La truffa alle assicurazioni è sempre un reato, anche nel caso il tentativo non riesce e il truffatore non ottiene benefici economici. Vediamo quali sono le pene previste e come funziona la denuncia.
Come funziona il reato di truffa alle assicurazioni
Truffare l’assicurazione è un reato, questo significa che si applica il Codice Penale, che all’art. 642 prevede una pena detentiva da uno a cinque anni per chi al fine di ottenere un’indennizzo o risarcimento da parte di Compagnie di assicurazioni o altro tipo di vantaggio “distrugge, disperde, deteriora o occulta cose di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di assicurazione”.
È truffa anche nel caso in cui:
- ci si procura delle lesioni personali;
- si aggravano le conseguenze di un sinistro;
- si distrugge, falsifica, altera o precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al sinistro;
- si denuncia un incidente mai avvenuto.
Nel caso di sinistro falso, la pena prevista aumenta.
Inoltre il reato si configura anche nel caso in cui nonostante l’attività fraudolenta, non si riesca ad ottenere il vantaggio economico prospettato.
Chi può sporgere denuncia in caso di truffa alle assicurazioni
Per il reato di frode assicurativa si può procedere esclusivamente per querela di parte, dunque non si può procedere d’ufficio, occorre una denuncia.
I danneggiati da una truffa del genere, inoltre, possono essere due: la compagnia assicurativa e in taluni casi l’automobilista non complice del raggiro e che viene ritenuto falsamente responsabile.
Ma soltanto la compagnia assicurativa ha diritto di sporgere denuncia, dal momento che la Corte di Cassazione ha affermato che il reato di frode assicurativa è finalizzato alla tutela del patrimonio delle imprese assicuratrici dai comportamenti contrari alla buona fede contrattuale.
Mentre un automobilista anch’esso danneggiato dalla truffa ha il solo diritto di agire per il risarcimento del danno subito, ma non può denunciare il reato.
La compagnia ha anche un limite temporale per la querela: la stessa va fatta entro tre mesi da quando ha avuto conoscenza della frode. Una volta istruito il processo, l’automobilista coinvolto a sua insaputa può costituirsi parte civile nel processo penale per chiedere il risarcimento.