Quando si riceve una multa, il primo istinto è quello di verificare se è presente un vizio di forma che possa giustificare un’opposizione e rendere nulla la sanzione. Il principale vizio di forma, quello per cui si registra il maggior numero di contestazioni, riguarda la notifica del verbale in ritardo.
Multe errate, quali sono i vizi di forma più comuni?
L’art. 201 del Codice della Strada prevede infatti che, nel caso in cui la violazione non possa essere subito contestata, il verbale debba essere notificato entro 90 giorni dall’accertamento, che vengono contati dal giorno successivo all’illecito. Nel calcolo sono compresi anche i giorni festivi, e se il termine cade in un giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo. I 90 giorni sono il lasso di tempo in cui gli agenti sono tenuti a consegnare il verbale all’ufficio postale, il quale può essere recapitato ai destinatari anche dopo la scadenza del termine, mantenendo la sua validità.
Se l’atto deve essere notificato all’estero, allora il termine si estende a 360 giorni successivi all’infrazione.
Inoltre, un verbale può essere contestato in presenza di vizi di forma che riguardano il suo contenuto oltre che la notifica. Seguendo il principio secondo il quale la pubblica amministrazione deve assicurare la massima trasparenza degli atti, questi devono contenere le informazioni specifiche stabilite dalla legge. Dunque prima di pagare una multa è opportuno leggere con attenzione il verbale, dal momento che, in caso di mancanza di alcuni dati, l’atto potrebbe essere nullo.
I vizi di forma più comuni sono:
- erronea indicazione delle generalità del conducente;
- omissione o errata indicazione della data, e dell’ora e del luogo in cui è avvenuta l’infrazione (quando da ciò risulti pregiudicata l’esatta identificazione del fatto);
- errata indicazione del tipo e della targa del veicolo, quando non possono essere desunti con certezza in altro modo;
- mancata esposizione dei fatti;
- mancata o errata indicazione dell’autorità competente per il ricorso;
- mancata, non chiara o insufficiente indicazione delle motivazioni di mancato fermo;
- mancata, non chiara o insufficiente informazione riguardo l’obbligo di comunicare i dati del conducente;
- errore sulla norma violata o sulla sanzione da pagare;
- mancata indicazione circa la possibilità per il trasgressore di ricevere uno sconto del 30% sull’importo totale della multa in caso di pagamento entro 5 giorni dalla notifica;
- incoerenza tra l’infrazione rilevata e le caratteristiche del tratto di strada.
La mancanza di informazioni o lievi errori sui singoli elementi del verbale non rendono nulla la notifica in automatico. Davanti al Giudice di Pace la multa risulterà nulla solo se, a causa dell’errore, siano stati compromessi i diritti del soggetto multato.
Quando un vizio di forma può rendere nullo un verbale
Uno degli errori più comuni che può far decadere la contravvenzione e rendere nullo il verbale si verifica quando la violazione contestata non è vietata con chiarezza nella via riportata nel verbale.
Per esempio, un eccesso di velocità contestato in un tratto di strada in cui non sono previsti dei limiti specifici può rendere annullabile il provvedimento. Se il superamento del limite di velocità viene rilevato tramite autovelox, quest’ultimo deve essere omologato. In caso contrario la sanzione può essere impugnata.
Anche l’assenza del numero civico sul verbale può renderlo nullo, ma solo nel caso in cui la violazione notificata, venga commessa su un tratto di strada così lungo da non poter permettere di identificare con precisione il luogo in cui sia avvenuta.
La multa per il passaggio con il rosso al semaforo può essere dichiarata illegittima se l’apparecchio per rilevare le violazioni non è stato approvato con una delibera comunale, come stabilito dalla Corte di Cassazione con l’Ordinanza n.21894 del 2 agosto 2024.
Altre cause di annullamento di multe sono gli errori riguardanti la tipologia di veicolo o la targa, se non permettono l’identificazione certa del veicolo e quindi del legittimo proprietario. È necessario anche che la data dell’accertamento della violazione sia quella esatta, visto che riportando una data erronea non si permette al destinatario delle sanzione di applicare il diritto di difesa.
Quando un vizio di forma non rende nullo un verbale
I vizi di forma che non rendono nullo un verbale sono tutti gli errori o informazioni mancanti che, anche se importanti, non invalidano la contravvenzione perché compensati da altri dati/informazioni riportate sul verbale.
La data di nascita errata del trasgressore non comporta la nullità del verbale se sono presenti altre informazioni (nome e cognome, codice fiscale, etc.) che ne permettono la corretta identificazione. Nemmeno l’assenza di dati riguardanti il colore e/o il modello dell’auto possono invalidare la multa se la targa indicata è corretta.
L’assenza del numero civico del luogo in cui è avvenuto l’illecito non invalida il verbale se, chi contesta, non è in grado di presentare al giudice le prove che in quel tratto di strada non è punibile l’infrazione notificata. Infine, un’indicazione incompleta o errata della norma violata non rende nullo il verbale se la descrizione dell’avvenimento permette la completa ricostruzione del fatto.
Come fare ricorso e quanto costa
Una volta individuato un vizio di forma, può essere presentato un ricorso da parte del trasgressore o del proprietario del veicolo. La richiesta di annullamento della sanzione ne blocca gli effetti per il periodo di tempo in cui si svolge il procedimento.
Esistono tre strade per fare ricorso:
- con l’autotutela. Il ricorso si esercita presso l’ente che ha redatto il verbale e l’annullamento verrà stabilito dallo stesso. Non vi sono termini per questa tipologia di ricorso, ma bisogna fare attenzione a quelli per il ricorso a prefetto e giudice di pace, poiché non sarà poi possibile esercitare queste due opzioni in caso di rigetto del ricorso in autotutela;
- al Prefetto. È possibile rivolgersi al Prefetto in caso di errori di forma che non richiedono una valutazione che entri nel merito del caso specifico. È possibile presentare il ricorso entro 60 giorni dalla notifica mediante raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite PEC. Il Prefetto deve rispondere alla richiesta entro 120 giorni. Se il ricorso viene rigettato, il trasgressore dovrà pagare la sanzione raddoppiata;
- al Giudice di pace. Entro 30 giorni dalla notifica del verbale, è possibile presentare un ricorso al Giudice di Pace, sia di persona che dando mandato a un legale. Il Giudice può annullare il provvedimento, ridurre la sanzione, dichiarare inammissibile il ricorso oppure confermare la multa. In quest’ultimo caso, si potrà pagare quanto dovuto entro 30 giorni, oppure fare appello al Tribunale Civile.
In ogni caso, l’automobilista deve produrre la documentazione atta a dimostrare l’esistenza dell’errore di forma e non deve pagare la multa se intende fare ricorso.
L’autotutela e il ricorso al prefetto sono gratuiti, per il ricorso al giudice di pace occorre fare invece delle valutazioni di opportunità.
Per presentare il ricorso al Giudice di Pace è necessario pagare un contributo proporzionale all’importo della sanzione amministrativa:
- per una sanzione fino a 1.033 euro, è previsto un contributo di 43 euro;
- per una sanzione da 1.033 a 1.100 euro, è previsto un contributo di 43 euro e una marca da bollo da 27 euro;
- per una sanzione da 1.100 a 5.200 euro, è previsto un contributo da 98 euro e una marca da bollo da 27 euro;
- per una sanzione da 5.200 a 26.000 euro, è previsto un contributo di 237 euro e una marca da bollo da 27 euro.
È chiaro dunque che si valuterà questa opportunità in caso di multe dall’importo elevato, soprattutto se si sceglie di farsi assistere da un avvocato, perché bisognerà aggiungere anche le spese legali.
Cosa fare se il verbale non è nullo
Se l’errore non rientra tra quelli che potrebbero giustificare la nullità del verbale, occorre pagare la multa. Ricorda però che il pagamento deve avvenire entro il termine massimo di 60 giorni dalla data di notificazione o di contestazione del verbale.
Una possibilità di risparmio c’è: se paghi entro i primi 5 giorni, l’importo da versare sarà scontato del 30% rispetto a quanto indicato sulla multa.
Se non paghi trascorsi i 60 giorni previsti dalla legge, la tua multa seguirà il percorso dei debiti con Fisco ed Enti Pubblici fino ad arrivare all’iscrizione a ruolo e all’emissione della cartella esattoriale da parte dell’Agenzia delle Entrate Riscossione o dall’ente di riscossione locale (ad esempio Soris per il Comune di Torino).
Domande frequenti sulle multe errate
Ecco una serie di quesiti circa la possibilità o meno di fare ricorso per multa errata.
Hanno sbagliato ad indicare il colore del veicolo, posso fare ricorso?
Il colore della vettura errato non può essere inteso come un vizio di forma, anche perché spesso le case automobilistiche usano dei colori di loro proprietà che non tutti possono conoscere.
Non hanno indicato l’importo della contravvenzione, posso fare ricorso?
Questo è senza dubbio un vizio di forma che rende nullo il verbale.
Hanno sbagliato ad indicare la data di rilascio della patente, si tratta di un vizio di forma?
Potrebbe non essere un vizio di forma, in quanto altri parametri permettono l’identificazione univoca del soggetto multato. Nome, cognome, numero di patente, luogo di rilascio permettono di identificare l’automobilista senza fraintendimenti.
Mi hanno ritirato la patente per stato di ebrezza, ma nel verbale hanno sbagliato ad indicare la data del fermo. Posso fare ricorso?
Si tratta di un vizio di forma, è opportuno fare ricorso.
Ho ricevuto un verbale incompleto, mancante di molteplici informazioni tra cui le modalità di pagamento. Posso fare ricorso?
In questo caso è possibile appellarsi al vizio di forma.
Non sono mai stato nella zona indicata sulla multa che mi è stata recapitata, come mi devo comportare?
Puoi fare ricorso soltanto sei in grado di dimostrare che l’auto oggetto del verbale si trovava in un altro luogo al momento dell’infrazione.