Proroga

La proroga in ambito assicurativo equivale al periodo di tolleranza, ovvero il lasso di tempo che intercorre tra la scadenza naturale della polizza e la sua effettiva validità, anche in assenza di rinnovo. Tutte le assicurazioni presentano una durata specifica, con la copertura che inizia a partire dalla data di decorrenza della polizza indicata nel contratto assicurativo. Una volta raggiunta la scadenza l’assicurazione non è più valida, quindi tutte le coperture e le prestazioni assicurative si annullano, a meno che non sia prevista una proroga specifica. Questa condizione non è presente in tutte le polizze, ma appena in alcune coperture come le assicurazioni RC Auto e Moto per la responsabilità civile.

Che cos’è la proroga nelle assicurazioni

Quando si stipula un contratto assicurativo si trasferisce un rischio dal contraente all’assicuratore, il quale in cambio del pagamento di un premio si impegna a fornire una serie di prestazioni. Si tratta ad esempio del risarcimento dei danni in caso di sinistro, oppure del versamento di un capitale o una rendita in seguito alla permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto. I servizi assicurativi sono attivi soltanto durante il periodo di validità della polizza, secondo quanto previsto dal contratto e concordato con l’assicuratore. Alcune polizze possono prevedere il tacito rinnovo, quindi se il contraente non manifesta l’intenzione di chiudere il contratto la polizza viene rinnovata automaticamente, offrendo la continuità nella copertura. Dal 2013 il tacito rinnovo non si applica alle polizze RCA, le assicurazioni per la responsabilità civile degli autoveicoli, copertura che indennizza i danni a cose e persone causati dall’assicurato. L’abolizione del tacito rinnovo comporta un cambiamento importante, poiché se non si rinnova l’assicurazione il contratto termina alla scadenza e non si è più coperti dalla polizza. Per le assicurazioni RCA è però prevista la proroga della polizza, infatti le compagnie devono garantire per legge la copertura di eventuali sinistri fino a 15 giorni dopo la scadenza. Questa condizione vale anche se il contraente non vuole rinnovare la polizza con la compagnia assicurativa, quindi se la copertura scade il 10 giugno l’assicuratore coprirà gli eventi dannosi fino al 25 giugno.

Proroga, scadenza e tacito rinnovo delle polizze

Secondo quanto disciplinato dall’articolo 170 del Codice delle Assicurazioni Private, la polizza di responsabilità civile di auto e natanti non può essere rinnovata tacitamente, ma il contraente deve manifestare la sua volontà al prosieguo del rapporto. La durata dell’assicurazione RC deve essere annuale, con un periodo di tolleranza o proroga di 15 giorni. Inoltre, l’assicuratore deve informare il contraente della prossimità della scadenza almeno 30 giorni prima, avvisandolo che se non procede al rinnovo entro un mese non sarà più coperto dall’assicurazione. In questo modo non bisogna inviare la disdetta della polizza, basta non rinnovare e stipulare una nuova assicurazione, prestando attenzione a farlo non oltre 15 giorni dalla data di scadenza della copertura. Ad ogni modo la proroga non vale per le garanzie accessorie della polizza RCA, per le quali la copertura decade alla scadenza a meno che non si proceda al rinnovo del contratto. Per le altre tipologie di assicurazioni in genere non sono previste proroghe o periodi di tolleranza, quindi la copertura è da ritenersi conclusa una volta raggiunta la data di scadenza. Per quanto riguarda invece il tacito rinnovo può essere applicato alle polizze diverse dalla RCA, ovviamente nel rispetto delle regole sulla trasparenza e degli accordi presi tra l’assicuratore e il contraente. Allo stesso tempo la compagnia deve sempre indicare le modalità per la disdetta, affinché il contraente sia consapevole dei termini esistenti per richiedere l’interruzione del contratto.