In ambito assicurativo il
trasferimento è un’operazione che consente di apportare delle alterazioni nel contratto assicurativo, ad esempio con il
cambio della forma pensionistica integrativa oppure lo spostamento della polizza auto su un altro veicolo. Ogni tipologia di assicurazione prevede delle condizioni specifiche per il trasferimento, con una serie di vincoli e limitazioni.
Le norme che regolano queste operazioni sono sempre riportate all’interno del
contratto di assicurazione, in cui vengono indicate le regole che disciplinano queste circostanze. È buona norma conoscere queste clausole per essere consapevoli dei propri diritti, leggendo sempre con attenzione il
prospetto informativo o chiedendo informazioni al proprio agente assicurativo.
Il trasferimento della forma di previdenza integrativa
Per incrementare la pensione INPS con una rendita complementare è possibile aderire ad appositi
fondi pensione, forme di previdenza integrativa che consentono di maturare un reddito addizionale rispetto a quello previdenziale pubblico obbligatorio. I lavoratori dipendenti possono sottoscrivere un
fondo a contribuzione definita, nel quale l’importo dei versamenti periodici è fisso mentre il capitale a scadenza non è certo ed è legato alla prestazione del fondo pensione.
Liberi professionisti e lavoratori autonomi, invece, possono aderire a un
fondo a prestazione definita, in cui il contributo cambia per garantire il raggiungimento di un risultato prefissato. In entrambi i casi una volta maturati i requisiti per la pensione è possibile ricevere il
pagamento della rendita, con l’opzione che permette di scegliere il versamento del 50% dell’importo in un’unica soluzione.
Dopo i primi
due anni di contribuzione al fondo pensione è possibile richiedere il trasferimento del capitale, un’operazione conosciuta anche come
trasportabilità della forma previdenziale integrativa. I motivi possono essere diversi, ad esempio una performance al di sotto delle attese da parte del fondo, la volontà di cambiare il livello di rischio dell’investimento, oppure l’individuazione di una società in grado di offrire un servizio migliore.
Per i fondi con adesione collettiva il trasferimento non è vincolato a un periodo minimo iniziale, infatti può essere richiesto ad esempio alla cessazione dell’attività lavorativa.
L’anzianità viene conservata, per il calcolo di una serie di parametri come la liquidazione anticipata, il riscatto e il pagamento della rendita, mentre lo spostamento può essere effettuato seguendo le indicazioni della società istitutrice del vecchio fondo.
Il trasferimento della polizza auto
Il trasferimento è un diritto applicabile anche alle
polizze RC auto e moto, le coperture assicurative obbligatorie per la responsabilità civile di autoveicoli e motocicli. La prima situazione è quella dello
spostamento dell’assicurazione da un’auto ad un’altra, ad esempio nel caso di vendita del proprio veicolo e acquisto di un’altra vettura.
Il veicolo deve però essere oggetto di una
nuova immatricolazione al PRA, il Pubblico Registro Automobilistico, tuttavia può trattarsi sia di una macchina nuova sia di una vettura usata. Anche
il proprietario deve essere lo stesso, quindi le due automobili devono avere lo stesso titolare per usufruire del trasferimento della polizza auto, opzione che permette di mantenere la stessa
classe di merito acquisita.
Al contrario
non è possibile trasferire la polizza auto ad un’altra persona, in quanto l’assicurazione RCA è condizionata dalle caratteristiche del contraente assicurato. Il premio, infatti, viene determinato considerando l’esperienza di guida, lo storico dei sinistri e la zona di residenza, quindi un differente proprietario rende necessaria la chiusura del vecchio contratto e la stipula di una nuova
polizza RC Auto.
Con il passaggio dell’assicurazione la compagnia realizza comunque degli
aggiustamenti, ad esempio in merito alle caratteristiche del nuovo veicolo che si vuole assicurare. Qualora dovesse emergere una
differenza tariffaria è necessario versare la quota aggiuntiva, oppure ricevere il rimborso in caso di un premio assicurativo più basso rispetto a quello precedente.