La sosta in doppia fila è una violazione del codice della strada che, oltre ad essere soggetta a contravvenzione da 39€ a 159€, può risultare pericolosa per la circolazione degli altri veicoli e per i pedoni. Una “manovra” sempre meno concessa dalle autorità, che si servono di nuove tecnologie (Street Control) per monitorare l’abuso di questa violazione.
Parcheggiare o sostare in doppia fila comporta un’occupazione, anche se temporanea, della carreggiata che può ridurre/limitare l’intera viabilità. Un veicolo in sosta può essere un pericolo per gli altri automobilisti e i pedoni, magari dando vita a uno sinistro stradale.
Cosa accade quando si urta un veicolo che sosta in doppia fila?
La questione è spinosa: non è possibile fornire una risposta immediata, ma bisogna analizzare delle situazioni e prendere in considerazione delle sentenze. Distinguiamo il sinistro stradale con il solo danneggiamento delle cose da quello con danneggiamento e/o decesso di persone.
Il responsabile del sinistro nella prima situazione, che può comprendere il semplice urto ma anche grave incidente, sarà il conducente che non avendo visto il veicolo sostato in modo irregolare ha generato l’incidente. L’automobilista che ha sostato in doppia fila/divieto di sosta sarà soggetto alla sanzione amministrativa, normalmente prevista per questo tipo di violazione.
La cose possono cambiare nel caso in cui il sinistro stradale, generato dal sosta/parcheggio in doppia fila di un veicolo, causi la morte di una o più persone. Un sentenza della Corte di Cassazione (n.42498 del 01/12/2010) ha confermato la condanna di omicidio colposo per un automobilista che, sostando il proprio veicolo in doppia fila, aveva causato un incidente e provocato la morte di un centauro. La Cassazione ha riconosciuto un nesso funzionale tra la condotta errata dell’automobilista e l’evento.
Recentemente un evento molto simile ha riaperto la discussione. Il sinistro ha visto coinvolto un motociclista che, per eccesso di velocità e successiva caduta, ha perso la vita nell’urtare un veicolo in divieto di sosta. Il Gip del Tribunale di Rieti ha stabilito che la violazione commessa dal conducente dell’auto parcheggiata irregolarmente, in una zona contrassegnata da zebrature oblique, non si pone in rapporto di causalità con l’evento-morte conseguente al sinistro stradale.
Il giudice territoriale ha sottolineato come “la presenza della vettura si è posta in correlazione con l’evento morte soltanto da un punto di vista di causalità materiale, il che non è sufficiente a fondare una responsabilità per colpa in quanto a tal fine è necessario che l’evento verificatosi fosse concretizzazione dello specifico rischio che la norma cautelare violata mirava a prevenire”.
L’automobilista non ha colpe, per quanto assurdo possa risultare, perché la norma cautelare violata (art.150 d.p.r. 495/92) non aveva finalità di impedire che i veicoli parcheggiati venissero urtati da altri veicoli, ma quella di non sovraccaricare il margine della carreggiata ed evitare crolli di una vicina scarpata.
Infine vanno precisate le responsabilità nel caso di manovra in retromarcia, magari uscendo da un parcheggio. Tamponando un veicolo parcheggiato in seconda fila, comporterà un’acquisizione di colpa dell’auto in manovra. Invece nel caso in cui entrambe le vetture siano in movimento, la colpevolezza verrebbe divisa al 50% tra i due guidatori (a tal proposito ti può interessare questo articolo sul concorso di colpa).