Si può stipulare l’RC auto a proprio nome seppure l’auto sia dell’altro coniuge?
La risposta è si, è possibile, la normativa lo prevede purché il veicolo sia intestato al coniuge e l’unione sia in comunione legale dei beni.
I coniugi in comunione di beni si comportano, dal punto di vista delle assicurazioni e della proprietà dei veicoli, come una sola persona.
Al momento della stipula dell’assicurazione la compagnia potrà chiedere a titolo di garanzia un documento attestante l’effettivo regime legale di comunione dei beni che potrà essere o una semplice autocertificazione oppure un documento rilasciato dal Comune di domicilio.
Si può risparmiare?
Quando titolare della polizza e proprietario dell’auto sono diversi, alcune compagnie potrebbero adottare una maggiorazione sul costo della polizza.
Per risparmiare è possibile (non è attualmente vietato per legge) effettuare un passaggio di proprietà ad uno dei familiari con una migliore classe bonus/malus.
Una cosa analoga può avvenire nel caso di vendita da un coniuge all’altro: chi acquista un’auto può usufruire della classe di merito del coniuge e le compagnie assicurative non potranno far altro che riconoscere la classe maturata su quel veicolo.
Il reddito imonpibile dei fabbricati per gli immobili locati e8 pari all'85% del canone di locazione, (75% per i fabbricati siti nella citte0 di Venezia centro e nelle isole della Giudecca, di Murano e Burano).Il reddito ottenuto va imputato solo all'intestatario dell'immobile (nel caso di acquisto in regime di comunione dei beni va suddiviso per due).