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TASI 2018: cos’è, calcolo e chi la paga per la prima casa

tasi

La legge di stabilità 2014 ha introdotto una nuova spesa per i cittadini: parliamo della TASI. L’acronimo in questione significa letteralmente Tassa sui Servizi Indivisibili e riguarda i servizi comunali rivolti alla collettività, come ad esempio la manutenzione stradale o l’illuminazione comunale.

Cos’è la TASI?

Introdotta nel 2014, la TASI, portava la grande novità di considerare soggetti debitori anche eventuali affittuari di fabbricati compresi abitazione principale, aree scoperte e terreni edificabili. Quindi non era solo il proprietario ad essere considerato soggetto passivo, ma anche gli inquilini delle unità immobiliari che dovevano versare una parte del totale compresa fra il 10% ed il 30%, a seconda di quanto stabilito dal proprio Comune di residenza nel regolamento TASI.

Con la Legge di Stabilità 2016 n. 208 del 28 dicembre 2015, per fortuna, qualcosa è cambiato. È stata eliminata la quota TASI a carico di eventuali occupanti o inquilini nel caso in cui l’immobile di residenza sia da loro utilizzato come abitazione principale. Gli immobili di lusso (cat. A1,A8,A9) non rientrano in alcun modo in questa esclusione stabilita nel 2016.

Cosa sono i servizi indivisibili?

I servizi indivisibili sono le attività dei Comuni offerte alla collettività e non a domanda individuale (come trasporto scolastico o asili nido). Si tratta comunque di una serie di servizi davvero molto ampia e che spazia tra l’illuminazione pubblica, la sicurezza, la manutenzione delle strade, l’anagrafe e così via.

La legge n. 147/2013 prevede che nel regolamento comunale vengano indicati nel dettaglio tutti quei servizi indivisibili da addebitare ai cittadini attraverso la TASI.

Chi deve pagare la TASI?

Come anticipato nei paragrafi precedenti, la Tassa sui Servizi Indivisibili deve essere pagata da tutti coloro che possiedono o detengono fabbricati e aree edificabili, ad eccezione di terreni agricoli e abitazione principale. Le uniche abitazioni principali soggette al pagamento della TASI sono i cosidetti “immobili di lusso” ovvero tutte quelle abitazioni classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.

In caso di pluralità di possessori (o detentori), il pagamento dovrà essere effettuato tramite un unico versamento, saranno poi i diversi soggetti a regolare tra loro il debito/credito reciproco. In sostanza uno dei soggetti paga e gli altri dovranno versargli la propria quota.

Nel caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario dal momento della data di stipulazione, per tutta la durata del contratto.

Per quanto riguarda la detenzione temporanea, invece, se non superiore a 6 mesi all’interno dello stesso anno solare, la TASI è dovuta solo dal possessore dei locali o delle aree.

Parlando di abitazioni principali, invece, a meno che non siano classificati come immobili di lusso (categorie catastali dette poco sopra), il possessore dei locali verserà la TASI nella percentuale stabilita dal regolamento comunale.

Chi è escluso dal pagamento?

Oltre le abitazioni principali (non categorizzate come immobili di lusso), secondo l’articolo 52 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997 n. 446, ci sono altre esclusioni per il pagamento della TASI, come ad esempio:

Aliquota TASI

L’aliquota della TASI è stabilita da regolamenti comunali e può variare da un minimo stabilito all’1 per mille, fino al 2,5 per mille sulle prime case cat. A1,A8,A9. Il limite massimo IMU-TASI è stabilito al 6 per mille, che può arrivare al 6,8 per mille in tutti quei Comuni che hanno previsto l’utilizzo della maggiorazione dello 0,8 per mille per gli immobili interessati.

Per altri immobili, invece, è da tenere in considerazione la somma delle aliquote TASI-IMU che potranno raggiungere il massimo valore del 10,6 per mille (fino all’11,4 per mille per chi applica l’addizionale dello 0,8).

Ogni ente comunale stabilisce autonomamente le proprie aliquote e in base a questo definisce le eventuali detrazioni. Per conoscere l’importo corretto è quindi sempre meglio verificare presso il proprio Comune di residenza.

Le scadenze sono come quelle di altre tasse comunali: acconto entro il 16 giugno e saldo entro il 16 di dicembre, oppure un’unico versamento entro il 16 di giugno tramite bollettino postale centralizzato oppure con F24.

Ricordiamo che nel caso in cui 16 giugno e 16 novembre cadano in giornate festive o prefestive, la scadenza slitta al primo giorno lavorativo successivo (ad esempio nel 2018 la scadenza slitta a lunedì 18 giugno poiché il 16 è un sabato).

TASI: calcolo e modalità di pagamento

Per determinare l’importo da pagare bisognerà partire dalla rendita catastale dell’immobile, rivalutarla del 5%, moltiplicare il risultato ottenuto per il coefficiente (dato che varia a seconda della tipologia di immobile considerato), applicare infine l’aliquota deliberata dal Comune.

Il pagamento potrà avvenire tramite c/c postale oppure con il modello F24.

TASI: pagamento in ritardo

Cosa accade in caso di dimenticanza o pagamento in ritardo? Qualsiasi sia il motivo del tuo mancato versamento, puoi rimediare utilizzando il ravvedimento operoso.

Il ravvedimento consente di versare la tassa con sanzioni molto ridotte (anche un nono della sanzione minima) e interessi calcolati sui giorni di ritardo. Ti consigliamo comunque di consultare le delibere del Comune in cui è situato l’immobile per verificare anche i termini e le sanzioni per il ritardato pagamento, poiché ogni ente può decidere in autonomia anche su questo versante.

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