Le multe sono sanzioni amministrative, applicate in caso di violazione del Codice della Strada: di conseguenza, raramente si possono trovare delle giustificazioni. Se ritieni di essere stato vittima di una sanzione ingiusta, allora puoi fare ricorso al Prefetto o al Giudice di Pace. Il ricorso è l’atto con il quale il cittadino contesta la violazione addebitatagli. Ecco i passi da fare a seconda della strada che intendi percorrere.
In quali casi puoi presentare ricorso per una multa?
Esistono una serie di casistiche per le quali puoi contestare una multa e procedere con il ricorso:
- quando è presente un vizio di forma (errata indicazione della targa dell’auto per esempio);
- consegna di un un doppio verbale in merito alla stessa infrazione;
- la mancata notifica del verbale entro 90 giorni (dalla data dell’infrazione, non del successivo accertamento) o 150 giorni (se residente all’estero);
- quando gli apparecchi che rilevano l’infrazione non sono omologati;
- verbale incompleto, illeggibile o redatto da un agente esterno al territorio di competenza;
- mancanza di segnaletica dell’autovelox;
- se la multa è redatta dagli ausiliari del traffico e non riguarda sosta e/o fermata del mezzo;
- nuova notifica del verbale anche dopo il pagamento;
- notifica al vecchio proprietario dopo aver già effettuato il passaggio di proprietà.
Attenzione: nel primo e nell’ultimo caso puoi avvalerti dell’autotutela. Cosa significa? Che puoi presentare l’istanza di annullamento della multa direttamente all’Ente che l’ha emanata, senza passare dal Prefetto o dal Giudice di Pace.
Cosa deve contenere il verbale
Ricorda sempre che il verbale, se redatto in maniera completa, può decretare il successo o l’insuccesso del tuo ricorso. Ecco gli elementi fondamentali che dovrai inserire:
- giorno, ora e località della violazione;
- generalità e residenza del trasgressore, l’eventuale indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale;
- estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa;
- descrizione del fatto;
- norma violata;
- dichiarazioni di cui il trasgressore chiede l’inserzione;
- modalità per il pagamento in misura ridotta;
- somma da pagare, i termini di essa, l’ufficio presso il quale questo può essere effettuato e il numero di conto corrente postale o bancario che può essere usato;
- indicazione dell’autorità che deciderà l’eventuale ricorso;
- indicazione del nominativo degli agenti accertatori, (o del responsabile del procedimento);
- se prevista, la decurtazione dei punti dalla patente.
Contestare una multa presso il Prefetto
Il ricorso al Prefetto, disciplinato dall’articolo 203 del D.lgs. del 1992, prevede la possibilità di fare opposizione alla multa entro 60 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (da quando arrivi a casa). Il ricorso al Prefetto è gratuito.
Per quanto riguarda le modalità del ricorso, è previsto l’invio di una lettera in carta semplice tramite raccomandata con ricevuta di ritorno diretta al Prefetto o indirizzata al comando di Polizia Municipale o all’ufficio dell’organo accertatore. Puoi anche consegnarla a meno ricordando di inserire i dati utili all’istruttoria (nome, cognome, indirizzo, data e numero del verbale, motivo della contestazione).
È necessario inoltre allegare copia del verbale e il materiale utile a supportare la richiesta (ad esempio le fotografie). Entro 120 giorni dalla ricezione degli atti, il Prefetto tramite ordinanza può dichiarare di accogliere o rigettare le ragioni del ricorso presentato, ossia può annullare la multa o condannare il ricorrente al pagamento di un importo pari al doppio della multa, spiegando le motivazioni della sua decisione.
Qualora il ricorrente ne faccia richiesta, è prevista la procedura di ascolto da parte del Prefetto dei soggetti interessati. L’assenza di un’ordinanza da parte del Prefetto entro i termini previsti (120 giorni e 180 se la richiesta è stata presentata alla Polizia Municipale) equivale all’accoglimento del ricorso, secondo la logica del meccanismo di silenzio assenso. Nel caso in cui nell’ordinanza venga rigettato il ricorso e venga emessa un’ingiunzione al pagamento della sanzione, quest’ultima deve essere notificata entro 150 giorni. Il soggetto avrà tempo 30 giorni di tempo per pagare la multa.
Contestare una multa presso il Giudice di Pace
Il ricorso al Giudice di Pace, disciplinato dall’articolo 204 bis del D.lgs. del 1992, deve essere fatto entro 30 giorni dalla contestazione o dall’avvenuta notifica della sanzione (di fatto metà dei giorni rispetto al Prefetto).
Il ricorso al Giudice di Pace è un procedimento civile ossia un atto giurisdizionale e come tale implica dei costi (pari a 43 euro per le sanzioni di importo inferiore ai 1.100 euro). La domanda di ricorso deve essere depositata presso la cancelleria del Giudice di Pace o inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. Occorre allegare:
- copia originale del ricorso e quattro fotocopie;
- fotocopia dei documenti che si vogliono sottoporre all’esame del Giudice;
- copia del documento di riconoscimento in corso di validità;
- ricevuta del pagamento del contributo unificato dell’imposta di bollo.
Visionati gli atti, il Giudice di Pace potrà:
- ordinare il ricorso inammissibile;
- convalidare la sanzione tramite un’ordinanza se il ricorrente non fosse presente;
- annullare la multa in parte o totalmente;
- rigettare il ricorso e sanzionare il ricorrente al pagamento di una somma compresa tra il minimo e il massimo delle previsione edittale.
La presenza di un avvocato non è necessaria, ma diventa indispensabile se il Giudice di Pace rigetta il ricorso. In questo caso, infatti, ci si può ancora rivolgere a un tribunale e l’assistenza legale è d’obbligo. Il tempo per il pagamento della sanzione a seguito della sentenza è di 30 giorni dalla notifica.
Posso contestare una multa passati 30 o 60 giorni dalla notifica?
In linea di massima la risposta a questo dubbio è no. La multa va contestata davanti al Giudice di Pace entro 30 giorni o davanti al Prefetto entro 60 giorni dalla data in cui la si è ricevuta o ritirata in posta. Se non viene ritirata in posta si verifica la così detta “compiuta giacenza” ed allora i termini decorrono da questa data, non da quella in cui effettivamente riesci a mettere le mani sulla temuta busta.
Può però capitare il caso di multa mai notificata (perché spedita all’indirizzo sbagliato, ad esempio) e che l’automobilista rimanga nella totale inconsapevolezza della contravvenzione. In questo caso, non avendo mai ricevuto l’atto, sarà possibile contestarla successivamente, ad esempio quando arriverà la cartella esattoriale di Agenzia Riscossione. Impugnando la cartella si potrà rilevare il mancato ricevimento della multa e la decorrenza dei termini entro cui questa doveva esser portata a conoscenza dell’automobilista, ottenendo in questa sede l’annullamento della sanzione.
Errori da non commettere in caso di ricorso per multa
Se vuoi fare ricorso e vincerlo è bene evitare alcuni errori che vengono frequentemente commessi:
- Pagare la multa – Sebbene l’introduzione del meccanismo di sconto tale per cui se paghi la multa entro 5 giorni ottieni uno sconto del 30% sull’ammontare della sanzione venga utilizzato da molti, prima di pagare la multa è bene porti la domanda? “È una sanzione ingiusta? Perché devo pagarla?” Se ritieni di avere buone probabilità di vincere il ricorso, valuta bene se pagarla o presentare domanda di ricorso agli organi competenti.
- Credere che procedere con il ricorso sia costoso – Una delle “leggende” che girano in rete sia credere che contestare una multa sia costoso. Come precedentemente sottolineato, presentare ricorso al Prefetto è gratuito mentre per presentarlo al Giudice di Pace è previsto un contributo unificato e una marca da bollo.
- “Fasciarsi la testa prima di essersela rotta” – Un grave errore che molti commettono è credere che il ricorso sia perso in partenza. Se parti in questo modo hai poche chance di perorare la tua causa. Cerca di essere ottimista, motiva bene il tuo ricorso e allega nella domanda tutta la documentazione necessaria a supporto della tua tesi. Ricorda che, in caso di ricorso al Prefetto, qualora fossero trascorsi più di 120 giorni, il tuo ricorso è automaticamente accolto poiché vale il silenzio assenso.
- Buttare la busta della notifica della sanzione – Ricorda che per presentare regolare ricorso una delle cose da fare allegare la busta verde dell’avvenuta notifica della sanzione. Buttarla e non esserne più in possesso quindi non invalida il ricorso ma ti obbliga a richiedere all’ufficio postale territorialmente competente un duplicato della busta o un’attestazione alternativa con il numero della raccomandata. Una bella seccatura che ti suggeriamo di evitare.
- Affidarti a persone non qualificate – Qualora lo ritenessi utile, in virtù anche delle moltissime fonti del diritto e delle specificità di alcune leggi, è bene affidarsi a degli avvocati specializzati in alcuni ambiti. Il “fai da te”, che può essere una valida alternativa in alcuni casi, non sempre è vincente. Quindi, prima di presentare ricorso, valuta sempre la possibilità di rivolgerti ad un professionista.
Contestare una multa con il ricorso online
Come detto, contestare una multa davanti al Giudice di Pace è possibile e non richiede necessariamente l’assistenza di un avvocato. Certo però che sapere esattamente cosa chiedere al giudice può fare la differenza tra tra vincere e perdere la causa. Per questo particolarmente utile si rivela l’ultima iniziativa del Ministero della Giustizia: un modello di ricorso on line, facile da completare perché in parte già compilato e guidato nei passaggi più complessi. Utilizzarlo è semplice: basta accedere alla pagina del Giudice di pace, scegliere la voce “Compila il ricorso” dal menu a sinistra, selezionare la regione e la città di competenza (cioè quella in cui ha sede l’Ufficio del Giudice di Pace che dovrà decidere della multa) ed iniziare a lavorare alla propria contestazione.
Paura di sbagliare la compilazione? Nessun problema, noi di 6sicuro l’abbiamo provato. Basta seguire passo passo le indicazioni.
Prima pagina: le generalità di chi contesta
La pagina iniziale del ricorso richiede tutti i dati e le generalità di chi contesta la multa, compreso recapito telefonico ed e-mail. È possibile indicare un domicilio, nel caso che questo sia differente dalla residenza e, soprattutto, nel caso che la residenza sia in una provincia diversa da quella in cui si trova il Giudice di Pace. È pure possibile indicare un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): con la PEC è si ottiene una ricevuta di consegna della comunicazione, proprio come una raccomandata a/r. Per questo, se si possiede una PEC, tutte le comunicazioni del Giudice di Pace arriveranno direttamente lì. Non hai una PEC? Meglio allora informarsi presso la cancelleria, per verificare se la fissazione di udienza verrà comunicata a mezzo posta o se sarà necessario prendere informazioni direttamente presso l’ufficio. Sempre possibile anche la verifica online, come vedremo più avanti.
Secondo pagina: oggetto e motivi della contestazione
Il ricorso prosegue chiedendo di specificare l’oggetto della contestazione: nel caso di una multa (ma anche di cartella esattoriale fondata su multe non pagate o di ordinanza del Prefetto) la voce da scegliere è “Violazione del codice della strada”. Bisogna poi scegliere di compilare il ricorso: cliccando su questa scelta compare una maschera in cui è possibile descrivere liberamente le ragioni per cui si ritiene che la multa debba essere annullata.
Un consiglio: cerca di essere sintetico, chiaro e di fare riferimento ad elementi oggettivi (ad esempio: mancanza di elementi che devono essere indicati nel verbale o mancanza di segnali stradali che avrebbero dovuto esserci). Assolutamente da evitare le spiegazioni a base di disavventure personali: al giudice non interessa se hai lasciato la macchina in sosta vietata giusto il tempo di comprare lo shampoo al supermercato in chiusura.
Non bisogna farsi ingannare dal nome dell’ufficio: il Giudice di Pace si comporta a tutti gli effetti come un giudice e valuta soltanto le circostanze di fatto e di diritto che effettivamente rendono ingiusta o illegittima una sanzione. E tra queste non compaiono i problemi di organizzazione della spesa.
Il rigo successivo consente di scegliere se chiedere la provvisoria sospensione dei termini di pagamento e dell’esecuzione del provvedimento in attesa del giudizio. In pratica si chiede al giudice di dichiarare che, fino a che non si sarà definita la causa, i termini e l’operatività della multa resteranno sospesi, ragioni per cui non potranno essere intraprese azioni in merito.
Infine, il modulo riporta in automatico ciò che si deve chiedere al giudice, ovvero:
- Fissare l’udienza di comparizione delle parti: momento fondamentale per spiegare le proprie ragioni al giudice. Quindi, non bisogna essere timidi: presentarsi all’udienza è indispensabile. Il giudice è tenuto a decidere sulla base dei fatti descritti e dei documenti prodotti anche se nessuno partecipa, ma non farsi vedere e non dimostrarsi pronti a dare tutte le risposte necessarie è un clamoroso autogol. Di conseguenza, diventa fondamentale scoprire per tempo la data dell’udienza. Se si è indicata una P.E.C., questa andrà controllata periodicamente, in caso di comunicazioni dall’ufficio del Giudice di Pace. Altrimenti, si può contattare telefonicamente la cancelleria, oppure verificare la data dell’udienza on line, sullo stesso sito tramite cui viene presentato il ricorso. Per trovare la propria udienza basta utilizzare il numero di R.G. che viene fornito al momento dell’iscrizione della contestazione.
- Accogliere l’opposizione e, per l’effetto, annullare il provvedimento impugnato (ovvero la multa/cartella esattoriale/ordinanza del Prefetto).
- In caso di rigetto dell’opposizione, di applicare la sanzione nel minimo edittale: è una richiesta che il giudice deve considerare soltanto nella malaugurata ipotesi che l’intera contestazione fosse respinta. In quel caso, poiché il giudice condannerà al pagamento della multa, gli si chiede che l’importo sia quello minimo previsto per quella violazione dal Codice della Strada.
Da questa pagina è possibile anche indicare i documenti che si vogliono allegare alla contestazione (ad esempio: una foto del tratto di strada dove è stata elevata la multa, da cui si veda che la segnaletica è inesistente o illeggibile) e chiedere altre prove (ad esempio: indicare i nomi e gli indirizzi delle persone che si vorrebbero sentire come testimoni dei fatti).
Terza pagina: i dati della multa
È la pagina dedicata alla multa che si contesta. Occorre quindi indicarne tutti gli estremi utili ad identificarla: il numero di verbale, la data in cui è stato emesso e la data in cui è stato notificato, l’Autorità che l’ha emesso (ad esempio, il Comune di Milano), la violazione contestata, l’articolo del Codice della Strada che si riferisce alla violazione, l’importo della sanzione, il numero di punti tolti sulla patente, l’eventuale sanzione amministrativa accessoria. La pagina deve essere compilata con la massima precisione, verbale alla mano.
Quarta e quinta pagina: resistente e valore della causa
La quarta pagina chiede l’indicazione del resistente principale. Cioè della autorità che ha emesso la multa, che deve essere chiamata in giudizio in quanto interessata. Ad esempio, il resistente può essere il nostro amico Comune di Milano.
La quinta pagina, infine, chiede di indicare il valore della causa (data dall’importo della multa contestata) e il contributo unificato necessario. Richiesta da non sottovalutare, la mancata indicazione del valore può portare la conseguenza di salate sanzioni.
Invio del ricorso online
Sei arrivato in fondo, hai compilato tutte le pagine e puoi confermare l’invio del tuo ricorso. Attenzione però: con l’invio fatto da PC non hai completato tutti i passi necessari alla contestazione. Perché l’iscrizione della causa sia definitiva occorre stampare l’atto compilato, firmarlo e datarlo a penna per poi consegnarlo o spedirlo al Giudice di Pace, insieme alla copia della multa e ad altri eventuali documenti che vuoi sottoporre alla visione del giudice. L’atto va depositato o spedito in un originale (quello con la firma autografa) e in almeno tre copie (da fare dopo aver apposto la propria sottoscrizione). Non dimenticare inoltre di tenere una copia per te, con la tua firma e la data che avrai apposto a penna.
Si tratta di un ottimo servizio, grazie al quale viene inviata una preiscrizione della causa e l’atto viene compilato in automatico, tramite i passaggi guidati.