divieto di sosta

Il segnale di divieto di sosta

Un cerchio rosso su sfondo bianco e blu, con una barra o una "X" centrale, entrambe rosse: questi gli elementi che compongono il noto cartello di divieto di sosta o di sosta e fermata. I casi e i motivi per cui può essere posto sulla strada sono molteplici, senza contare le ipotesi di divieto di sosta temporaneo.

Che con il cartello rosso non si possa parcheggiare è cosa nota. Il Codice della Strada, però, prevede un bel gruppetto di circostanze in cui, anche in assenza di cartello, è comunque proibito sostare con il proprio mezzo. Vediamoli tutti, in ordine di apparizione nel Codice della Strada.

Divieto di sosta e fermata

Il riferimento normativo principale è dato dall'art. 158 del Codice della Strada, che introduce la distinzione tra sosta (cioè l'interruzione della marcia del mezzo protratta per un apprezzabile lasso di tempo, con eventuale allontanamento del conducente) e fermata (cioè una sosta temporanea, ad esempio per consentire carico/scarico di persone,che normalmente non implica l'allontanamento del conducente dal veicolo).

Entrambe sono vietate nei seguenti casi:

  • in corrispondenza o in prossimità dei passaggi a livello e sui binari di linee ferroviarie o tranviarie o così vicino ad essi da intralciarne la marcia;
  • nelle gallerie, nei sottovia, sotto i sovrapassaggi, sotto i fornici e i portici, salvo diversa segnalazione;
  • sui dossi e nelle curve e, fuori dei centri abitati e sulle strade urbane di scorrimento, anche in loro prossimità;
  • in prossimità di segnali stradali verticali e semaforici, in modo da impedirne la vista, nonché in corrispondenza dei segnali orizzontali di preselezione e lungo le corsie di canalizzazione;
  • fuori dei centri abitati, in corrispondenza e in prossimità degli incroci stradali;
  • nei centri abitati, in corrispondenza di incroci e, in prossimità degli stessi, a meno di 5 m dal prolungamento del bordo più vicino della carreggiata trasversale, salvo diversa segnalazione;
  • sui passaggi e attraversamenti pedonali e sui passaggi per ciclisti, nonché sulle piste ciclabili e agli sbocchi delle medesime;
  • sui marciapiedi, salvo diversa segnalazione.

Divieto di sosta

Prosegue poi l'art. 158 C.d.S. al secondo comma, descrivendo i casi in cui vige soltanto il divieto di sola sosta e in cui una breve fermata è invece consentita. Essi sono:

  • allo sbocco dei passi carrabili;
  • dovunque venga impedito l'accesso ad un altro veicolo regolarmente in sosta, oppure lo spostamento di veicoli in sosta;
  • in seconda fila, salvo che si tratti di due veicoli a due ruote;
  • negli spazi riservati alla fermata degli autobus, dei filobus e dei veicoli circolanti su rotaia e, ove questi non siano delimitati, a una distanza dal segnale di fermata inferiore a 15 m, nonché negli spazi riservati allo stazionamento dei veicoli in servizio di piazza;
  • sulle aree destinate al mercato e ai veicoli per il carico e lo scarico di cose, nelle ore stabilite;
  • sulle banchine, salvo diversa segnalazione;
  • negli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli per persone invalide e in corrispondenza degli scivoli o dei raccordi tra i marciapiedi, rampe o corridoi di transito e la carreggiata utilizzati dagli stessi veicoli;
  • nelle corsie o carreggiate riservate ai mezzi pubblici;
  • nelle aree pedonali urbane;
  • nelle zone a traffico limitato per i veicoli non autorizzati;
  • negli spazi asserviti ad impianti o attrezzature destinate a servizi di emergenza o di igiene pubblica indicati dalla apposita segnaletica;
  • davanti ai cassonetti dei rifiuti urbani o contenitori analoghi;
  • limitatamente alle ore di esercizio, in corrispondenza dei distributori di carburante ubicati sulla sede stradale ed in loro prossimità sino a 5 m prima e dopo le installazioni destinate all'erogazione.

Nei centri abitati è anche vietata la sosta dei rimorchi quando siano staccati dal veicolo trainante, salvo diversa segnalazione. Inoltre l'art. 158 C.d.S. prevede anche un obbligo generale: durante la sosta e la fermata il conducente deve comportarsi in modo tale da evitare possibili incidenti e l'utilizzo del mezzo senza il suo consenso (tipicamente, a causa del furto del veicolo).

Parcheggio in divieto di sosta: rischio la multa?

Lo stesso articolo 158, nella parte finale, si occupa delle note dolenti: le sanzioni per le violazioni dei divieti. Sono previste due fasce di multe differenti:

  1. violare uno qualunque dei divieti di sosta e fermata, nonché violare il divieto di sosta relativo a spazi e carreggiate riservate ai mezzi pubblici e ai mezzi di persone invalide, comporta una multa da un minimo di 40 euro ad un massimo di 164 euro, per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, e una multa da un minimo di 85 euro ad un massimo di 338 euro per tutti gli altri mezzi;
  2. tutte le altre previsioni dell'articolo, se violate, portano ad una multa che può essere pari nel minimo ad euro 24 e nel massimo ad euro 98, per ciclomotori e motoveicoli a due ruote, mentre può andare da un minimo di euro 41 ad un massimo di euro 169 per tutti gli altri mezzi.

Attenzione, perché si tratta di sanzioni giornaliere, che possono essere applicate, e quindi conteggiate, tante volte quanti sono i giorni di calendario per i quale prosegue la violazione.

Multa per divieto di sosta: faccio ricorso?

Hai preso una multa per aver parcheggiato in divieto di sosta e ti chiedi cosa fare: pagare o contestare? Le sanzioni previste dall'art. 158 C.d.S. possono essere impugnate, come ogni altra multa, davanti al Giudice di Pace oppure davanti al Prefetto.

Le motivazioni per contestare possono essere diverse. Di solito le più fondate sono quelle che riguardano la mancanza di segnale del divieto, oppure un cartello poco visibile o magari un'errata indicazione di giorni ed orari, nel caso di divieto di sosta collegato a determinati eventi (tipicamente, il lavaggio della strada).

È valida la multa senza preavviso sul parabrezza

È valida la multa se non ho trovato il classico preavviso sul vetro della macchina e al suo posto ho ricevuto direttamente la notifica del verbale a casa? La risposta, secondo la Cassazione, è sì: la multa sul parabrezza è una prassi non indispensabile, la cui assenza non comporta uno svantaggio apprezzabile per l'automobilista, se non un aumento di alcuni euro della multa, per spese di notifica.

Del resto tutti i termini, di pagamento in forma ridotta come pure di impugnazione, decorrono dalla data di ricevimento del verbale a casa. Non è una mancanza neppure il fatto che il verbale ricevuto a casa manchi dell'attestazione di conformità all'originale: così ha deciso la Cassazione nella sentenza 24999/2016, che ha riconosciuto la non necessità di tale attestazione, quando il verbale è redatto con sistema meccanizzato o con elaboratore di dati.

Divieto di sosta e passo carrabile

Il passo carrabile è il punto in cui una proprietà o una strada privata sfocia su una strada pubblica, permettendo l'accesso a mezzi a due o quattro ruote ed è regolamentato dall'art. 22 del Codice della Strada. Può essere raso (cioè accedente direttamente alla strada, senza taglio del marciapiede e conseguente necessità di rampa) oppure ordinario.

In entrambi i casi la normativa, confermata dalla Cassazione, è chiara: niente passo carrabile senza la preventiva autorizzazione concessa dal Comune, il cui numero deve essere riportato sul segnale di divieto di sosta. Niente da fare, quindi, per cartelli fai-da-te o acquistati in negozi di vario genere.

I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.

L'unica differenza tra raso e ordinario è dunque che, nel primo caso, non è dovuto alcun tributo al Comune, che deve comunque emettere la relativa autorizzazione. Sfatiamo anche un mito: il divieto di sosta per passo carrabile, come si è visto più sopra con l'art. 158, vale senza eccezioni. Ragione per cui non è possibile parcheggiare legittimamente l'auto davanti al proprio passo carrabile.

Divieto di sosta temporaneo

Forse il più insidioso dei divieti di sosta: appare inatteso e coglie alla sprovvista il povero automobilista abitudinario, che ama lasciare l'auto parcheggiata per giorni sempre nello stesso posto. È legittima allora la multa che gli venga inflitta per un divieto temporaneo di parcheggio, segnalato dopo che la macchina era stata parcheggiata?

Secondo la Corte di Cassazione (sentenza n. 5663 del 20.03.2015) ogni proprietario di mezzo ha il dovere di tenere d'occhio il proprio veicolo. Per cui la risposta è: sì, resta valida la multa emessa per divieto di sosta temporaneo, anche se segnalato successivamente al parcheggio del mezzo sanzionato, ma soltanto qualora fosse stato debitamente annunciato con un preavviso minimo di 48 ore dall'inizio del divieto e purché sia segnalato in maniera adeguata, con cartelli visibili, chiari e ben fissati, in modo da non poter essere spostati facilmente.

Per essere valido, poi, il divieto temporaneo deve essere stabilito dal dirigente comunale preposto.