I monopattini elettrici sono oggetto di dibattito serrato negli ultimi mesi, per via della loro diffusione anche grazie al bonus mobilità che ne ha incentivato l’acquisto.
Monopattini elettrici: tutte le nuove regole del Codice della Strada
Con la conversione in legge del Decreto Infrastrutture, vediamo quali sono le modifiche apportate al Codice della Strada che riguardano i monopattini elettrici:
- ridotta da 25 a 20 km/h la velocità massima sulle strade urbane dove il limite di velocità per le auto è di 50 km/h;
- resta invariato il limite di velocità sulle aree pedonali, che è fissato a 6 km/h;
- confermato anche circolare sui marciapiedi, se non portando il monopattino a mano, e andare contromano sulle strade;
- i monopattini elettrici devono essere sempre condotti da una singola persona, no ai passeggeri, e non devono avere posti a sedere;
- dal 1° luglio 2022 i monopattini dovranno essere dotati di indicatori di direzione e di stop;
- per i monopattini già in circolazione prima dell’1° luglio 2022 viene previsto il loro adeguamento, con indicatori e stop, entro il 1° gennaio 2024;
- dopo il tramonto o in condizioni di scarsa visibilità le luci dei monopattini devono essere sempre accese e il conducente deve avere giubbotto retroriflettente;
- definite le caratteristiche tecniche, con potenza nominale continua che non deve superare 0,50 kW, presenza di segnalatore acustico, regolatore di velocità configurabile in funzione dei nuovi limiti, marcatura CE, luce bianca o gialla all’anteriore, e luce rossa fissa posteriore.
Restano fuori due provvedimenti chiesti a più riprese, ma che non trovano spazio nel nuovo Codice:
- nessun obbligo di assicurazione, se non per le società di noleggio come vedremo;
- obbligo di casco che resta per i soli minori di 14 anni.
Monopattini elettrici: le regole per lo sharing
Novità anche sul fronte dei mezzi in sharing, per i quali oltre alle nuove regole già viste nel paragrafo precedente, troviamo:
- al fine di evitare la sosta selvaggia sui marciapiedi, diventa obbligatorio fare una fotografia al termine del noleggio dei mezzi in condivisione;
- i monopattini potranno essere parcheggiati nei posti riservati a biciclette e ciclomotori e i comuni hanno comunque la facoltà di individuare delle specifiche zone di sosta;
- permane l’assicurazione obbligatoria per le sole società di noleggio.
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