La
prescrizione è una condizione che comporta l’
estinzione di un rapporto, qualora per un certo periodo di tempo il soggetto interessato non eserciti il suo diritto. Questo termine non deve essere confuso con la decadenza, in quanto quest’ultima si riferisce a una condizione oggettiva mentre la prescrizione a un aspetto soggettivo del titolare di uno specifico diritto.
In ambito assicurativo esistono diversi campi d’applicazione della prescrizione, ad esempio quando i
beneficiari di una polizza vita non esercitano il loro diritto di richiedere il pagamento della somma assicurata dopo il decesso dell’assicurato. I termini della prescrizione, nel campo assicurativo e negli altri settori, sono disciplinati all’interno del Codice Civile.
Come funziona la prescrizione nell’assicurazione
Uno degli ambiti di applicazione della prescrizione nel settore assicurativo è quello relativo al
pagamento dei premi, come stabilito dall’articolo 2952 del Codice Civile. Il contraente della polizza è tenuto al pagamento dei premi assicurativi, un’operazione attraverso la quale la compagnia si impegna a rispettare gli
obblighi contrattuali ed erogare le prestazioni assicurative.
Tuttavia, se dopo
1 anno dalla scadenza della rata del premio non avviene il versamento della somma, senza che l’
assicuratore eserciti il suo diritto alla riscossione dell’importo,
il pagamento del premio cade in prescrizione. In questo caso il contraente non è più tenuto a corrispondere la somma alla
compagnia di assicurazione, la quale non può più richiedere il versamento del capitale.
Ciò avviene
a prescindere dalla modalità di pagamento del premio assicurativo, se questo avviene con un unico versamento oppure attraverso rate mensili o pagamenti periodici. Anche nel caso in cui l’assicuratore accordi più tempo al contraente per corrispondere la somma, la data utile per la prescrizione rimane sempre quella fissata per il versamento del premio assicurativo.
Nelle assicurazioni del ramo danni esiste inoltre la
prescrizione di 2 anni per la richiesta di indennizzo da parte del danneggiato, condizione valida anche nelle
polizze RCA per la responsabilità civile degli autoveicoli. Se il danneggiato non presenta una domanda di risarcimento all’assicurato entro 2 anni, tenendo conto della data del
sinistro stradale, l’assicurato non è più tenuto a pagare eventuali richieste di rimborso per l’evento dannoso.
La prescrizione nelle polizze del ramo vita
Anche nel campo delle
assicurazioni vita si applicano i termini di prescrizione, in particolare nell’ambito del diritto dell’assicurato alla prestazione assicurativa fornita dalla compagnia. In occasione del sinistro, ad esempio il decesso di una persona assicurata contro il rischio morte,
i beneficiari hanno 10 anni di tempo per richiedere il pagamento della somma assicurata.
Questa condizione è stata elevata nel corso degli anni, infatti fino al 27 ottobre 2008 la prescrizione era di 1 anno, mentre fino al 28 ottobre 2008 era di 2 anni. Il termine di 10 anni è stato introdotto dal 20 ottobre 2012 attraverso il DL 179/2012, con il quale è stato disciplinato anche che i premi non goduti devano essere devoluti dall’impresa di assicurazione al
Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori vittime di frodi finanziarie in gestione presso
CONSAP (Legge 266/2005).
Dopo 10 anni dal sinistro i beneficiari della polizza vita caso morte non possono più esercitare il loro diritto, quindi di fatto non possono più richiedere alla compagnia il pagamento delle somme previste dall’assicurazione. Le polizze vita non reclamate sono anche indicate come
assicurazioni dormienti, per le quali dopo 10 anni avviene la devoluzione irreversibile al Fondo.
Per evitarlo i beneficiari possono effettuare delle
verifiche nelle banche dati dell’ANIA, utilizzando l’apposito servizio di ricerca online, per controllare la presenza di benefici non goduti ai quali si ha diritto. In alternativa è possibile rivolgersi direttamente alla compagnia di assicurazioni o all’intermediario, per accertarsi dell’esistenza di una polizza vita con diritto alla prestazione assicurativa.