La Cassazione, con la sentenza n. 20033/22 ha messo un punto su controlli su strada, test antidroga e alcol test in caso guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti e guida sotto l'influenza dell'alcool.
Controlli su strada e test antidroga: cosa prevede il Codice della Strada
I controlli su strada per guida in stato di ebbrezza oppure sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, sono regolati dagli articoli 186 e 187 del Codice della Strada.
Il CdS prevede che in caso di rifiuto dell'alcol test o del test antidroga da parte dell'automobilista fermato per controlli, comporta:
la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni;
la confisca del veicolo.
Quest'ultima sanzione vale soltanto nel caso in cui l'automobilista fermato sia anche il proprietario dell'auto, altrimenti la confisca non è prevista.
Se il rifiuto dei test avviene da parte di una persona già condannata nei due anni precedenti per il medesimo reato, si aggiunge la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.
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La sentenza della Cassazione
Su queste regole è intervenuta la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20033/22, al fine di fugare i dubbi interpretativi circa le norme del Codice della Strada. E di fatto imponendo sempre la confisca dell'auto.
Un pronunciamento sul caso di una donna che si era rifiutata di sottoporsi ad accertamenti sull'assunzione di stupefacenti ed era stata condannata dal giudice di primo grado alla pena di giustizia sostituita dal lavoro di pubblica utilità. La sentenza aveva tuttavia omesso l'applicazione della sanzione accessoria della confisca dell'autoveicolo prevista dall'articolo 187 del Codice della Strada.
La Cassazione interpellata dal Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Ancona, ne ha accolto il ricorso imponendo di tenere conto della doverosa applicazione della confisca nel caso in cui si accerti che il veicolo sia di proprietà della persona fermata per i controlli.
Circa i tempi e i modi dell'applicazione della confisca, gli Ermellini precisano:
A nulla rileva il fatto che sia stata applicata la sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, il cui esito positivo comporta la revoca della confisca ma che non esime il giudice dall'applicazione di quest'ultima.
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