Introdotta dalla Legge Bersani e rafforzata dal Decreto fiscale 2020, la RC Auto familiare è l’agevolazione pensata per permettere alle famiglie italiane di risparmiare sulle assicurazioni stipulate o rinnovate per i veicoli, anche di categorie diverse, in possesso dei propri componenti.
Con l’RCA familiare tutti i veicoli posseduti dalle persone dello stesso nucleo familiare possono ottenere la classe di merito più favorevole di uno dei componenti della famiglia.
Tuttavia, sin da subito, sono sorti dubbi, vista la formulazione della legge, circa la possibilità per i neopatentati di usufruire di questa agevolazione. Vediamo subito perché.
Condizioni per usufruire dell’RC Auto familiare
Con la norma in vigore dal 16 febbraio 2020, è prevista l’assegnazione della classe di merito più vantaggiosa di un membro della famiglia anche agli altri componenti del nucleo familiare, a determinate condizioni.
Per accedere alla classe di merito più vantaggiosa, infatti il richiedente deve allegare:
- lo Stato di Famiglia, necessario per dimostrare che fa parte dello stesso nucleo familiare del soggetto da cui si vuole ereditare la classe di merito;
- il proprio attestato di rischio, dal quale risulti che negli ultimi 5 anni non sono stati causati incidenti con responsabilità esclusiva, principale o paritaria.
RC Auto familiare: dubbi sui neopatentati
La necessità dell’attestato di rischio dei 5 anni precedenti ha posto le maggiori perplessità rispetto ai neopatentati, che per forza di cose non possono esibire nessun attestato di rischio, oppure, anche nel caso ne abbiano uno, questo non copre i 5 anni precedenti richiesti dalla legge.
Facciamo un esempio concreto.
Tizio ha ottenuto la patente da 2 anni ed ha subito acquistato e assicurato la propria auto partendo dalla categoria più bassa. Usufruendo della RC auto familiare vorrebbe ora ottenere la classe di merito di suo padre, col quale convive, che è più vantaggiosa. Il suo attestato di rischio però riguarda solamente i due anni precedenti. Potrà ottenere ugualmente l’agevolazione?
Il problema è stato posto sin dagli esordi della nuova RC Auto familiare, quando alcune compagnie assicurative, seguendo alla lettera la normativa, hanno escluso dall’agevolazione coloro che sottoscrivevano per la prima volta una RC auto o comunque avevano un attestato di rischio da meno di cinque anni, in pratica la fascia più numerosa dei potenziali beneficiari.
RC Auto familiare e neopatentati: l’intervento del MISE
A chiarire i dubbi, a poco tempo dall’entrata in vigore della norma, ci aveva pensato il MISE che, con un intervento del sottosegretario all’Economia del 4 marzo 2020 in Commissione Finanze della Camera, aveva chiarito che, nell’ottica di garantire la massima tutela del consumatore, la norma va interpretata in favore degli assicurati e quindi anche chi non possiede un attestato di rischio può ottenere la classe di merito più vantaggiosa.
Nel suo intervento il sottosegretario chiariva che i 5 anni di cui parla la legge rappresentano un periodo di osservazione e non una condizione di possesso indispensabile per la fruizione del beneficio. Pertanto, le imprese assicurative devono verificare l’assenza di sinistri con colpa (esclusiva, principale o paritaria) nei limiti degli anni di attestato di rischio disponibili.
Tornando al nostro esempio, dunque, bisogna concludere che la compagnia assicurativa di Tizio dovrà verificare l’assenza di sinistri con colpa nei due anni disponibili in base al suo attestato di rischio e, in caso positivo, concedergli la possibilità di ereditare la classe di merito di suo padre.
RC Auto familiare e neopatentati: questione irrisolta per l’IVASS
In Commissione Finanze, il sottosegretario aggiungeva che il MISE si sarebbe impegnato a garantire, nei limiti delle proprie competenze, un’interpretazione quanto più favorevole ai consumatori/assicurati, anche valutando possibili e futuri interventi normativi.
Nonostante ciò, non ci sono stati interventi normativi successivi e pertanto la questione rimane incerta.
L’IVASS ha infatti continuato a raccogliere le lamentele dei consumatori per la mancata applicazione del beneficio ai veicoli di diversa categoria in assenza di attestato con 5 anni senza sinistri.
Dal canto suo, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, nonostante ritenga che la norma debba essere interpretata in senso favorevole al consumatore, ha dichiarato, in un avviso del 15 febbraio 2021, di non potersi sostituire al legislatore nell’interpretazione della legge, rimandando la questione alle sedi istituzionali competenti affinché vengano fatti i dovuti interventi per superare queste incertezze.
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