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Furto auto: nessun risarcimento in mancanza di prova d’acquisto

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«Furto auto? Nessun risarcimento senza prova d’acquisto» è quanto afferma una sentenza del Tribunale di Bologna del 5 agosto 2014 secondo cui in mancanza dei documenti relativi all’atto di acquisto di un veicolo la compagnia di assicurazioni non è tenuta all’indennizzo in caso di furto.

Ma come si è giunti a tali conclusioni? Riassumiamo brevemente l’accaduto.

Il proprietario del veicolo, accortosi che il mezzo gli era stato sottratto, ha immediatamente denunciato il furto alla polizia. A seguire, come previsto dalle propria polizza assicurativa in caso di furto e incendio del veicolo, ha presentato regolare domanda di risarcimento, allegando copia della denuncia.

Qual era allora l’irregolarità che ha fatto in modo che la sentenza escludesse il pagamento del furto subito?

Stando ai fatti, sebbene l’auto risultasse regolarmente registrata al Pra, alla legittima richiesta da parte della compagnia assicuratrice di avere copia dell’atto di acquisto del veicolo assicurato, il proprietario del mezzo non ha potuto fornire la documentazione richiesta perché l’auto rubata era stata oggetto di una trattativa tra privati e il pagamento era stato effettuato in contanti. E proprio per tali motivazioni il Tribunale di Bologna ha optato per il rigetto della domanda.

Nello specifico la sentenza ha messo in evidenza che nelle clausole della polizza stipulata con la compagnia assicuratrice andavano presentate da parte del contraente, in caso di furto o rapina, l’estratto cronologico generale e certificato di spossessamento (da richiedersi al Pubblico registro automobilistico), la carta di circolazione e il certificato di proprietà, la fattura o altra documentazione d’acquisto del veicolo, la documentazione attestante l’avvenuto pagamento del mezzo (copia assegno, bonifico bancario, eventuale contratto di leasing o finanziamento), la serie completa delle chiavi, tessere identificative e stampigliature con i seriali (fornite da casa madre) di cui è dotato il veicolo assicurato, ogni altra documentazione richiesta specificamente dall’impresa stessa.

L’assicurato ha cercato di far valere la materiale impossibilità di dar prova dell’acquisto del veicolo sottratto. ma nulla è valsa.

Secondo voi, la sentenza, a favore dell’impresa assicuratrice, è stato giusta? O doveva essere in favore dell’assicurato?

Risposte

  1. sono un avvocato e non credo assolutamente a questa barzelletta...la compagnia è obbligata a risarcire il danneggiato con o senza assegno o qualsivoglia prova di tracciabilita'del pagamento..ho proceduto in centinaia di casi identici a quello riportato sopra,per una miriade di clienti,lungo il corso della mia carriera,ed ho ottenuto il risarcimento auto-moto-camion-trattori movimento terra-imbarcazioni-e addirittura velivoli...(fino ad una settimana fa'mai avuto problemi..oggi siamo in agosto 2017 e mai avuto alcun tipo di problema con decine e decine di compagnie assicuratrici operanti in italia) l'assegno o qualsivoglia prova di pagamento non hanno nulla a ke fare con risarcimento..alla motorizzazione ed al pra,importante ke la vettura sia intestata al danneggiato ...si controlla la quotazione sul quattroruote e/o Eurotax e si procede al risarcimento...nel caso in cui questa strana favola fosse vera,e nel caso in cui qualke giudice fuori di testa,avesse emesso una sentenza simile,basto soltanto appellarsi ed opporsi a tale sentenza,ed andare dritti fino in cassazione a roma...prima o poi il danneggiato sara'risarcito

  2. Anche a me il 2014 si sono rubato l'auto e alleanza assicurazioni non a ritenuto il pagamento e non mi a fornito informazioni ne a me e ne l'avvocato. Come mi devo comportare?

  3. Le assicurazioni non accettino di assicurare l'auto priva di certificato di proprietà
    È anomalo riscuotere il premio e non pagare per un cavillo

  4. E' la compagnia assicuratrice che come contraente del contratto doveva chiedere preventivamente la documentazione necessaria a comprovare la proprietà del veicolo. Dopo la stipula del contratto e la conseguente accettazione del primo pagamento ha accettato che la proprietà fosse esplicita o comunque congrua ai termini del contratto, altrimenti trovandosi in difetto di tale certificazione non doveva porre in essere la consistenza dell'accordo contrattuale, in altre parole se hai preso i soldi implicitamente vuol dire che il contratto (assicurazione) era valido e soddisfatto in ogni sua relativa informazione/certificazione.
    L'assicurazione può chiedere ulteriori informazioni relative al contenzioso ma solo se tali informazioni sono relative a fatti o cose avvenute dopo la stipula del contratto al fine di verificare se le condizioni iniziali sono mutate ed influiscono sui termini del contratto.

  5. prima leggere,poi chiedere e farsi mettere le risposte per iscritto,e poi firmare, è un contratto, che sempre si firma senza leggere

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