La
responsabilità civile contrattuale è una condizione disciplinata dall’articolo 1218 del Codice Civile, il quale definisce le responsabilità delle parti quando vengono
violati gli obblighi di un contratto. L’attuazione normativa interviene quando un debitore non rispetta gli impegni presi, in modo totale o solo in parte, non realizzando correttamente le prestazioni indicate dagli adempimenti contrattuali.
Il sistema giuridico riconosce due tipologie di responsabilità civile. La prima è quella contrattuale e si riferisce alla non osservanza di un’obbligazione in presenza di un contratto. La seconda è quella
extracontrattuale o aquiliana come indicato dall’articolo 2043 del Codice Civile, in caso di danno ingiusto ad un soggetto in modo colposo o doloso anche senza alcun vincolo contrattuale in essere.
Cosa si intende per responsabilità civile contrattuale
La responsabilità civile stabilisce il
rapporto esistente tra il danneggiato e il danneggiante, con o senza un vincolo contrattuale obbligatorio al quale un soggetto non ha adempiuto come previsto. Se il debitore non realizza la prestazione dovuta deve necessariamente
corrispondere un indennizzo, per risarcire il danno provocato alla controparte in modo adeguato.
L’unica eccezione riguarda la prova da parte del debitore dell’impossibilità di eseguire la prestazione, in quanto il mancato rispetto degli obblighi contrattuali è stato dovuto a cause non imputabili direttamente al debitore. Inoltre, esiste anche la
prova di diligenza, poiché se il soggetto dimostra di aver agito in modo responsabile nonostante l’impossibilità di rispettare l’obbligazione è
esonerato dalla responsabilità civile.
Nella responsabilità civile contrattuale è il debitore a dove attestare i motivi che non hanno reso possibile adempiere ai vincoli contrattuali, poiché in caso contrario vige la
presunzione di colpa. Nella responsabilità civile extracontrattuale, invece, è il creditore o il soggetto danneggiato che deve
provare la colpa o il dolo del debitore nella mancata esecuzione delle prestazioni.
Responsabilità civile contrattuale: risarcimento e prescrizione
Le disposizioni in materia di responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale trovano applicazione anche nel settore assicurativo, basta pensare ai
sinistri stradali coperti dalle
polizze RCA, oppure ad altri eventi come il danneggiamento di terze persone. Allo stesso modo questi articoli del Codice Civile si utilizzano anche in altre circostanze private, tra cui i pagamenti indebiti e le promesse unilaterali.
Per quanto concerne il
risarcimento l’indennizzo può coprire appena i danni prevedibili oppure anche quelli imprevedibili, in base alla
presenza o meno di una natura dolosa dietro l’inadempimento. L’illecito contrattuale è vincolato dalla prescrizione decennale, come previsto dall’articolo 2946 del Codice Civile, mentre la responsabilità civile aquiliana è soggetta a una prescrizione breve dopo 5 anni secondo l’articolo 2947 del Codice Civile.
Nel campo di applicazione delle
assicurazioni RCA trovano spazio entrambe le condizioni di
responsabilità civile contrattuale ed extracontrattuale, disciplinando i rapporti tra
assicurati, danneggiati e
assicuratori. Nel primo caso riguardano ad esempio i
risarcimenti diretti riconosciuti dalla compagnia assicurativa ai soggetti danneggiati.
Nel secondo caso interessano gli indennizzi erogati in caso di
sinistro con veicoli non assicurati, rimborsi pagati attraverso il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada. In questa situazione il danneggiato ottiene comunque un risarcimento per il danno subito, anche in assenza di obblighi contrattuali tra l’assicuratore e il soggetto leso come previsto dalla responsabilità civile aquiliana.