Esonero pagamento premio in caso di malattia grave

L’esonero del pagamento del premio in caso di malattia grave è una copertura prevista in alcune assicurazioni del ramo vita, una garanzia accessoria che può essere inserita all’interno del contratto assicurativo. Questa condizione consente di interrompere il pagamento del premio, pur proseguendo a beneficiare della copertura, qualora il contraente si ammali in modo grave. Ovviamente la compagnia prevede una serie di vincoli e restrizioni per concedere questa opzione contrattuale; infatti, la malattia deve essere innanzitutto certificata, inoltre deve rientrare nelle clausole previste dalla polizza. Tra i motivi che comportano un’esclusione c’è il momento in cui la patologia viene diagnostica, in quanto deve essere accertata dopo e non prima la sottoscrizione del contratto.

Come funziona l’esonero dal pagamento del premio in caso di malattia grave?

Alcune assicurazioni vita possono offrire delle specifiche clausole contrattuali in merito al pagamento del premio assicurativo, in particolare mettendo a disposizione la sospensione dei versamenti in caso di malattia o infortunio grave. Si tratta di una polizza complementare, una garanzia supplementare da aggiungere alla copertura principale e regolata da un apposito contratto di riferimento. Il vantaggio in questi casi è legato al mantenimento dei benefici forniti dall’assicurazione; infatti, nonostante la cessazione dei pagamenti del premio si continua a godere di tutte le prestazioni assicurative della polizza. Tra le malattie che possono garantire questa clausola ci sono i tumori, l’ictus, le insufficienze renali croniche e l’infarto del miocardio, patologie che richiedono interventi chirurgici o trapianti di organi. Al contrario, non sono in genere comprese malattie come la pericardite, gli scompensi cardiaci, le ischemie transitorie, l’angina e le lesioni miocardiche causate da un trauma. Inoltre, rimangono spesso escluse le malattie dovute all’abuso di alcol o sostanze stupefacenti o psicoattive, le patologie relative all’AIDS, gli atti dolosi e le malattie preesistenti diagnosticate prima della stipula del contratto. La garanzia accessoria alla polizza vita per l’esonero dal pagamento del premio in caso di malattia grave non copre anche le patologie dovute alla partecipazione a guerre, sommosse, delitti intenzionali e tentativi di crimini volontari. Allo stesso modo le compagnie non assicurano l’applicazione della copertura opzionale per le malattie occorse in seguito a tentativi di suicidio, autolesionismo o gravidanze senza complicazioni.

L’importo di esenzione dal premio per malattia grave

L’esenzione dal versamento del premio in seguito ad una malattia grave può essere integrale o parziale, a seconda di quanto previsto dal contratto assicurativo della polizza complementare. Prima di tutto la condizione di salute deve essere certificata da un medico, il quale deve diagnosticare la patologia per consentire l’invio del documento di valutazione clinica alla compagnia assicurativa. Dopodiché viene definito l’ammontare dell’esonero a seconda del livello di incapacità dovuto alla malattia grave. Di norma viene riconosciuta un’esenzione del 100% per perdite superiori al 70%, con riduzioni progressive per condizioni meno debilitanti e un minimo fissato di solito al 40%, al di sotto del quale non viene concesso questo beneficio contrattuale. Se la situazione si prolunga fino alla scadenza del contratto non è dovuto più alcun tipo di pagamento, altrimenti è necessario corrispondere appena quelli successivi al reintegro delle capacità psicofisiche. L’assicurazione integrativa funziona sempre insieme alla polizza principale, inoltre non è possibile richiedere per questa copertura complementare il riscatto o la trasformazione in polizza senza premi.