L’
attività in regime di libera prestazione dei servizi è una prestazione operata da una compagnia assicurativa all’estero, purché all’interno della zona territoriale di uno Stato membro della Comunità Europea. In questo caso l’impresa assicurativa può esercitare l’attività alle
medesime condizioni delle aziende e dei professionisti che risiedono nel Paese, anche senza stabilirvi la residenza.
Si tratta di una situazione prevista dalle normative europee, con la quale ad esempio gli assicuratori italiani autorizzati ad operare in Italia possono farlo anche in un
altro Paese UE. Questa circostanza indica lo svolgimento della professione in regime di libera prestazione dei servizi, consentita per gli intermediari assicurativi e riassicurativi regolarmente iscritti al
RUI (Registro Unico delle Imprese Assicurative e Riassicurative).
Che cos’è l’attività in regime di libera prestazione dei servizi?
Per assicurare la libertà delle imprese e dei professionisti nei confronti del
diritto alla mobilità all’interno dell’Unione Europea, le norme UE prevedono due condizioni specifiche per i soggetti che vogliono operare anche in un altro Paese diverso da quello di residenza. Una delle opzioni è il
regime di stabilimento, con la quale le compagnie di assicurazione devono necessariamente aprire una
sede di rappresentanza nello Stato estero.
Ciò vale ovviamente anche per le imprese assicurative straniere, le quali se operano in regime di stabilimento devono avere un’agenzia nel territorio italiano. L’alternativa è la
libera prestazione dei servizi, con il quale non è vincolante la presenza di un ufficio di rappresentanza nel Paese estero, pertanto
non è obbligatorio avere una sede nello Stato straniero in cui si va ad operare.
Per essere in regola con le normative di legge le imprese italiane devono informare l’
IVASS, l’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, poiché è prevista la
comunicazione all’Autorità di riferimento nel proprio Paese di residenza. Dopodiché l’ente invierà una segnalazione all’Autorità corrispettiva nello Stato in cui la compagnia andrà ad operare, secondo quanto disciplinato dal diritto europeo.
Questa possibilità è consentita sia per le
imprese assicurative, sia per gli
assicuratori che svolgono l’attività come
liberi professionisti, naturalmente previa iscrizione all’Albo di categoria e in possesso di autorizzazione da parte dell’Autorità competente. La disciplina si applica a tutte le tipologie di servizi remunerati, ad esclusione di quelli legati alle norme sulla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone.
Differenza tra diritto di stabilimento e libera prestazione dei servizi
Il
diritto di stabilimento e l’attività in regime di libera prestazione dei servizi sono due condizioni differenti, per le quali sono previste delle regole diverse secondo quanto stabilito dal Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE). In particolare, gli articoli dal 49 al 55 del TFUE indicano che il regime di stabilimento interessa imprese e professionisti che vogliono svolgere un’
attività stabile e continuativa.
Gli articoli dal 56 al 62 del TFUE, invece, disciplinano come l’
attività idi libera prestazione dei servizi debba essere a carattere temporaneo, ovvero possa essere esercitata per un
periodo limitato di tempo. In questo contesto rientrano ad esempio anche i servizi prestati occasionalmente in uno Stato UE estero, oppure l’
attività a distanza fornita attraverso strumenti digitali.
In entrambi i casi compagnie e assicuratori privati hanno diritto di usufruire delle
stesse condizioni applicate ai professionisti e alle aziende che risiedono nel Paese. Con il diritto di stabilimento però valgono le leggi dello Stato presso cui l’attività si volge, mentre con il regime di libera prestazione dei servizi il riferimento sono le disposizioni normative del Paese di origine.