Il Codice della Strada è composto da 408 articoli e 19 appendici e rappresenta il regolamento al quale attenersi in relazione alla guida dei veicoli, la gestione delle strade, le norme di comportamento, gli illeciti, le sanzioni ed i provvedimenti.
Ogni anno, per rispondere alle necessità ritenute più urgenti e accogliere varie sentenze della Corte di Cassazione, il legislatore provvede a emanare una serie di norme per aggiornare quelle esistenti, solitamente verso la fine dell’anno, con decorrenza dal 1 gennaio dell’anno successivo.
Esattamente quello che è avvenuto anche quest’anno. Il Decreto Sicurezza è diventato legge il 1 dicembre ed entrato in vigore il 4 dicembre, introducendo diverse novità anche nel Codice della Strada. Vediamole insieme.
Codice della Strada: guida con targa estera
L’articolo 93 del Codice della Strada, in base alla nuova formulazione, vieta a chi risiede in Italia da più di 60 giorni di circolare con un veicolo immatricolato all’estero. Il divieto riguarda qualsiasi veicolo (anche commerciali) con alla guida sia i cittadini italiani che stranieri.
Questa regola è stata introdotta per contrastare una pratica ampiamente diffusa di circolare con auto con targhe straniere per evitare di pagare tasse (ad esempio, superbollo), multe e assicurazioni.
Ora, per i trasgressori è prevista una sanzione amministrativa da 712 euro fino a 2.848 euro, integrata con la trasmissione del documento di circolazione alla motorizzazione competente, da parte dell’organo accertatore, al fine di ordinare l’immediata cessazione della circolazione del veicolo. Decorsi 6 mesi dalla violazione, se non è stato richiesto il foglio di via per portarlo oltre confine italiano oppure eseguita la immatricolazione in Italia, si applica la sanzione della confisca del veicolo stesso.
Sono esclusi dal divieto leasing, locazioni o comodati d’uso concessi a un residente in Italia da parte di un’impresa europea che non abbia una sede secondaria effettiva in Italia. La circolazione è ammessa se a bordo c’è un documento che attesti data del contratto e durata e della disponibilità del veicolo. Se quel documento manca, la responsabilità va al conducente, il quale deve pagare una multa da 250 a 1.000 euro. Ha poi 30 giorni di tempo per presentare il documento. Se non lo fa, scatta il fermo amministrativo del veicolo. Se il conducente non presenta il documento entro i successivi 60 giorni, il veicolo gli viene riconsegnato ma dovrà pagare un’ulteriore multa, ma da 705 a 3.526 euro (articoli 214 e 94 comma 3).
Codice della strada: fare il parcheggiatore abusivo è reato
Tra le novità del Codice della strada c’è il comma 15-bis dell’articolo 7 completamente rivisto e che riguarda i parcheggiatori abusivi. La sanzione pecuniaria amministrativa è stata ritoccata verso il basso (prima era compresa tra 1.000 e 3.500 euro, ora viene fissata tra 771 e 3.101 euro) ma sono state introdotte delle condizioni che potrebbero trasformare un illecito amministrativo in un reato vero è proprio. Questo si verifica quando il parcheggiatore abusivo impiega risorse minorenni oppure continua a fare il parcheggiatore abusivo nonostante sia già stato sanzionato in passato (è, in pratica, il caso della recidiva).
A questo punto, non si tratta più di un illecito amministrativo ma di un vero e proprio reato punito con l’arresto da sei mesi a un anno, l’ammenda tra 2.000 e 7.000 euro e la confisca di tutti i guadagni ricavati dall’attivitità di parcheggiatore abusivo.
Sequestro dei veicoli
Quando viene sequestrato un veicolo, il proprietario o il conducente sono gli incaricati per portarlo, in sicurezza e a proprie spese, in un luogo in cui non ci sia un passaggio pubblico. Se proprietario o conducente si rifiutano, sarà la Polizia ma ecco cosa succede:
- dovranno pagare una multa da 1.818 a 7.276 euro
- sospensione della patente da 1 a 3 mesi
Inoltre, se il proprietario del veicolo (auto, moto, fuorgone) non assume la custodia del veicolo entro cinque giorni dalla pubblicazione del sequestro sul sito della Prefettura, il mezzo passa in proprietà al titolare del deposito. Per riaverlo, il suo legittimo proprietario sarà costretto a pagare il recupero e il trasporto.
Guidare un veicolo sotto sequestro comporta una multa da 1.988 a 7.953 euro e la revoca della patente.
Codice della strada: il fermo dei veicoli
Come nel caso del sequestro, sarà il proprietario a doversi fare carico del trasporto e della custodia del mezzo in un luogo stabilito. Se dovesse violare questa norma dovrebbe pagare una sanzione amministrativa tra 776 e 3.111 euro e dire addio alla patente per un periodo compreso tra uno e tre mesi.
Qui di seguito le novità introdotte nel precedente “ritocco”
Le multe arrivano tramite email PEC
Una delle novità introdotte nel Codice della Strada 2018 riguarda la consegna delle multe. Infatti, i titolari di un indirizzo PEC non vedranno più recapitata la temuta busta verde, ma riceveranno il verbale e la sanzione direttamente sull’indirizzo di posta elettronica.
Come abbiamo spiegato nell’articolo dedicato alle multe via PEC:
l’atto si considererà inviato nel momento in cui il sistema genera la ricevuta di accettazione e notificato nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna completa del messaggio. L’email quindi risulterà consegnata anche se l’automobilista non l’ha ancora visualizzata o aperta.
Codice della Strada 2018: obbligo di ALT sui rettilinei
Secondo l‘ordinanza Num. 27771 Anno 2017, emessa dalla Corte di Cassazione, la polizia stradale ha l’obbligo di intimare l’ALT alla vettura in eccesso di velocità, qualora il fatto si verifichi lungo un tratto rettilineo.
Nell’ordinanza si legge quanto segue:
posto che, come ha evidenziato il Tribunale di Chieti, il tratto di percorrenza, controllato da autovelox, era un rettilineo, in via di principio, nulla impediva agli organi di Polizia stradale di posizionarsi in modo tale che, visionata con i propri strumenti la velocità delle autovetture in transito, potessero fermare l’autovettura di cui si era rilevato l’eccesso di velocità, per gli adempimenti inerenti alla contestazione. Ed essendo ciò possibile il verbale di contestazione non poteva limitarsi a rilevare che l’accertamento di che trattasi era stato effettuato mediante autovelox perché avrebbe dovuto, come evidenzia il Tribunale, specificare la ragione per la quale non era stata possibile la contestazione immediata.
Quindi, se la polizia stradale non intima l’ALT alla vettura in un rettilineo, ne deve specificare in modo preciso, nelle motivazioni allegate alla contravvenzione, il perché.
L’infrazione omessa non è abuso d’ufficio
Capita spesso di compiere una infrazione, più o meno grave, e trovare un agente delle forze dell’ordine comprensivo, disposto a lasciarci andare con una ramanzina e un “faccia più attenzione in futuro”.
Niente di strano, a volte il contesto conta molto nella valutazione da parte delle forze dell’ordine, ma in passato è capitato che qualche agente venisse sottoposto ad indagine per abuso d’ufficio, perché con il suo comportamento avrebbe generato un vantaggio patrimoniale nei confronti dell’automobilista.
La Corte di Cassazione penale, sez. VI, con la sentenza dell’11/10/2017 n° 46788 ha stabilito che l’omissione non è configurabile come abuso d’ufficio.
Alcol-test e assistenza di un legale
La sentenza della Corte di Cassazione n. 51284/2017 ha stabilito quando e come comunicare al soggetto che deve sottoporsi ad alcol-test la possibilità di essere assistito da un legale. Infatti, la giurisprudenza distingue due casi, uno che prevede questa comunicazione e uno che non la rende necessaria:
- Il caso in cui l’alcol-test venga eseguito insieme ad altri esami del sangue per soccorrere il soggetto ferito dopo un incidente;
- Il caso in cui l’alcol-test venga richiesto dalla polizia giudiziaria.
Nel primo caso, l’avviso non è indispensabile, mentre lo è nel secondo caso.
Codice della Strada 2018: novità sulla classe di merito per privati e aziende
Una delle storture più odiate dagli automobilisti era la sussistenza di un sistema discriminante in relazione all’assegnazione della classe di merito per le assicurazioni RCA in alcune circostanze.
Attraverso il Documento di Consultazione N. 2/2018 redatto dall’IVASS – l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – contenente “i criteri di individuazione e le regole evolutive della classe di merito di conversione universale”, alcune di queste storture sono state corrette ed eliminate.
Nello specifico, ecco cosa è indicato nel documento:
- rilevazione della storia assicurativa ed assegnazione della classe di CU anche per le annualità coperte da contratti stipulati con formula tariffaria “a franchigia” e “a tariffa fissa”;
- estensione a tutte le fattispecie di polizze temporanee della disciplina prevista per le polizze “a franchigia” e “a tariffa fissa”;
- in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una pluralità di proprietari (ad esempio una società) ad uno soltanto di essi (ad esempio un socio, o l’amministratore unico), la classe di CU maturata sul veicolo viene riconosciuta al nuovo proprietario, anche in caso di sostituzione del veicolo;
- è possibile il trasferimento di proprietà di un veicolo tra (e questa è la novità rispetto al passato) persone coniugate, o unite civilmente o conviventi di fatto. In passato, infatti, era possibile solo tra coniugi, in comunione dei beni;
- in caso di vendita o furto di un veicolo, il proprietario può conservare la classe di merito attiva prima della perdita di possesso, anche nel caso in cui lo stesso risulti invenduto o oggetto di successivo ritrovamento. In passato, invece, si ripartiva dalla CU 14;
- In caso di auto acquistata in leasing o con noleggio a lungo termine, l’utilizzatore può vedersi riconoscere la classe di merito anche laddove non dovesse riscattare il bene e acquistare una vettura nuova. La norma, però, non è retroattiva;
- nel caso di veicolo intestato a soggetto portatore di handicap, la classe di CU maturata sul veicolo è riconosciuta anche per veicoli acquistati da coloro che hanno abitualmente condotto il veicolo stesso, ad esempio un coniuge o un familiare stretto;
- In caso di eredità di un veicolo da un convivente del defunto, è previsto il riconoscimento della classe di CU maturata sul veicolo;
- In caso di passaggio di proprietà del veicolo da una società ad una persona fisica legata ad essa, ad esempio un socio, viene riconosciuta la Classe CU maturata.
Il nostro consiglio è di rimanere sempre aggiornati e seguire le evoluzioni della legislazione vigente.