Il
beneficiario della polizza è la persona alla quale viene corrisposto il pagamento dell’assicurazione, ovvero il
soggetto a cui viene erogata la prestazione assicurativa. Si tratta di una condizione comune nelle
polizze vita, in cui è possibile indicare un possibile beneficiario in caso di decesso prematuro dell’assicurato.
Ovviamente tutte le polizze prevedono l’individuazione di un beneficiario, il quale in coperture come le assicurazioni RC auto e moto è in genere il contraente e il proprietario del veicolo assicurato. Allo stesso tempo non bisogna confondere i vari soggetti delle polizze, avendo ben chiare le
differenze tra beneficiario, contraente e assicurato.
Chi è il beneficiario di un’assicurazione?
Nell polizze assicurative il beneficiario è il
soggetto indicato dal contraente, ovvero chi stipula l’assicurazione e paga i rispettivi premi, una persona che
riceverà la somma assicurata qualora dovessero manifestarsi determinate condizioni. La designazione del beneficiario può avvenire in vari momenti, tuttavia di norma viene segnalato alla sottoscrizione del contratto assicurativo.
In alternativa, nelle polizze vita il beneficiario può essere indicato all’interno del testamento, oppure con una dichiarazione successiva alla stipula del contratto attraverso un’apposita comunicazione ufficiale. In alcuni casi le figure di
contraente, beneficiario e assicurato (la persona oggetto del contratto)
possono coincidere, ad esempio quando la stessa persona sottoscrive l’assicurazione e riceve il pagamento della prestazione assicurativa.
Nelle polizze di Responsabilità Civile per auto, moto e autocarri il beneficiario può essere sia l’assicurato, sia una
terza persona coinvolta nel sinistro stradale o un passeggero trasportato. In questo caso il soggetto non deve essere incluso nell’assicurazione, ma in seguito alle lesioni riportate nell’incidente potrà
ricevere un indennizzo e trasformarsi nel beneficiario della
polizza RCA.
In altre circostanze un parente potrebbe sottoscrivere un’assicurazione auto per un figlio: in questa situazione il genitore sarà il contraente e il figlio l’assicurato e il beneficiario della polizza. In seguito a un sinistro stradale l’assicurato/beneficiario usufruirà delle coperture dell’assicurazione, le quali copriranno eventuali danni causati per la propria responsabilità.
Il beneficiario delle polizze caso vita
Nelle assicurazioni del
ramo vita è fondamentale
scegliere il beneficiario o i beneficiari della polizza, specificando chi saranno i soggetti che riceveranno le somme previste in caso di decesso prematuro o invalidità permanente. Come indicato dall’articolo 1920 del Codice Civile, nelle polizze vita è possibile che il beneficiario sia anche una terza persona, del tutto estranea alla parentela con l’assicurato e il contraente.
Le assicurazioni vita infatti sono
escluse dall’asse ereditario, quindi non sono sottoposte ai vincoli di ereditarietà come altri beni di proprietà del defunto. In queste polizze il beneficiario può essere dunque un coniuge, un figlio, un parente che non appartiene al nucleo familiare di primo grado, oppure un amico, un dipendente o un’altra persona.
In presenza di
più beneficiari la compagnia è tenuta a suddividere il capitale in parti dello stesso importo, a meno che non siano state definite le quote da parte del contraente. In ogni caso è essenziale avvisare i beneficiari, affinché siano consapevoli del loro ruolo e possano attivarsi per far valere i propri diritti in seguito all’attivazione della polizza.
Secondo le disposizioni dell’IVASS (articolo 11, comma 4 del Regolamento 41 del 2018), è anche possibile indicare nelle polizze vita un
terzo referente. Si tratta di una persona differente dal beneficiario, il cui compito è interfacciarsi con la compagnia per comunicare con il beneficiario, di solito individuato per tutelare le esigenze di privacy e riservatezza del contraente.