Capita di prestare l’auto ad un amico o ai figli così come capita di guidare automobili di altri. Non tutti però sanno che in caso di incidente o di contravvenzioni e relativa multa le conseguenze possono colpire entrambi, conducente e proprietario. Perché se è certa la responsabilità del trasgressore del Codice della sStrada (il conducente dell’auto) è anche vero che per la legge il proprietario resta obbligato in solido con lui.
Una responsabilità, quella dell’obbligato in solido, da cui ci si può difficilmente liberare e che può avere conseguenze anche nei rapporti con la compagnia assicuratrice per la RCA. Ecco cosa prevede la legge quando chi guida il mezzo è persona diversa dal proprietario.
Incidente con l’auto in prestito: chi ha colpa?
La prima domanda da porsi in caso di incidente stradale è: chi l’ha causato? In un primo momento e in via generale vale quanto previsto dall’art. 2054 del Codice Civile, per il quale in caso di incidente tra due veicoli si presume che la colpa sia di entrambi, almeno che uno dei due non sia in grado di provare la responsabilità esclusiva dell’altro.
Quando l’auto che guidi non è di tua proprietà e l’incidente lo subisci, ad esempio perché vieni tamponato, il problema non si pone: il proprietario avrà diritto ad ottenere il risarcimento dei danni materiali, cioè quelli riportati dal mezzo e il conducente avrà diritto ad ottenere il risarcimento degli eventuali danni fisici. Il problema sorge se ad aver causato l’incidente è proprio la persona che guidava l’auto in prestito. Che succede in quel caso?
Auto in prestito e assicurazione
Se chi guida l’auto senza esserne il proprietario causa un incidente, soccorre comunque l’assicurazione che garantisce per la RCA. Questa infatti deve risarcire anche i danni causati dalla guida di chi proprietario non è, garantendo i terzi che sono stati incolpevolmente coinvolti. In questo senso non vi è quindi differenza tra auto guidata da chi ne è anche proprietario e auto condotta da una persona diversa.
I problemi, per il proprietario, possono sorgere in caso di particolari contratti di assicurazione, ad esempio se è previsto che il conducente del mezzo sia sempre e solo colui che stipula il contratto. In questo caso nulla cambia per i terzi, che vedranno risarciti i propri danni, ma molto cambia per il titolare: la violazione di questa clausola comporta che l’assicurazione possa rifarsi sul proprietario del mezzo di quanto ha dovuto pagare per i danni causati.
Auto in prestito: e se il conducente è senza patente?
Un altro caso davvero a rischio per il proprietario è dato dall’ipotesi in cui il conducente non abbia la patente: l’assicurazione, come per il caso precedente, si rifarà sul proprietario di quanto dovrà pagare alle persone danneggiate. Il proprietario è chiamato a rispondere della custodia del proprio mezzo. Inoltre, se per caso il non patentato è suo figlio, risponde anche in quanto genitore di minorenne.
Dunque al proprietario non resta nessuna giustificazione o salvezza? Una sì in realtà, ed è quella prevista dal citato art. 2054 c.c.: per liberarsi dalla responsabilità il proprietario deve dimostrare che la circolazione è avvenuta contro la sua volontà e che aveva preso ogni misura per impedirla. Occorre insomma che non abbia volontariamente dato il mezzo al conducente e che abbia fatto tutto quanto possibile per impedire che l’auto gli venisse sottratta.
Attenzione però, non si tratta di una prova facile: vi sono casi in cui i tribunali si sono pronunciati a sfavore del proprietario anche in caso di furto dell’auto, magari perché aveva lasciato le chiavi nel quadro o le portiere aperte.
Auto in prestito o a noleggio: a chi arriva la multa
Quando guidiamo un’auto non nostra, prestata o noleggiata, oltre al rischio incidente c’è anche il rischio contravvenzione e, quindi, multa. A chi arriva la multa, se la macchina non appartiene a chi la guida? Semplice: la multa arriva al proprietario. Che avrà il dovere di indicare il nominativo di chi era alla guida, almeno che non fosse già stato identificato, cosa che può accadere ad esempio in caso di incidente con intervento dell’Autorità e multa elevata a seguito delle rilevazioni.
A quel punto la multa arriverà anche al conducente. Questo perché proprietario e conducente sono obbligati in solido, che si tratti di risarcire i danni causati in un incidente o di pagare una multa. Obbligati in solido significa che sono entrambi ugualmente tenuti a pagare, senza un ordine di priorità. Di conseguenza l’assicurazione che copre i danni, così come il Comune che ha spedito la multa, potranno esigere tutto il dovuto a loro spettante anche da uno solo dei due, ad esempio il proprietario, che sarà costretto a pagare o a subire il fermo dell’auto (almeno che, come detto, non provi la circolazione contro volontà e che non ha potuto impedire). Una volta pagato, il proprietario avrà poi diritto di rifarsi, in tutto o in parte, sul conducente.
Auto in prestito: la responsabilità penale di chi guida
L’unica responsabilità che non è condivisa in solido da conducente e proprietario del mezzo è quella penale: si tratta di una responsabilità grave e personale, che non si riflette sul proprietario del mezzo. Unico destinatario delle misure conseguenti a condanna penale sarà quindi il responsabile della condotta punita.
Resta limitata anche l’estensione delle multe: se è vero che il proprietario è obbligato in solido con il conducente, è anche vero che, qualora questo muoia, la multa non passa agli eredi, che non avranno pertanto alcun obbligo di pagare. La multa rimane in questo senso una misura afflittiva personale, pur colpendo anche chi sull’auto non c’era, e pertanto dagli eredi potrà essere contestato sia il verbale, sia la successiva cartella esattoriale.