In ambito civile chi simula un incidente potrebbe vedersi addebitare tutte le spese per il processo avviato dalla compagnia assicuratrice che, rifiutando di liquidare i danni del sinistro, preferisca affidarsi al giudice per l’accertamento dell’evento e delle responsabilità che ne conseguono.
Per quanto concerne le conseguenze penali, invece, si configura il reato di frode assicurativa ed è punibile con la reclusione da uno a cinque anni, così come stabilito dall’art. 642 del Codice penale. Analizziamo dunque cosa prevede la legge e come le società assicurative ed i cittadini possono tutelarsi da questo tipo di truffa.
Come si tutela la compagnia assicurativa dai falsi incidenti
Quando sentiamo parlare di falsi incidenti ci si riferisce sostanzialmente a due situazioni:
- denuncia di un incidente stradale che in realtà non è mai avvenuto, con l’accordo di entrambe le parti oppure di un truffatore ai danni di un ignaro automobilista;
- denuncia di un incidente avvenuto ma con conseguenze maggiorate rispetto alla realtà dei fatti; in questo caso gli automobilisti coinvolti spesso si avvalgono della complicità di meccanici, medici e avvocati.
È per questo che le compagnie assicurative, quando ricevono una denuncia di sinistro, effettuano una serie di accertamenti volti a stabilire sia l’esistenza del danno sia l’entità dello stesso.
La compagnia assicurativa che riceve una denuncia di sinistro deve rispettare dei termini per decidere se risarcire o meno il danno. In particolare, l’assicurazione deve formulare una proposta di risarcimento o disconoscere il sinistro entro:
- 30 giorni se le parti concordano sulla dinamica dell’incidente ed hanno firmato una constatazione amichevole (cosiddetto CID);
- 60 giorni nel caso in cui le parti non siano d’accordo sulle responsabilità e la dinamica del sinistro;
- 90 giorni nel caso in cui dall’incidente siano derivati anche danni alle persone.
Questi termini hanno proprio lo scopo di permettere alla compagnia di scoprire eventuali e generalmente il sospetto di una situazione poco chiara su cui approfondire le indagini può avvenire in due modi:
- mediante perizie che le compagnie assicurative svolgono sui mezzi coinvolti e sulle dinamiche del sinistro;
- a seguito di una denuncia cautelativa di sinistro fornita dall’automobilista che ritenga di essere stato coinvolto in una truffa.
In entrambi i casi, l’assicurazione comunicherà per iscritto al danneggiato il disconoscimento del sinistro, cioè la sua decisione motivata di non formulare l’offerta di risarcimento. A quel punto avrà a disposizione ulteriori 30 giorni di tempo per svolgere le indagini sull’incidente denunciato.
Al termine delle ulteriori verifiche, la compagnia assicuratrice, può:
- fare un’offerta di risarcimento, se ritiene che l’incidente corrisponda alla denuncia di sinistro;
- non concedere alcun risarcimento e presentare querela all’autorità giudiziaria, se sospetta che si tratti di un falso incidente.
Scatola nera
La compagnia assicuratrice si avvale di diverse metodologie per capire se l’incidente è reale o fasullo e se i danni denunciati corrispondono a quelli effettivamente subiti.
Negli ultimi tempi, accanto alle classiche tecniche collaudate negli anni dalle compagnie assicuratrici, cioè le perizie sui mezzi coinvolti e le indagini mediche sugli eventuali danni subiti dalle persone, si è aggiunto un valido alleato: la scatola nera o black box. Questi dispositivi elettronici, montati ormai su un gran numero di vetture, forniscono importanti informazioni circa la localizzazione del mezzo e, in alcuni casi, interagiscono con i dispositivi di bordo e quindi riescono anche a rilevare frenate, brusche sterzate, collisioni ecc.
È importante quindi sapere che i dati rilevati dalla scatola nera in caso di procedimento civile sono considerate una prova legale precostituita, e questo significa che spetterà alla controparte la difficile prova del mancato funzionamento o della manomissione del dispositivo.
In ambito penale invece, la black box non ha lo stesso valore legale, ma il giudice può ammettere le informazioni prodotte dal dispositivo come prova documentale e valutarle per stabilire la responsabilità dell’imputato nel reato di frode assicurativa.
Falso incidente: la querela della società assicuratrice
Come già detto, per il reato di truffa assicurativa è necessaria una denuncia da parte della compagnia assicuratrice affinché il giudice possa procedere con le indagini.
La querela della compagnia è quindi una condizione di procedibilità e deve essere proposta entro 90 giorni dal momento in cui:
- il reato è avvenuto;
- si è venuti a conoscenza del reato.
Nel caso di truffa assicurativa dunque, si deve ritenere che i 90 giorni partano dal momento in cui la compagnia assicuratrice ha avuto la certezza che si tratti di un falso incidente, cioè allo scadere dei 30 giorni concessi per gli ulteriori approfondimenti delle indagini sul sinistro. Così stabilisce il Codice delle assicurazioni private e di questo parere è anche la Corte di Cassazione, che ha anche ribadito che la querela può essere proposta da entrambe le compagnie assicuratrici, considerate parti lese alla pari dalla truffa.
Sempre la Cassazione ha sottolineato che la querela può essere proposta sia nei confronti di chi ha presentato la denuncia di sinistro, sia dell’altro automobilista, complice nella truffa.
Tutela per l’automobilista vittima di un falso incidente
In alcuni casi l’autore del reato agisce senza la complicità dell’altro automobilista, il quale è ignaro della situazione e si ritrova ad essere anche lui una vittima della truffa.
Infatti, qualora l’assicurazione prenda per vera la denuncia, trascorsi 30 giorni, in base al principio del silenzio-assenso dell’assicurato, potrebbe liquidare il sinistro ed aumentargli conseguentemente il premio assicurativo.
In queste situazioni è molto importante presentare alla propria compagnia assicurativa una denuncia cautelativa o un disconoscimento del sinistro, per chiedere di fare le dovute verifiche e diffidarla sia dal risarcire il danno, sia dall’applicare gli aumenti previsti per la classe di merito superiore.
La denuncia va presentata tempestivamente, cioè:
- entro 3 giorni dall’evento (denuncia cautelativa), nel caso in cui se ne abbia conoscenza immediata;
- non oltre i 30 giorni dalla comunicazione del sinistro da parte dell’assicurazione (disconoscimento del sinistro), nel caso che si sia all’oscuro dell’accaduto.
La denuncia va inoltrata per iscritto, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, PEC o consegna a mano alla propria assicurazione, la quale dovrà quindi fornire all’assicurato una risposta in base alle indagini effettuate.