Possono essere diversi i motivi per chi quelli indicati nel modello CAI non sono gli stessi danni effettivamente presenti, a partire dalla concitazione del momento. Vediamo cosa accade sul fronte del risarcimento.
Modello CAI: indicazione danni e rimborso
Il modello CAI è il documento da compilare per la constatazione amichevole, parliamo dunque dell’ex modello CID. Si tratta di uno strumento utile a velocizzare le pratiche di rimborso quando tra i soggetti coinvolti nel sinistro c’è accordo sulle dinamiche dell’incidente, che vengono descritte nel modello.
Gli automobilisti riconoscono e attestano le proprie responsabilità e a quel punto entrano in gioco le compagnie assicurative.
Ma cosa succede se i danni poi accertati dall’assicurazione risultano essere diversi da quelli indicati nella constatazione amichevole?
Ricordiamo che una volta avviato l’iter per ottenere il risarcimento, la compagnia assicurativa ha il diritto di fare le opportune verifiche, anche per poter smascherare possibili frodi nei casi in cui:
- il sinistro non si sia mai verificato;
- i due soggetti coinvolti si siano accordati per esagerare i danni causati dal sinistro;
- uno degli automobilisti sia addirittura ignaro della richiesta di risarcimento.
E sulla questione truffe ricordiamo che si tratta di un reato che comporta pene detentive, danneggia gli automobilisti onesti perché a fronte di risarcimenti indebiti possono poi salire le tariffe RC auto.
Modello CAI: danni diversi da quelli indicati in constatazione amichevole
Per le verifiche circa i danni effettivamente causati nel corso del sinistro, i periti assicurativi possono avvalersi di:
- descrizione sul modello CAI e confronto con i danni effettivi rilevati;
- filmati delle telecamere eventualmente presenti;
- verbali delle forze dell’ordine;
- perizie tecniche;
- testimonianze.
La Corte di Cassazione, con la sentenza 37752/2021, afferma:
in materia di responsabilità da sinistro stradale, ogni valutazione sulla portata confessoria del modulo di constatazione amichevole d’incidente deve ritenersi preclusa dall’esistenza di un’accertata incompatibilità oggettiva tra il fatto come descritto in tale documento e le conseguenze del sinistro come accertate in giudizio; in specie tra l’entità dei danni riportati dal veicolo, la situazione dei luoghi e complessivamente la dinamica del sinistro descritta nel medesimo modello di constatazione amichevole invocato.
Dunque se dalla perizia emerge che i danni rilevati dall’osservazione diretta del veicolo non corrispondono alla descrizione della dinamica contenuta nella constatazione amichevole, la domanda di risarcimento dei danni sarà inevitabilmente respinta.
Leggi anche il nostro approfondimento Constatazione amichevole: disegnare la dinamica è obbligatorio?