Come presentare la richiesta di risarcimento
Il danneggiato che ritiene di aver ragione, anche solo parzialmente, deve presentare alla propria Compagnia la denuncia del sinistro (preferibilmente tramite il Modulo Blu) insieme a una richiesta formale di risarcimento.
In caso di danni al veicolo e alle cose la richiesta di risarcimento, oltre ai dati già espressi nel Modulo Blu, deve contenere le seguenti informazioni:
- le generalità di eventuali testimoni;
- l’indicazione dell’eventuale intervento degli Organi di Polizia;
- il luogo, i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia utile per accertare il danno.
In caso, invece, di lesioni subite dai conducenti, la richiesta deve indicare:
- l’età, l’attività e il reddito del danneggiato;
- l’entità delle lesioni subite;
- una dichiarazione relativa all’eventuale spettanza di prestazioni da parte di istituti che gestiscono assicurazioni sociali obbligatorie;
- l’attestazione medica comprovante l’avvenuta guarigione, con o senza postumi permanenti;
- l’eventuale consulenza medico-legale di parte, corredata dall’indicazione del compenso spettante al professionista
Entro quanto tempo la compagnia deve rispondere alla richiesta di risarcimento?
Se il danneggiato ha ragione, in tutto o solo in parte, la Compagnia comunicherà un’offerta di risarcimento, in tempi diversi a seconda dei casi:
- Se la richiesta di risarcimento pervenuta è completa di tutte le informazioni necessarie per la valutazione del danno ed è conforme ai requisiti previsti dalla legge, la Compagnia è tenuta a rispondere con una offerta di risarcimento:
- entro 30 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia stato firmato da entrambi i conducenti (o assicurati) dei veicoli coinvolti;
- entro 60 giorni per i danni al veicolo e alle cose qualora il Modulo Blu sia sprovvisto di doppia firma;
- entro 90 giorni per i danni alla persona del conducente. L’importo del rimborso viene calcolato utilizzando una formula apposita prevista dalla legge, che viene determinata tenendo conto dei punti percentuali di danno biologico e dell’età del danneggiato.
- Se la richiesta di risarcimento non risulta completa o conforme alla legge, entro 30 giorni dall’avvenuta ricezione la Compagnia dovrà fare richiesta delle integrazioni necessarie. I termini per la sua liquidazione verranno sospesi fino a quando non saranno inviati tutti i dati mancanti.
- Se i danni non rientrano nella procedura di risarcimento diretto, la Compagnia, entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta di risarcimento, è tenuta a comunicare, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, le ragioni per l’esclusione della pratica dalla procedura. In questi casi, sarà la stessa Compagnia a inoltrare la richiesta del proprio assicurato alla Compagnia Assicuratrice del responsabile.
Entro quanto tempo si viene risarciti?
Nel caso in cui il danneggiato accetti la proposta di risarcimento avanzata dalla propria Compagnia, il pagamento deve procedere entro i 15 giorni successivi.
Per sapere sempre cosa fare per attivare correttamente la procedura, consulta il libretto Risarcimento Diretto
DA RICORDARE:
La denuncia di un incidente va fatta entro tre giorni (Art. 1913 del Codice Civile) in ogni caso, è sempre meglio presentarla il prima possibile. Ricorda che la denuncia è obbligatoria anche se hai torto.
IN CASO DI FURTO:
Nel momento in cui l’Assicurato viene a conoscenza del sinistro è necessario effettuare segnalazione del danno alla propria Compagnia indicando i seguenti dati essenziali:
- data del sinistro
- luogo
- breve nota su cause e modalità
- entità presunta del danno
- riferimento a polizza interessata
e presentare immediata denuncia alle Autorità giudiziarie o di Polizia del luogo.
Nello sfortunato caso di furto totale, trascorsi circa 30 giorni dalla data dell’evento senza che il mezzo sia ritrovato, occorre predisporre la seguente documentazione da inviare alla Compagnia:
- estratto cronologico con annotazione della perdita di possesso e certificato di proprietà con annotazione della perdita di possesso (da richiedere al Pubblico Registro Automobilistico dove l’autovettura è registrata)
- certificato di chiusura istruttoria da richiedere presso la Cancelleria della Pretura competente (richiesta in modo facoltativo dalla Compagnia)
Nel caso di furto parziale, di incendio, di kasko e eventi speciali, si dovrà comunicare alla Compagnia la località dove l’auto interessata sarà lasciata a disposizione per la visita peritale e nell’eventualità non fosse stata eseguita la perizia da parte degli incaricati della Compagnia, si terranno a disposizione le tracce del sinistro e si procederà alle riparazioni e al riacquisto dei beni sottratti, inviando alla Compagnia le fatture delle spese sostenute e le fotografie dei danni subiti.
Nel caso di furto con il ritrovamento del mezzo si invierà immediatamente alla Compagnia il verbale di rinvenimento nel quale bisognerà indicare in dettaglio i danni constatati, riservandosi per ulteriori verifiche ed accertamenti di danni occulti.
Cosa succede se non si è d’accordo sul risarcimento offerto?
E’ possibile che il danneggiato non sia soddisfatto o non concordi con quanto comunicato dalla Compagnia in merito al risarcimento proposto o per la mancata offerta. In questi casi l’assicurato ha il diritto di esercitare un’azione legale nei confronti della Compagnia.
E’ bene ricordare che il diritto al risarcimento al danno, per legge, si prescrive entro 2 anni dalla data del sinistro e che per qualsiasi insoddisfazione relativa al servizio offerto dalla propria Compagnia si può presentare un reclamo rivolgendosi all’ufficio dedicato indicato nella nota informativa precontrattuale o sul sito web della compagnia stessa.
Qualora il problema non venisse risolto, fermo restando il diritto all’azione legale, è possibile ricorrere anche alla procedura di conciliazione dell’ANIA/Associazione dei Consumatori, attivando una procedura gratuita grazie alla quale risolvere i contrasti per sinistri con danni fino a 15.000 euro.