La targa prova è uno strumento utile alla circolazione di veicoli non immatricolati, per molteplici motivi ben definiti dalla legge. Ecco come funziona e quali sono gli obblighi assicurativi.
Quando si può circolare con la targa prova?
In caso di veicoli e rimorchi non immatricolati (auto, moto, rimorchi, macchine agricole e operatrici), è possibile utilizzare la targa di prova in alcuni casi specifici previsti dalla legge che comportano la circolazione su strada del mezzo interessato.
Vediamo subito quali sono i casi in cui è possibile circolare con la targa di prova:
- allestimento;
- collaudo;
- prove tecniche sperimentali;
- dimostrazioni;
- questioni legate alla vendita;
- trasferimenti.
La targa di prova ha un aspetto comune a tutti i veicoli:
- fondo bianco;
- composta da due caratteri alfanumerici, la lettera “P” e altri cinque caratteri alfanumerici;
- posizionata sul retro del veicolo.
Un uso improprio della targa di prova viene sanzionato come previsto dall’art. 98 del Codice della Strada, con una multa che va da 87 e 344 euro. In particolare non è possibile:
- circolare per altri scopi rispetto a quelli ammessi della legge;
- l’uso del veicolo così targato da parte di soggetti diversi dal titolare dell’autorizzazione o un suo delegato.
Chi può girare con la targa prova?
Oltre alle restrizioni riguardanti gli scopi per cui si circola su strada con un veicolo non immatricolato e dotato di targa di prova, esistono dei vincoli legati ai soggetti che possono utilizzare questo strumento.
La richiesta della targa di prova può essere fatta esclusivamente da:
- aziende costruttrici di veicoli, pneumatici e carrozzerie, e i loro rappresentanti;
- aziende di trasporti di veicoli non immatricolati, con un vincolo sull lunghezza dei viaggi, che devono stare sotto i 100km;
- concessionari e agenti di vendita;
- officine meccaniche di riparazione e trasformazione;
- università ed enti che fanno ricerca e sperimentazione in ambito automobilistico.
Dunque se sei un privato cittadino non hai diritto di farne richiesta.
La richiesta deve essere fatta alla Motorizzazione Civile, attraverso i seguenti passaggi:
- ottenere l’attestazione di iscrizione al Registro delle Imprese dell’azienda che richiede la targa, oppure presentare relativa autocertificazione;
- pagare attraverso i bollettini forniti dalla Motorizzazione o dall’ACI, per un totale di 60,57 euro;
- compilare la domanda con il modello TT2119 e presentala alla Motorizzazione della provincia in cui si trova l’azienda.
La targa così ottenuta è valida per un anno sull’intero territorio italiano, ma anche in Austria, Germania e San Marino.
Cosa copre l’assicurazione della targa prova?
I veicoli dotati di targa di prova, come detto possono circolare, e questo comporta la possibilità di esporsi al rischio di causare o essere coinvolti in un incidente. Dunque si rende necessaria l’assicurazione auto per la responsabilità civile.
L’obbligo di RC auto per veicoli con targa prova, è previsto dall’art. 122 del Codice delle Assicurazioni.
L’assicurazione deve essere stipulata dal dal soggetto in possesso di autorizzazione per la targa prova, dunque:
- non è in capo al proprietario del veicolo;
- segue la targa e non il mezzo su cui è apposta.
Ricordiamo invece che i veicoli già immatricolati devono essere dotati di una polizza RC auto propria, a copertura dei possibili danni causati anche nel caso di guida per prove tecniche, collaudo o spostamento per vendita.
Quanto costa l’assicurazione per la targa prova?
Il costo dell’assicurazione per la targa prova dipende dalla Regione in cui risiede il soggetto titolare del contrassegno.
Tipicamente viene stipulata una polizza RC auto annuale, ma è anche possibile per le aziende attivare altre tipologie di contratto:
- polizza targa di prova mensile;
- assicurazione giornaliera;
- contratto di flotta per grandi parchi auto e per le prove su strada.