incidenti che possono essere provocati anche da veicoli fermi.

obbligo assicurazione anche per veicoli fermi

La nuova regolamentazione garantisce che tutti i veicoli che potrebbero rappresentare un pericolo per terzi siano adeguatamente assicurati, contribuendo così a una maggiore protezione per tutti, sia sulle strade pubbliche che nelle aree private.

Rc auto, quali sono le novità

La principale novità del nuovo decreto riguarda l'obbligo assicurativo, ora esteso non solo alla circolazione ma alla funzione del veicolo, eliminando la distinzione tra aree pubbliche e private. In precedenza, l'assicurazione RCA era obbligatoria solo per i veicoli in circolazione su strade pubbliche o aree equiparate.

L’obbligo di assicurazione si applica a tutti i veicoli con funzione di trasporto, sia che siano fermi o in movimento. Anche le auto non in movimento possono causare incidenti, come nel caso di un incendio partito da un’auto ferma ma che coinvolge anche altre vetture.

L'articolo 2 del decreto ridefinisce il termine veicolo ai fini assicurativi, includendo:

  • veicoli a motore alimentati da forza meccanica, che circolano su strada a una velocità di massima superiore a 25 km/h o un peso netto massimo superiore a 25 kg e una velocità di massima superiore a 14 km/h;
  • rimorchi che circolano con i veicoli a motore alimentati da forza meccanica;
  • veicoli elettrici leggeri (come i monopattini) che saranno stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dal Ministero dell’Interno entro 90 giorni dall’entrata in vigore del decreto.

Il nuovo comma 1-ter dell’art. 122 del CAP specifica che l'obbligo assicurativo si estende anche ai veicoli utilizzati solo in zone con accesso ristretto. È possibile per soggetti pubblici o privati stipulare polizze che coprano il rischio per una pluralità di veicoli, seguendo la prassi contrattuale, a condizione che i veicoli siano ben identificati nelle polizze.

Sanzioni e deroghe

Come per le auto in circolazione, anche per le auto ferme senza assicurazione sono previste sanzioni. Le multe vanno da 866 euro a 3.464 euro. Inoltre, è previsto il sequestro del veicolo, il fermo amministrativo e la decurtazione di cinque punti dalla patente.

Il decreto, seguendo le direttive europee, prevede delle eccezioni. Il nuovo comma 1 dell’articolo 122 limita l’obbligo ai veicoli utilizzati come mezzi di trasporto al momento dell’incidente, escludendo i veicoli multiuso come i carrelli elevatori.

Sono previste anche delle deroghe all’obbligo di assicurazione. Se il veicolo non è stato utilizzato per un certo periodo, esiste la possibilità di sospendere volontariamente l'assicurazione, con la facoltà di prolungare questa sospensione per più periodi consecutivi. È importante comunicare questa sospensione all'assicuratore entro 10 giorni dalla data di scadenza della precedente. La sospensione può essere mantenuta per un massimo di 10 mesi consecutivi.

Per alcuni tipi specifici di veicoli, come motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca o di interesse storico registrati nei registri appropriati, il periodo di comunicazione è ridotto a soli 5 giorni. Tuttavia, in questo caso, la durata massima della sospensione è fissata a 11 mesi consecutivi.

Questa regolamentazione offre una flessibilità apprezzata da chi possiede veicoli utilizzati in modo occasionale o di interesse storico, assicurando al contempo che i veicoli siano coperti dall’assicurazione quando tornano in uso attivo sulla strada, rispettando i requisiti legali e di sicurezza previsti.

Il decreto ha inoltre ampliato l’intervento del Fondo vittime della strada ai casi in cui il veicolo, pur godendo delle deroghe, non sia coperto da assicurazione e causi un sinistro.

Esclusi dall’obbligo assicurativo

Esistono alcuni veicoli esclusi dall’obbligo assicurativo. Queste esenzioni sono previste per garantire che i veicoli che non rappresentano un rischio per la circolazione stradale o per terzi non debbano sostenere il costo di un'assicurazione obbligatoria, in linea con le esigenze pratiche e regolamentari.

Non è necessaria una polizza per la responsabilità civile per:

  • i veicoli ritirati dalla circolazione non utilizzati su strade pubbliche, che quindi non possono causare incidenti;
  • i veicoli soggetti a restrizioni, sia per un periodo di tempo breve che in modo permanente, da parte delle autorità;
  • i veicoli non idonei all'uso come mezzi di trasporto o con utilizzo interrotto perché non sono considerati come mezzi pericolosi;
  • le sedie a rotelle, in quanto sono destinate all’uso esclusivo di persone con disabilità fisiche e non sono veicoli destinati alla circolazione;
  • le biciclette a pedalata assistita perché hanno una propulsione che integra l'apporto umano con quello elettrico e non rientrano del tutto nella categoria di veicoli alimentati solo da forza meccanica.

Queste esenzioni mirano a bilanciare la sicurezza stradale con l'onere finanziario per i proprietari di veicoli, assicurando che solo quelli che rappresentano un rischio siano obbligati a stipulare un'assicurazione.