Cessazione del rischio

La cessazione del rischio durante l’assicurazione è una condizione particolare, con la quale viene richiesto lo scioglimento del contratto se il rischio assicurato cessa di esistere. Questa situazione e le circostanze analoghe sono disciplinate da una serie di articoli del Codice Civile, in particolare dagli art. 1904, 1895 e 1896. In alcuni casi l’assicurato può richiedere l’annullamento dell’assicurazione per cessazione dell’esistenza del rischio, tuttavia con polizze come la RCA per la responsabilità civile degli autoveicoli si perde la classe di merito acquisita. Inoltre, l'assicuratore può esigere comunque il versamento del premio assicurativo, fino a quando non giunge una comunicazione ufficiale da parte dell’assicurato/contraente.

Che cos’è la cessazione del rischio assicurato

Quando si stipula una polizza come l’assicurazione RC Auto la compagnia si fa carico di assicurare un rischio, con il suo trasferimento dall’assicurato all’assicuratore. Se il rischio viene meno è possibile richiedere alla compagnia l’annullamento della polizza, in quanto in seguito alla cessazione del rischio la copertura precedentemente attivata non è più necessaria. Questa condizione può manifestarsi in diverse occasioni, ad esempio per la vendita del veicolo assicurato, la rottamazione del mezzo, il furto della vettura oppure la sua esportazione all’estero. In questi casi l’assicurato può inviare una domanda di cancellazione della polizza RCA, poiché non ha più bisogno di tutelarsi contro il rischio di provocare danni a terzi non avendo più a disposizione il veicolo. L’assicurato può dunque presentare una richiesta formale all’impresa assicurativa, inviando il certificato di assicurazione e un documento che attesti il nuovo stato del mezzo, ad esempio l’atto di vendita oppure la denuncia di furto. Dopodiché la compagnia avvia la procedura di chiusura dell’assicurazione, con il pagamento all’assicurando la quota di premio non goduta. Lo scioglimento del contratto, infatti, offre la possibilità di ricevere l’indennizzo di una parte del premio assicurativo relativa al periodo in cui non si usufruisce della copertura. Fino alla data di annullamento, però, l’assicuratore può ottenere il pagamento del premio non ancora corrisposto, tenendo come riferimento la data di invio della richiesta di cancellazione della polizza.

Come funziona la cessazione del rischio assicurativo

In alcuni casi esercitare il diritto alla cessazione del rischio assicurativo comporta degli svantaggi, soprattutto in merito alla polizza RCA. Questa assicurazione prevede un premio assicurativo con un importo calcolato in base alla classe di merito, tuttavia l’annullamento della polizza comporta la perdita della classe assicurativa maturata. Se dopo la chiusura del contratto si richiede la stipula di una nuova assicurazione auto, per coprire un altro veicolo acquistato al posto di quello rottamato, rubato o venduto, è necessario ripartire dalla quattordicesima classe di merito. Ovviamente è possibile comunque beneficiare delle agevolazioni previste dal Decreto Bersani e dalla RC Familiare, ereditando la classe di merito migliore disponibile all’interno del nucleo familiare. In assenza di questa condizione non sempre conviene sciogliere la polizza, soprattutto per chi possiede una classe di merito bassa. In alternativa è possibile mantenere l’assicurazione fino a scadenza, pagando il premio assicurativo fino al termine previsto dal contratto, allo scopo di tenere la classe di merito per 5 anni dopo la scadenza della copertura, per stipulare una nuova polizza senza perdere la classe di merito. Nel caso delle assicurazioni vita, in cui il contraente è una persona diversa dall’assicurato, per lo scioglimento della polizza è necessario il consenso esplicito da parte dell’assicurato o di un suo legale. Alla conclusione del contratto se il rischio non esiste più non sono dovuti i premi, altrimenti se il rischio rimane anche dopo la conclusione l’assicuratore può richiederne il versamento.